Circolare per i clienti – Adempimenti

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Imposta di bollo sulle e-fatture al 20 gennaio 2021

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Quindi il 20 gennaio 2021, scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2020.

Ambito oggettivo

Sono soggette alla marca da bollo le fatture elettroniche riguardanti:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
  • Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Ambito soggettivo

I contribuenti interessati al versamento dell’imposta di bollo sono:

  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • enti che non svolgono attività commerciali;
  • organi e amministrazioni dello Stato;
  • altri soggetti.

Come effettuare il versamento

Come anticipato, l’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, è stata introdotta una nuova modalità di pagamento: al posto delle marche da bollo cartacee, il versamento può essere effettuato con il modello F24 precompilato dall’Agenzia delle Entrate o tramite addebito diretto sul conto corrente.

L’accesso alla visualizzazione e calcolo del bollo sulla fattura elettronica può essere effettuato dalla home “Consultazione” presente nella sezione “Fatture e corrispettivi”, alla voce “Pagamento imposta di bollo”.

I dati predisposti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate possono essere verificati ed eventualmente modificati. In ultimo, nella medesima sezione può essere generato il modello F24 precompilato.

Il codice tributo da utilizzare per il quarto trimestre è 2524.

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo il contribuente potrà sanare la sua posizione tramite ravvedimento operoso utilizzando i seguenti codici:

Novità per il 2021

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 del decreto 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.

Nello specifico il decreto stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, potrà procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Sinteticamente:

Primo trimestre 2021: versamento entro il 31 maggio 2021;

Secondo trimestre 2021 o 1° semestre del 2021 (se l’imposta di bollo del 1° trimestre è inferiore a 250,00 euro): versamento entro il 30 settembre 2021;

Terzo trimestre 2021 e 1° semestre 2021 (se l’imposta di bollo riferita al semestre è inferiore a 250,00 euro): versamento entro il 30 novembre 2021;

Quarto trimestre 2021: versamento entro il 28 febbraio 2022.

Il decreto prevede inoltre che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo  mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Al verificarsi di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

 

Nota bene: le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in parola.