Circolare per i clienti del 30.12.2022

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Bonus imprese energivore, come verificare l’incremento dei costi

Una nuova Risposta del Fisco spiega come calcolare il prezzo unitario dei combustibili necessario per la verifica del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata (Risp. AE 27 dicembre 2022 n. 595).

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese energivore in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022 (art. 4 DL 17/2022). L’agevolazione in parola spetta a condizione che i costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre del 2019.

Nel caso di specie, i dubbi interpretativi dell’istante, una società iscritta per l’anno 2022 all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riguardano il calcolo del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica, necessario ai fini della verifica del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata. I predetti dubbi scaturiscono dalla circostanza che, attraverso la reazione del combustibile utilizzato dalla società, lo zolfo, si originano contestualmente e contemporaneamente acido solforico e calore ”captato sotto forma di vapore, il quale viene poi utilizzato tal quale per altri processi produttivi o immesso in due turbogeneratori dove avviene così la produzione di energia elettrica”. Per il Fisco, la determinazione del prezzo unitario dei combustibili deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo:

  • come parametro iniziale(I trimestre 2019), il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata;
  • come parametro finale(I trimestre 2022) il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.

Nel caso di specie, il contribuente dovrà individuare un criterio che consenta di quantificare correttamente la quota parte dello zolfo che genera il vapore immesso nei turbogeneratori dove avviene la produzione di energia elettrica e, quindi, determinare in modo puntuale la variazione del prezzo unitario – tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022 – dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la sola produzione di energia elettrica.

Risp. AE 27 dicembre 2022 n. 595

 

 

Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas: aggiornati i modelli

L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale. Il quadro X non è stato riproposto, pertanto il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere effettuato attraverso un unico quadro (Circ. AD 22 dicembre 2022 n. 43/D).

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha aggiornato, per l’anno d’imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale da presentare entro marzo 2023. Si segnalano di seguito le novità introdotte nei modelli.

Il quadro X non è stato riproposto, pertanto il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l’energia elettrica e il quadro L per il gas naturale.

Inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell’accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi (Q6 per l’energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale) per l’indicazione del credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022. La compilazione dei suddetti campi è obbligatoria, pertanto se il dichiarante non ha somme a credito da esporre, deve inserire nel campo il valore zero. L’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto è la via prioritaria di utilizzo del credito stesso; il rimborso può avvenire solo in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario.

L’adempimento dichiarativo deve essere assolto in via telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, con la tecnologia basata su Web Service, secondo due distinti canali: System to System (S2S) e User to System (U2S). Per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S è indispensabile l’acquisizione del profilo sottoscrittore, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU) (Circ. AD 4 febbraio 2022 n. 6/D, Nota 1° luglio 2021 n. 224818).

Per le linee guida sul Web Service si rimanda al sito dell’Agenzia delle dogane, al percorso Home > Servizi digitali > Web service; per eventuali problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità può essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza.

È, inoltre, attivo il servizio di assistenza specialistica h24 per le dichiarazioni annuali dell’energia elettrica e del gas naturale 2021, accessibile tramite il numero verde 800 128417.

Circ. AD 22 dicembre 2022 n. 43/D

 

Interventi su condomìni: cosa cambia nella comunicazione all’anagrafe tributaria

L’AE ha modificato le specifiche tecniche in tema di comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali (Provv. AE 20 dicembre 2022 n. 470370).

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 470370 del 21 dicembre 2022, ha modificato le specifiche tecniche approvate con il Provv. AE 14 febbraio 2022 n. 46900 riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali di edifici residenziali. Pertanto, a partire dalle informazioni relative all’anno 2022, le comunicazioni di cui al Provv. AE 27 gennaio 2017 n. 19969 (precedentemente modificate con i Provv. AE 6 febbraio 2018 n. 30383, 6 febbraio 2019 n. 28213, 20 dicembre 2019 n. 1432213, 19 febbraio 2021 n. 49885 e 14 febbraio 2022 n. 46900) sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.

Le specifiche tecniche del provvedimento in commento, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni per consentire una miglior compilazione della dichiarazione precompilata e per recepire le modifiche normative introdotte dagli artt. 119-ter e 121 DL 34/2020.

È stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per la nuova tipologia d’intervento direttamente finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’art. 119-ter DL 34/2020, introdotto dalla legge di Bilancio 2022. Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

Si ricorda che i soggetti obbligati alla comunicazione sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento; essi devono trasmettere all’anagrafe tributaria la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento nonché le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

 

Invio telematico spese sanitarie anche per gli ottici

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 465446 del 16 dicembre 2022, ha definito le modalità di utilizzo dei dati delle spese sanitarie degli ottici per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2022, in recepimento delle nuove indicazioni del DM MEF 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.

Si ricorda che il DM MEF 28 novembre 2022 ha inserito, dopo l’art. 1 c. 1 lett. f) DM MEF 1° settembre 2016, la lett. g), stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lett. f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” sono tenuti, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, ad inviare al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.

Con il provvedimento in commento, sono confermate le modalità di accesso ai dati aggregati, la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia, la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (Provv. AE 6 maggio 2019 n. 115304Provv. AE 23 dicembre 2019 n. 1432437 e Provv. AE 30 settembre 2021 n. 249936).

Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal Provv. AE 16 ottobre 2020 n. 329676.

Il provvedimento contiene l’elenco delle tipologie di spesa, tra cui si ricordano:

  • ticketper acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci;
  • dispositivi medicicon marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie;
  • spese agevolabili a particolari condizioni (es. protesi, cure termali, chirurgia/medicina estetica).

Provv. AE 16 dicembre 2022 n. 465446

 

Al via la registrazione online dei contratti di comodato

Debutta il 20 dicembre il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente di inviare telematicamente la richiesta di registrazione dei contratti di comodato attraverso il modello appositamente approvato. La novità verrà progressivamente estesa alla registrazione di tutti gli atti privati.

Anche la richiesta di registrazione del contratto di comodato potrà ora essere inoltrata online, senza più la necessità di recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. La novità è resa possibile da un nuovo servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 dicembre.

Ai fini della registrazione online si dovrà utilizzare l’apposito modello “Registrazione di atto privato” (“Rap”), approvato dal Direttore delle Entrate. Un prossimo provvedimento approverà le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto di controllo.

Per richiedere la registrazione in via telematica occorre indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari, e, precisamente, la tipologia di contratto (se gratuito), i dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto;
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Secondo quanto anticipato dal Fisco, la novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come per esempio i preliminari di compravendita.

Com. stampa AE 19 dicembre 2022

Prov. AE 16 dicembre 2022 n. 465502

 

Tasso di interesse legale 2023: aumento record al 5%

Il MEF comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è pari al 5% annuo (DM 13 dicembre 2022).


Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 5% annuo.

Questa la decisione comunicata dal MEF, con Decreto 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022 n. 292. Molteplici sono le ricadute sul piano fiscale e contributivo, tra cui un considerevole aumento delle somme da pagare in caso di ravvedimento operoso.

Saggio degli interessi legali: come viene determinato?

Il saggio degli interessi legali è determinato con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce (art. 1284 c.c.).

La misura può essere modificata annualmente, sulla base:

  1. del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Statodi durata non superiore a 12 mesi;
  2. del tasso di inflazioneregistrato nell’anno.

Se entro il 15 dicembre non è fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto.

L’inflazione causa un tasso record per il 2023

Proprio a causa dell’inflazione registrata in questi mesi, la misura del saggio degli interessi legali passa dall’1,25% del 2022 al 5% a partire dal 1° gennaio 2023.
Attenzione al ravvedimento operoso

È possibile correggere le irregolarità in materia di ritenute IRPEF sia con riguardo alla mancata trattenuta sia al mancato versamento.
In tal caso, le sanzioni sono dovute in misura ridotta, con un abbattimento che varia in base alla tempestività della regolarizzazione.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento, insieme alla sanzione, degli interessi legali determinati in base ai giorni di ritardo.
Per l’annualità 2022 il tasso degli interessi legali è pari all’1,25% annuo. Dal 1° gennaio 2023, invece, lo stesso sarà pari al 5% annuo.
L’importo della sanzione è esposto nel modello F24 con il codice 8906, mentre gli interessi si sommano al tributo sotto lo stesso codice.
Il ravvedimento non è ammesso quando al contribuente sia stato notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento.

Decreto MEF 13 dicembre 2022
Art. 1284 c.c.

 

Articoli d’autore

Pubblicata la Manovra 2023: sintesi dei provvedimenti principali

La legge di bilancio 2023, pubblicata in GU, contiene sostanziali novità per professionisti e imprese: riduzione della pressione fiscale, misure per sostenere la crescita delle imprese, finanziamenti e proroghe dei principali tax credit. Le misure della Manovra contro il caro energia e a sostegno delle imprese e dei professionisti per la ripartita del Paese (L. 197/2022).

Le misure sono molteplici, ma certamente considerati i 21 miliardi della Manovra destinati a contrastare il caro-energia quelle su questo fronte hanno un posto sul podio: dal taglio degli oneri impropri delle bollette, al bonus sociale sulle bollette per chi ha un Isee fino a 15mila euro, la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto al 5% e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023; ma anche l’estensione della riduzione IVA anche al settore del teleriscaldamento. In tema di contributo di solidarietà si modifica il comma 1 e l’art. 37 DL 21/2022 e cambia anche il regime del contributo dovuto per l’anno 2022.

Le altre misure prevedono importanti novità per le imprese e i professionisti. Ecco, la seconda parte, delle principali misure destinata a queste categorie, così come illustrate nel Dossier del Servizi Studi del testo della legge di bilancio 2023 (AS 442).

 

Riduzione della pressione fiscale

Regime forfettario (comma 54): confermata a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario (tassazione al 15% con imposta sostitutiva) e, al contempo, prevista la fuoriuscita immediata del regime agevolato per chi matura compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro – dunque, non si dovrà più aspettare l’anno fiscale seguente. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente

Flat tax incrementale: si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone

fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta incrementale al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.

La nuova tassa piatta è destinata ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà nella misura del 15% sulle variazioni di reddito (superiori al 5%) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Chi rientra in tale regime ne sarà influenzato sia nella determinazione dei requisiti reddituali validi per il riconoscimento di benefici fiscali che per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024;

Regime fiscale delle mance (comma 58-62): le mance sono qualificati come redditi da lavoro dipendente nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive; verranno tassate con un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%. La norma individua, inoltre, il regime giuridico e l’ambito applicativo.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

▪ entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;

▪ ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50 mila euro (comma 62);

▪ salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Premi ai dipendenti: si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nell’anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;

Plastic tax e sugar tax: si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) istitutive delle sugar tax e plastic tax.

Commercio al dettaglio (commi da 65 a 71): novità prevista per le imprese la possibilità di dedurre l’ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%. Perimetro applicativo:

– la misura riguarda le attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai relativi codici ATECO;

– la speciale deducibilità si applica per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.

Il comma 67 chiarisce che l’applicabilità della norma alle imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo (art. 117 TUIR), queste imprese possono avvalersi della speciale deduzione in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Notai e pubblici ufficiali (comma 71): si modificano le disposizioni della legge di stabilità 2014 relative agli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, al fine di semplificare le procedure.

Applicazione Iva ridotta: alcune disposizioni riguardano la riduzione dell’aliquota iva e, precisamente: si conferma l’applicazione dell’IVA ridotta al 5% (invece del 10%) ai prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l’infanzia (comma 72); s’introduce l’IVA ridotta al 10% per la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22% (comma 73);

Misure per la prima casa (comma 74 e 75): si rifinanzia con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo garanzia per la prima casa per l’anno 2023, e si proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina del Fondo Gasparrini previsto per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa con ampliamento della relativa platea; proroga al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa e al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36 .

Detrazione IVA imprese costruttrici (comma 76): si potrà detrarre dall’Irpef il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali (classe energetica A o B) ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Esenzione Redditi terreni (comma 80): si estende all’anno 2023 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione IMU (81): Si prevede l’esenzione dall’IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

 

Manovra: le disposizioni in materia di entrate

Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscali (commi 84-86): si prevede di ripristinare alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

Utili di fonte estera (commi 87-95): chinell’ambito di attività di impresa, detiene partecipazioni in società-enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, potrà affrancare o rimpatriare, pagando un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Con l’esercizio dell’opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.

Plusvalenze realizzate da soggetti esteri (commi 96-99): in prima battuta si è disposto l’assoggettamento a imposizione in Italia per le plusvalenze derivantiper i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società-enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia. Durante l’iter, si è disposto anche che:

– gli immobili merce e quelli strumentali siano esclusi dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni;

– escluse dall’imposizione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Assegnazione agevolata ai soci (commi 100-105): previste agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. L’agevolazione è prevista per le relative trasformazioni societarie.

Estromissione dei beni (comma 106) le disposizioni che consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, potranno applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

I termini per il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023

Rivalutazione (107-109): nel computo di plusvalenze minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, si ha facoltà di assumere il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, pagando un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Sono, inoltre, estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione. In tale ambitol’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 14% al 16%. Il termine di decorrenza della rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione è posticipato al 15 novembre 2023 entro tale data dovrà essere redatta la relativa perizia giurata di stima.

Agevolazione piccola proprietà contadina (110) e fondi rustici (comma 111): si prevede l’applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere da under 40 iscritti “alla previdenza” entro 24 mesi come coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si dispongono anche agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici

Giochi: si prorogano, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, alcune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.

Criptoattività (comma 126-147): sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisichea tal fine viene introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” (lettera c-sexies) costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati con operazioni correlate alle cripto-attività, e viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all’entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all’art. 65 TUIR.

Potrà regolarizzazione la propria posizione chi non hanno indicato la detenzione delle cripto-attività e i relativi redditi, con la presentazione di un “istanza di emersione”.

Partite iva (commi 148-150): viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e- all’operatività delle partite IVA ed eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali (comma 151): si prevedono obblighi comunicativi, per i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), presenti nel territorio dello Stato.

Cessione di crediti IVA inesistenti (art.152): viene disciplinata la responsabilità di cessionario o committente in tale ipotesi, nei casi in cui il cessionario applichi l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o, comunque, non soggette a imposta. Si prevede una responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre “solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”. In tal caso si applica la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione fra 250 euro e 10.000 euro.

Occupazione del suolo pubblico settore ristorazione (comma 815): proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

Finanziamenti e altre misure fiscali

Mezzogiorno: i commi 265-266 prorogano fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, i commi 268-269 prevedono che si estenda all’esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il tax credit per le spese d’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari del Mezzogiorno, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 2024.

ZES (comma 267): proroga a tutto il 2023 anche per gli investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) e si estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Riversamento tax credit R&S (commi 271-272): proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 dei termini per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (art. 5 c.9, primo periodo, DL 146/2021). Cambia la disciplina delle certificazioni per attestare la qualificazione dei propri investimenti, prevedendo che esse possano essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.

Errori contabili (commi 273-275): si prevede che l’estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.

Imprese minori (comma 276): s’innalza la soglia di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata e, precisamente, da 400 mila a 500 mila euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700 mila a 800 mila euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Rifinanziamenti: al titolo I capo V del DDL di bilancio troviamo alcune misure per favorire la crescita e gli investimenti, tra cui la nuova dotazione finanziaria segnaliamo i contratti di sviluppo, Fondo a sostegno delle filiere produttive del made in Italy e il Fondo garanzia PMI (che resterà operativo fino al 31/12/2023; Fondo Green New Deal (art.1, c.85 legge di bilancio 2020) per la copertura delle garanzie concesse da SACE SpA; Fondo per la crescita sostenibile (art. 23 DL 83/2012); Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla L. 178/2020.

Nuova Sabatini (commi 414-416): nuova dote per l’agevolazione: 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a incremento delle risorse stanziate dall’art. 2 DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Arriva anche la proroga di sei mesi del termine per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi: Il comma 423 proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 c.1057 L. 178/2020) a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito di imposta quotazione PMI (comma 395): proroga al 31 dicembre 2023 del tax credit, istituito dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e aumento dell’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro;

Tax credit materiali riciclati (commi 685-690): si rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024, il credito d’imposta, nella misura del 36%o delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019);

Imprese assicurative (comma 264): a decorrere dal 2023 si eleva allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative.

 

Disponibili le bozze dei modelli dichiarativi 2023

L’Agenzia delle Entrate pubblica le bozze dei modelli e delle istruzioni dei modelli REDDITI 2023: di rilievo nei modelli 730 e Redditi persone fisiche la riconferma di Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, Enti e Società debuttano i crediti d’imposta per sostenere imprese e operatori economici nell’acquisto di gas e prodotti energetici.

Premessa

Nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (REDDITI PF 2023) per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito;
  • la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia.

Rimodulazione scaglioni di reddito IRPEF

IRPEF 2022: le nuove aliquote

Scaglioni IRPEF 2022 Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro 23%
da 15.001 fino a 28.000 euro 25%
da 28.000 fino a 50.000 euro 35%
da 50.000 in poi 43%

Ridefinizione detrazioni redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati

IRPEF 2022: detrazioni per i lavoratori dipendenti

REDDITO Importo della detrazione
Fino a 15mila 1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000 1.910+1.190*(28.000-reddito)/13.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000 1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.000 0

 

IRPEF 2022: detrazioni per redditi da pensione

REDDITO Importo della detrazione
Fino a 8.500 1.955 (non inferiore a 713 )
Oltre 8.500 fino a 28.000 700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000 700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000)
Oltre 50.000 0

 

IRPEF 2022: detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO Importo della detrazione
Fino a 5.500 1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000 500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000 500 * (50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.000 0

Vengono previste ulteriori detrazioni per le varie categorie come segue:

  • lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 l’importo della detrazione si incrementa di 65 euro
  • pensionati da 25.000 a 29.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro
  • lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro

Inoltre va precisato che i lavoratori dipendenti con redditi sotto i 28.000 euro e in particolare:

  • per redditi non superiori a 15.000 euro continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro;
  • per chi risulta nella fascia di redditi tra i 15.000 e i 28.000 euro continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di 1.200 euro a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda:
    • detrazioni per i carichi di famiglia;
    • detrazioni per i redditi da lavoro;
    • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
    • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Detrazioni per carichi di famiglia

L’assegno unico in vigore dal primo marzo 2022 sostituisce diverse misure quali bonus bebè, premio mamma domani, assegni familiari e detrazioni per carichi di famiglia che vengono assorbiti in tutto o in parte dall’assegno unico figli a carico: lo strumento universale però si applica solo ai figli e solo fino ai 21 anni di età. Ciò significa che alcune detrazioni per carichi di famiglia resteranno in vigore ancora.

L’assegno unico universale va riferito ai figli e quindi per il coniuge restano vigenti tanto l’assegno familiare per coniuge a carico che le detrazioni.

La detrazione spettante per il coniuge a carico rimane commisurata al reddito, e nello specifico è pari a:

  • 800 euro se il reddito complessivo annuo è pari o inferiore a 15.000 euro;
  • 690 euro se il reddito complessivo annuo è sopra15.000 euro e fino a 40.000 euro;
  • 690 euro se il reddito complessivo annuo è superiore a 40.000 euro ma non superiore a 80.000 euro.

Per la fascia sopra 40.000 e fino a 80.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Per la fascia sopra 15.000 e fino a 40.000 euro, la detrazione da 690 euro è incrementata di una ulteriore detrazione in misura pari a:

  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro e fino a 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro e fino a 34.700 euro;
  • 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro e fino a 35.000 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro e fino a 35.200 euro.

Da marzo 2022 non spettano le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età che rimangono fruibili solamente per figli sopra i 21 anni, purché a carico fiscalmente: per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio nulla cambia rispetto al 2021 e quindi detrazioni fruibili per tutti i familiari a carico mentre dal 1° marzo al 31 dicembre assegno universale per i figli fino a 21 anni, detrazioni fiscali classiche per gli altri.

Va ricordato che la detrazione è pari a 950 euro, ma solo quella teorica: quella spettante si calcola per la parte che corrisponde al rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Questo per un solo figlio, altrimenti si deve aggiungere 15.000 euro ai 95.000 prima citati, portando la detrazione alla parte corrispondente al rapporto tra 110.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 110.000 euro.

Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

Le novità del modello REDDITI SP/SC e IRAP

Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all’esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell’imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

 

Aiuti-Quater, approvato dal Senato il disegno di legge

L’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modifiche, del ddl n. 345, di conversione del decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica. Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento è, dunque, passato all’esame della Camera. Vediamo i provvedimenti principali.

È stato approvato, con voto di fiducia e con modificazioni al testo del DL 176/2022, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Dal Dossier del Servizio Studi del 20 novembre 2022 abbiamo individuato le novità introdotte nel testo del DDL rispetto al quello del decreto Aiuti-quater e evidenziato l’impatto sulle discipline interessate dalle norme “aggiunte” al provvedimento.

Ecco come cambia il Superbonus

Per prima cosa, vogliamo fare il punto sul Superbonus dopo le disposizioni inserite nel testo approvato e licenziato dalla Commissione. Il primo aspetto che emerge con l’approvazione del testo del DDL del decreto Aiuti-quater è la soppressione nell’articolo 9 rubricato Superbonus della norma che disponeva il vincolo della presentazione della Cilas. Più specificatamente “cade” con tale soppressione ogni possibile riferimento temporale e, dunque, il vincolo alla presentazione al 25 novembre 2022 della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’adozione al 24 novembre 2022 della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori; nonché, quello relativo alla presentazione al 25 novembre 2022 dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Tali elementi che consentivano di derogare all’applicazione della riduzione del Superbonus al 90% sono divenuti “con modifica” oggetto di una specifica norma all’interno della Manovra di fine anno.

Ecco, dunque, qual è il testo il quadro del Superbonus in base alle norme del DDL approvato, secondo quanto riportato nel Dossier del Servizio Studi del 20 novembre 2022.

Il nuovo articolo 9 del DDL approvato, apportando alcune modifiche al DL 34/2020, provvede a:

  • ridurre dal 2023 la percentuale della detrazione per gli interventi agevolabili con il Superbonus, portandola dal 110 al 90%
  • prorogare al 31 marzo 2023 (in luogo del 31/12/2022) il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • riconoscere la detrazione nella misura del 90% per tutto il 2023 per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi su unità immobiliari, se si verificano le seguenti condizioni:
  • il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente ha un reddito di riferimento, calcolato secondo il nuovo comma 8-bis.1 del DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro.
  • riconoscere fino al 2025 l’agevolazione del 110% ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
  • disporre la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro;
  • riconoscere, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, la possibilità di ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

In sede referente, sono state inserite due importanti novità:

  • la prima (comma 4-bis), grazie alla quale si prevede un maggior numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte (in luogo di due) nei confronti di soggetti qualificati – ossia banche, intermediari e assicurazioni. Tali disposizioni si applicano (comma 4-ter) anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
  • la seconda (comma 4-quater), prevede, per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus, che SACE possa concedere garanzie (art. 15 DL 50/2022)in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e realizzano interventi previsti dall’art. 119 DL 34/2020 (Superbonus 110%).