Circolare per i clienti del 18.07.2021

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FISCO

Fatture elettroniche: adesione al servizio prorogata al 30 settembre

Il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche è stato prorogato al 30 settembre 2021.
Sempre entro lo stesso termine, è stato previsto che, per gli operatori IVA, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, sia possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche (Provv. AE 30 giugno 2021 n. 17289).

La proroga – spiega l’AE in una nota – è finalizzata a concludere l’ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 (art. 14 DL 124/2019) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione finanziaria.

Un tavolo di lavoro è stato avviato con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; grazie al proficuo confronto, sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C) di cui restano ancora da condividere alcuni aspetti oggetto di valutazioni da parte dell’Autorità Garante.

Mancata presentazione dichiarazione IVA/compilazione quadro VE: comunicazione AE

L’AE trasmette una comunicazione al domicilio digitale dei contribuenti per i quali risulta la mancata presentazionedelladichiarazioneIVAper l’anno d’imposta 2020 o la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo da parte degli interessati.

La comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno del cassetto fiscale presente nell’area riservata del portale informatico dell’AE o nella sezione “Fatture e corrispettivi” e contiene le seguenti informazioni:

  • –  codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • –  numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    – in caso di mancata presentazione della dichiarazioneIVA, data di elaborazione della

    comunicazione;
    – in caso di mancata compilazione del quadro VE, data e protocollo telematico della

    dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2020.

Le suddette informazioni, rese disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici, riguardano la presenza di fatture elettroniche, dati relativi a operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e corrispettivi giornalieri trasmessi. Esse forniscono al contribuente i dati utili per presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dal termine ordinario (30 aprile 2021) versando sanzioni in misura ridotta o per regolarizzare errori e omissioni mediante il ravvedimento operoso.

www.mementopiu.it

FISCO

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Tale comportamento può essere attuato a prescindere dalla constatazione della violazione o da accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

Nuova Sabatini: riaperto lo sportello per le istanze

Dallo scorso 2 luglio è stato riaperto lo sportello della misura Nuova Sabatini per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di beni strumentali.
Le nuove istanze possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021. Nella medesima prenotazione potranno essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data ante 2 giugno 2021, data di chiusura dello sportello precedente, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al MISE. Le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al MISE entro lunedì 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, sono soddisfatte in via prioritaria, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La riapertura dello sportello segue il rifinanziamento della misura, disposto dal recente Decreto Lavoro e Imprese (art. 5 DL 99/2021) che ha, inoltre, previsto una semplificazione per le procedure di erogazione dei contributi volta ad accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni. In particolare, per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il MISE può procedere a erogare le successive quote in un’unica soluzione.

Contributi a fondo perduto DL Sostegni bis: Guida riassuntiva AE

I contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni bis (DL 73/2021) sono oggetto della guida di luglio 2021 dell’AE.
Il contributo, in realtà, consiste in tre nuovi bonus (contributo Sostegni bis automatico, contributo Sostegni bis attività stagionali, contributo Sostegni bis perequativo) destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da coronavirus. Per tutti i nuovi contributi, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Contributo automatico

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 c. 1-4 DL 73/2021 è una somma di denaro corrisposta ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del predetto decreto) e che hanno percepito il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, a seguito della presentazione dell’apposita istanza nel periodo tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021. L’importo riconosciuto è pari al contributo a fondo perduto Sostegni percepito. Il contributo Sostegni bis automatico è alternativo al contributo Sostegni bis attività stagionali.

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Contributo per attività stagionali

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 c. 5-15 DL 73/2021 è una somma di denaro corrisposta dall’AE a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente in possesso dei requisiti previsti. L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto Sostegni bis automatico.

Contributo Sostegni bis perequativo

Il contributo è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del Decreto Rilancio. Tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di una nuova, specifica guida dell’AE.

Contributo per riduzione canoni locazione: domande entro il 6 settembre

L’AE ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanzaper il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione previsto dal Decreto Ristori (art. 9-quater DL 137/2020 conv. in L. 176/2020). Pubblicati, altresì, il relativo modello di domanda e una Guida dedicata al tema. Il contributo è riconosciuto per l’anno 2021 al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Ai fini del bonus, la rinegoziazione con riduzione del canone deve essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’AE tramite il modello RLI e deve avere una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021 esclusivamente mediante il servizio web messo a disposizione nell’area riservata del soggetto richiedente. Nell’applicativo vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza. Il richiedente potrà indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021. Sulla base dei dati dell’istanza, la procedura espone l’importo teorico massimo del contributo spettante. Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto. Se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto. Il contributo oggetto spetta fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Il contributo è erogato mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario. Prima di effettuare l’accredito, l’AE verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

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Superbonus e valutazione che l’edificio sia residenziale nella sua interezza

In merito al Superbonus, anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi siaresidenzialenella sua interezza. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. Resta esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative a interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali.

L’AE ha fornito indicazioni in merito agli interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. A tal proposito, l’istante rappresentava di essere proprietaria di un fabbricato composto da più unità immobiliari autonomamente accatastate. Il chiarimento della Risp. AE 9 giugno 2021 n. 397 interviene a parziale rettifica di quanto precisato nella Risp. AE 9 aprile 2021 n. 231.

In merito a questo aspetto, si precisa che, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus-sismabonus, l’art. 119 c. 4 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, non richiama “gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. Pertanto, dovendo l’intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l’intera struttura, non è necessario verificare se le unità immobiliari abbiano tali caratteristiche.

Solo per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici il Superbonus spetta per “gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno” (art. 119 cc. 1- 2 DL 34/2020).

Recovery Plan: confermate le novità in tema di Superbonus

La legge di conversione del decreto recante le misure urgenti al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicata in GU, ha confermato le proroghe in tema di Superbonus previste già dalla prima versione del decreto (vedi la nostra news del 18 maggio). In particolare, le disposizioni prevedono (art. 1 c. 3 DL 59/2021 conv. in L. 101/2021):

  •   la proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, del termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Pertanto, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica possono avvalersi della detrazione al 110% fino alla data del 30 giugno 2023;
  •   laprorogaaltresì di sei mesi, sino al 30 giugno 2023, del termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Conseguentemente, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023);
  •   con riferimento ai condomini, l’eliminazione – ai fini della proroga del termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale – della verifica dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). In particolare, è stabilito che, per gli interventi effettuati dai condomini, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022). Sul punto, la legislazione previgente prevedeva che per usufruire della

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proroga della misura del Superbonus al 31 dicembre 2022 i condomini avrebbero dovuto effettuare lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Tale requisito sull’avanzamento dei lavori (SAL) non è più richiesto.

Esonero contributivo parziale: il CNDCEC consiglia di richiedere già il DURC

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 22-22bis L. 178/2020), il CNDCEC invita i propri iscritti a procedere all’inserimento di una richiesta di verifica sulla procedura DURC On Line.

Questo, allo scopo di accelerare il procedimento di verifica della regolarità contributiva di competenza dell’INPS, anche in funzione di una più efficace gestione di un eventuale processo di regolarizzazione.
L’esito del documento, potrà essere utilizzato dall’INPS nell’ambito del procedimento di concessione dell’esonero anche per consentire una riduzione dei tempi di riconoscimento dello stesso.

I requisiti richiesti per l’accesso all’esonero, previsto per una sola Gestione e relativo ai soli contributi previdenziali dovuti per il 2021 (con esclusione di qualsiasi contribuzione integrativa e dei premi dovuti a INAIL), sono:

  •   calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  •   reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività soggetta a contribuzione

    della gestione INPS) nel 2019 non superiore a € 50.000;

  •   assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente

    senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno

    ordinario di invalidità);

  •   possesso di un DURC On Line (regolare) in corso di validità.

    I limiti reddituali sono valevoli per gli iscritti che abbiano avviato l’attività entro il 2019 e non sono applicabili, invece, a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020.

ADEMPIMENTI 

La roulette delle scadenze per il versamento delle imposte sui redditi

Il Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipava nella serata del 28 giugno 2021 l’adozione di un nuovo DPCM. Si trattava in questo caso del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/06/2021 (DPCM 28 giugno 2021; GU 30 giugno 2021, n. 154) che prorogava il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle Imposte sui Redditi e dell’IVA.

Il provvedimento ricalcava le disposizioni del DPCM 27 giugno 2020, dando nuovamente la possibilità ai soggetti ISA di beneficiare di un termine maggiore per i versamenti delle Imposte.

Il versamento veniva infatti differito al 20 luglio 2021 viste e considerate “le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e il perdurare dello stato nazionale di emergenze epidemiologica per la diffusione del CODIV-19”.

In data 9 luglio 2021 la commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento al DL Sostegni-bis che proroga, si auspica definitivamente, il termine di pagamento per i soggetti ISA, minimi e forfettari, al 15 settembre p.v., senza maggiorazione dello 0,40%. In particolare con il citato emendamento i termini per pagare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, a saldo 2020 e primo acconto per il 2021, che scadono dal 30/06/2021 al 31/08/2021, sono prorogati al 15/09/2021.

LA DISCIPLINA GENERALE

La disciplina generale prevede all’art. 17 DPR 435/2001:

“l versamento del saldo dovuto con riferimento alla Dichiarazione dei Redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle Persone fisiche, e delle Società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR, di cui al DPR 917/86 è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della Dichiarazione stessa…”

Il dettato normativo specifica al c. 1 il termine di versamento del saldo dell’Imposte da parte delle Persone fisiche e delle Società di Persone o associazioni da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della Dichiarazione stessa.

Sempre al c. 1 viene definito il termine di versamento per i soggetti IRES, da effettuarsi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del Periodo d’Imposta.

L’articolo continua, al c. 2, prevedendo la possibilità per il Contribuente di effettuare il versamento “entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti al c. 1, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Riassumendo le regole generali, prevedono che i versamenti siano effettuati:

SCADENZA NATURALE

SCADENZA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%.

ENTRO IL 30 GIUGNO ENTRO IL 30 LUGLIO

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SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dal provvedimento, come specificato dall’art. 1 DPCM 28 giugno 2021:

  • –  I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione;
  • –  I soggetti che adottano il regime di cui all’art. 27 c. 1 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011 anche definito “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”;
  • –  I soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014. Non dovrebbero rientrare nella proroga:
  • –  i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA attualmente pari a 5.164.569 euro;
  • –  i soggetti che svolgono attività agricola e titolari di solo reddito agrario.
    Per quest’ultimi il termine rimane invariato, quindi da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, ovvero il

    30 luglio 2021, con la maggiorazione dell’interesse dello 0,40%.

    OGGETTO DELLA PROROGA

    L’oggetto della proroga consiste nel differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’art. 12 c. 5 D.Lgs. 241/97 (norma che prevede la possibilità di modificare, tenendo conto delle esigenze organizzative, i termini in materia di dichiarazioni fiscali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze).

    I versamenti riguardano:

  • –  Saldo 2020
  • –  I° Acconto 2021
    delle Imposte sui Redditi e dell’IRAP.

– Saldo IVA 2020 da dichiarazione IVA.

Per tutti i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, lo slittamento del versamento riguarda anche il versamento del diritto camerale verso il Registro delle Imprese competente territorialmente.

La norma specifica che il differimento del versamento non comporta corresponsione di interessi, quindi non gravata da maggiorazioni ulteriori.

NUOVI TERMINI

Con l’ultimo emendamento è possibile identificare il “nuovo” termine di versamento:

SCADENZA NATURALE
SCADENZA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE NON PREVISTA

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Diversamente da quanto disposto da precedenti Decreti di proroga, l’emendamento riformulando direttamente la norma cancella la possibilità di eseguire i versamenti con lo 0,40%. Esso interviene infatti direttamente sull’art. 17 c. 2 DPR 435/2001, cioè sulla disposizione che prevede il pagamento con lo 0,40% in più entro 30 giorni dal termine ordinario.

VERSAMENTO

Nulla cambia in termini di modalità di versamento. Tutti i contribuenti devono utilizzare il Modello di versamento F24, come da prassi.
I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica :

  • direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ;
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.) che:
    o sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia;
  • o sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il

     

  • servizio “F24 addebito unico”;
  • o si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

    Nel Modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo.

    Se l’importo viene rateizzato è necessario indicare gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati, la rata che si sta versando e il numero di rate prescelto.

    Gli importi delle Imposte che scaturiscono dalla Dichiarazione devono essere versati arrotondati

    all’unità di euro.
    I codici tributo da indicare nel Modello F24 sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I

    principali:

  • 4033: IRPEF – Acconto prima rata;
  • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario Addizionale regionale;
  • 1842: IRPEF – Saldo;
  • 1840: IRPEF – Acconto prima rata;
  • 1841: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione.

GUIDE OPERATIVE

Chiarimenti dalla circolare 7/E sulla tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili

Con la pubblicazione della Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il consueto documento di prassi con indicazioni in merito a detrazioni e deduzioni in vista della chiusura delle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2020.

Il documento, rubricato “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”, supera abbondantemente le 500 pagine e spazia dal rilascio del visto di conformità, agli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta, agli interessi sui mutui, alle spese di istruzione alle erogazioni liberali ai premi assicurativi. Vengono poi trattate tutta una serie di casistiche correlate agli oneri deducibili dal reddito complessivo. Ampio spazio è concesso alla trattazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio immobiliare, dal bonus facciate, al sisma bonus, al superbonus.

In questa sede si vuole concentrare l’attenzione relativamente alle indicazioni fornite sulla tracciabilità delle spese sostenute e rientranti negli oneri detraibili di cui all’art. 15 TUIR.

Tale incombenza è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2020 che condiziona la fruizione della detrazione IRPEF del 19% alla tracciabilità del pagamento della maggior parte degli oneri detraibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Il testo di Legge recita: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 TUIR, di cui al DPR 917/86, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/97”.

Per pagamento tracciato o tracciabile si intende pertanto quello effettuato tramite bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, carta prepagata, assegno bancario o circolare, tramite sportelli bancomat, bollettini postali, Mav, pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati.

Per poter dimostrare l’avvenuto pagamento mediante i sistemi di cui sopra è necessario fornire prova cartacea della singola transazione o pagamento. In alternativa il pagamento tracciato può essere documentato mediante annotazione da parte del percettore sul documento fiscale rilasciato.

Le uniche situazioni in cui è prevista una deroga e risultano detraibili le spese sostenute anche con pagamento in contanti sono quelle relative:

  • agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al

    servizio sanitario nazionale.

    Tra gli oneri detraibili che rientrano tra quelli la cui spesa deve essere sostenuta con metodi di pagamento tracciabili vi rientrano, per esempio:

    gli interessi passivi e relativi oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e relativi compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare;

  • le spese sanitarie diverse da quelle di cui sopra;
  • le spese veterinarie;
  • le spese funebri;
  • le spese universitarie;
  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • i premi per assicurazioni rischio morte o invalidità permanente;
  • le erogazioni liberali;
  • le spese per l’abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi.

    Non rientrano nella disposizione trattata le spese deducibili dal reddito imponibili e quelle detraibili per gli oneri la cui percentuale di detrazione è fissata in misura diversa dal 19%.

    Relativamente alle spese conseguenti l’acquisto di dispositivi medici conseguenti alla pandemia Covid-19, la Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E conferma come, relativamente alle mascherine, siano detraibili solamente le spese sostenute per le mascherine protettive marchiate CE. Risultano pertanto detraibili anche le spese per l’acquisto di quelle chirurgiche a patto che marchiate come sopra e non è sufficiente, anche per altri tipi di mascherine, la sola conformità alla normativa sui DPI.

    Sempre relativamente ai dispositivi medici, la circolare nel confermare la detraibilità anche se pagati con strumenti di pagamento non tracciabili, chiarisce (per la prima volta e in via definitiva) che sono detraibili anche le spese relative al noleggio e non solo all’acquisto. Inoltre con riferimento alle protesi, la marcatura CE può essere attestata dal venditore sul documento di spesa, attestazione che può anche avvenire semplicemente riportando il codice AD che ne attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria o quello PI che è specificatamente relativo alle protesi.

    Un altro passaggio interessante per fugare ogni dubbio è quello che tratta la detraibilità delle spese in commento qualora il pagamento, tracciato, non è avvenuto da parte dell’intestatario del documento. Nella circolare si sostiene infatti che l’onere: “sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa”.

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce come in tale evenienza quindi la spesa è detraibile da parte del soggetto intestatario del documento. Non rileva quindi chi ha effettuato il pagamento, che dovrà poi essere rimborsato da parte dell’intestatario del documento, anche con metodi di pagamento non tracciati, a colui che ha pagato per suo conto in quanto l’onere deve essere sostenuto dal soggetto che detrae. Quest’ultimo dovrà quindi rilasciare una dichiarazione relativa al rimborso della spesa, autodichiarando quindi il suo sostenimento.

    Relativamente alle spese per interessi passivi legati all’acquisto dell’abitazione principale la tracciabilità del pagamento è dimostrata già dalle contabili dell’istituto bancario creditore o dalla sua certificazione annuale; discorso diverso invece per i premi assicurativi detraibili per i quali viene richiesta la quietanza del pagamento rilasciata dall’assicurazione che riporti altresì il metodo di pagamento.

    Con riferimento ai pagamenti effettuati per il tramite di smartphone con applicazioni collegate ad Istituti riconosciuti di moneta elettronica, questi tracciano sì il pagamento come ogni altro sistema ma il fatto che siano collegati ad un conto corrente comportava il legittimo dubbio se, per dimostrare il pagamento tracciato, fosse necessario esibire l’estratto conto di addebito. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’esibizione dell’estratto conto è necessaria solamente qualora il contribuente non sia in grado di produrre nessun altro documento che evidenzi l’effettivo pagamento con i sistemi sopra citati. Anche solo l’email ricevuta dalla piattaforma di pagamento è valida ai fini della detraibilità della spesa.

E’ infine chiaro il passaggio in cui l’Agenzia delle Entrate sostiene che: “l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili” ma richiede una tutela della riservatezza del contribuente: “i CAF e i professionisti … nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente”.