Circolare per i clienti del 30.09.2021

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FISCO

  • La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi non è obbligatoria

 

L’AE ha chiarito che il contribuente che decide di sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il bilancio 2020 (art. 60 c. 7 bis-7 quinquies DL 104/2020 conv. in L. 126/2020) ha la facoltà e non l’obbligo di dedurre fiscalmente i relativi ammortamenti.

L’AE ricorda che la disciplina in questione è stata introdotta dal legislatore per consentire al contribuente di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

Una diversa lettura che presupponesse l’obbligo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati tramite riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo, ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa.

Tra gli adempimenti vi potrebbe essere, ad esempio, il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi.

Nel caso di specie, il contribuente non ha interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell’esercizio 2020 si chiude con una perdita tale da determinare l’assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che IRAP.

 

 

  • Contributi Covid-19: non serve compilare il prospetto Aiuti di Stato

 

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento riservato ad alcune agevolazioni concesse nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

In particolare, secondo il Fisco, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:

  • in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • da chiunque erogati;
  • spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
  • indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

In linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti questi requisiti, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10-bis DL 137/2020.

Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, nella Tabella codici aiuti di Stato posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi sono espressamente ricompresi:

  • Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19;
  • Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici.

In particolare, secondo l’Agenzia, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nonché i lavoratori autonomi che hanno ricevuto i contributi e indennità Covid-19, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP. Inoltre, tali predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello IRAP).

L’Agenzia ha ancora evidenziato che l’inclusione nel novero degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, o degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è rimessa all’autorità responsabile tenuta a registrare il relativo regime di aiuti e aiuto ad hoc nell’ambito del Registro Nazionale Aiuti.

 

 

  • Beni anti-Covid: quali cessioni possono fruire dell’agevolazione IVA?

 

Premesso che ai fini del regime di favore IVA previsto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’elenco di beni di cui all’art. 124 c. 1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 ha natura tassativa e non esemplificativa (a differenza dell’elenco allegato alla Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE della Commissione), prendendo in esame un caso concreto, l’AE ha chiarito che beneficiano del regime agevolativo:

  • reagenti – necessari per l’esecuzione dei tamponi – solo se rientrano nelle voci doganali indicate nella Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080;
  • i prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid solo se rientrati nell’elenco dei beni indicati dal menzionato art. 124;
  • portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea a condizione che l’attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo;
  • supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti (colonnine) solo se presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili).

 

Viceversa, non beneficiano del regime di favore:

  • kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina in argomento, nonostante siano individuati dalla Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE della Commissione. I codici doganali, richiamati nella Decisione, non figurano nella Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D, ad eccezione dei codici ex 9018 9084 “strumentazione per accesso vascolare” ed ex 9018 90 “strumentazione per diagnostica Covid-19“, in relazione ai quali trova applicazione il regime agevolativo in parola;

 

 

  • le provette non sterili (rientrano nel regime, invece, le provette sterili).

 

 

  • Previdenza complementare e deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro

 

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di € 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro.

È quanto affermato dall’AE sulla base delle disposizioni che prevedono:

  • la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di € 5.164,57 (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005);
  • la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

L’espressione “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro”, benché utilizzi la congiunzione “e” deve essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore o datore di lavoro, committente).

Entro la predetta soglia di € 5.164,57, il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente:

  • deduce i contributi a carico del lavoratore;
  • non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.

 

 

  • Restituzione Contributo Fondo Perduto indebito: in caso di incertezza niente sanzioni

 

Il contribuente che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, e che, solo a seguito della pubblicazione di nuovi chiarimenti forniti dalla prassi, conosca di avere assunto un comportamento non coerente con tali chiarimenti, non è soggetto alle sanzioni dovute per l’indebita percezione.

Nel caso di specie non devono essere applicate le sanzioni al contribuente che, percepito il contributo al 27 aprile 2021, ha preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dalla Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E, ove è stato precisato che nel calcolo del fatturato medio mensile non devono essere inseriti gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa (mentre, il contribuente aveva considerato il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé medesimo, trattandosi di una ditta individuale). La somma da restituire sarà pari al contributo percepito e agli interessi.

La somma non spettante dovrà essere versata tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 8077 in riferimento al contributo indebitamente percepito, e 8078 con riferimento ai relativi interessi sulla posizione contributiva dei lavoratori interessati dopo l’emissione relativa all’anno 2021.

 

 

 

  • Bonus pubblicità 2021: slitta di un mese la finestra per le domande

 

La finestra temporale per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (la cd. prenotazione), che avrebbe dovuto aprirsi il 1° settembre 2021, e concludersi a fine mese, è stata spostata al periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Lo slittamento, annunciato da un comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, è dovuto a degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica resisi necessari a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis (art. 67 c. 10 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). Tra queste, la proroga del “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 agli anni 2021 e 2022 e l’estensione dello stesso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il menzionato “regime derogatorio” riguarda due elementi:

  • la base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione;
  • la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50% (anche per il 2021 e il 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale).

Ai fini della presentazione della comunicazione al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, il modello dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’AE direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

ADEMPIMENTI 

Trasmissione dati delle spese sanitarie al Sistema TS solo per gli iscritti agli albi.

 

Con il decreto DM 23 luglio 2021, pubblicato in GU 28 luglio 2021 n. 179, è stata prevista una proroga relativa all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

La proroga riguarda l’invio e la trasmissione, da parte delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie, dei dati relativi alle fatture emesse nei confronti di pazienti ai fini di agevolare e quindi mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni riguardo alle spese sanitarie effettuate dai cittadini poi riportate nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Il termine ultimo, prima previsto al 31 luglio 2021, viene posticipato al 30 settembre 2021.

Entro tale data i soggetti obbligati saranno tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria riferiti al primo semestre 2021 (gennaio-giugno 2021).

La proroga è stata concessa per “venire in contro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria” come sottolineato nel Com. Stampa MEF 28 luglio 2021 n. 153 che annuncia, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, la proroga dell’invio dei dati relativi alle spese sanitarie.

Inoltre, è stata allargata la platea di soggetti obbligati alla comunicazione dei dati.

 

 

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

 

Tra i soggetti obbligati alla trasmissione rientrano già dal 2015 farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e, a partire dal 2016, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici di radiologia medica.

Dal 2019 la platea di soggetti obbligati è già stata notevolmente ampliata includendo, tra gli altri, tutti i soggetti iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti del decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 (dietisti, fisioterapisti, logopedisti, fisioterapisti…).

Con il DM MEF 16 luglio 2021 sono stati identificati nuovi soggetti tenuti alla trasmissione dei dati di spesa Sanitaria al Sistema TS.

Il decreto ministeriale va ad aggiungere l’onere dell’invio dei dati a tutti quei soggetti che non si possono iscrivere agli appositi Albi presso l’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP).

Si tratta infatti di soggetti che possono svolgere la propria attività essendo iscritti in Elenchi Speciali istituiti con Decreto del Ministero della Salute presso l’ordine TSRM e PSTRP, ma che non hanno ancora concluso le procedure di equivalenza di cui all’art. 4 c. 2 L. 42/99.

L’iscrizione all’Albo è possibile solo dopo aver terminato le procedure di equivalenza e quindi in seguito alla cancellazione dall’Elenco speciale.

 

Per questi ultimi soggetti iscritti negli elenchi speciali, l’invio TS delle prestazioni sanitarie è da effettuare in data diversa rispetto a tutti gli altri soggetti obbligati.

Qui un elenco, non esaustivo, dei soggetti obbligati:

  • Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
  • Farmacie e Parafarmacie;
  • Medici chirurghi e Odontoiatri;
  • Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi Albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

Tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati iscritti agli Albi o iscritti negli elenchi speciali omonimi devono effettuare l’invio nelle scadenze previste.

 

 

NUOVE SCADENZE

 

Viene fissata nella data del 30 settembre 2021 il termine ultimo per l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese relative al primo semestre 2021.

Il Sistema Tessera Sanitaria ha pubblicato in data 3 agosto 2021 il decreto RGS DM 23 luglio 2021 nel quale vengono identificati i termini e le relative norme di riferimento specifiche per ciascuna categoria di soggetti obbligati (tenendo conto anche della nuova platea di soggetti ora obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

Il documento mette in luce le differenti scadenze a seconda del soggetto che trasmette.

In linea generale i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS iscritti in appositi Albi devono seguire tali scadenze:

  • Documenti pagati nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 -> invio dati entro 30 settembre   2021;
  • Documenti pagati nel periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 -> invio dati entro 31 gennaio 2022.

 

I soggetti non iscritti negli appositi Albi, per le cause sopra descritte, sono invece tenuti all’invio dei dati entro il prossimo 31 gennaio 2022 per le spese sanitarie con data di pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Per l’invio dei dati relativi alle spese veterinarie da parte dei soggetti tenuti, la data termine è il giorno 16 marzo 2022.

 

Gli adempimenti relati alla trasmissione delle spese sanitarie suddivise per soggetti:

Invio dei dati di spesa Sanitaria da parte dei soggetti tenuti Invio dei dati di spesa Sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute
Dati 1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021

 

Entro il giorno 30 settembre 2021

Dati anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

 

Entro il giorno 31 gennaio 2022

Dati in modifica 1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021

 

Entro il giorno 6 ottobre 2021

Dati in modifica anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

 

Entro il giorno 7 febbraio 2022

Dati 2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021

 

Entro il giorno 31 gennaio 2022

 
Dati in modifica 2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021)

 

Entro il giorno 7 febbraio 2022

 

 

Vale sempre, in riferimento all’invio dei dati, il principio di cassa per il quale i dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria in base alla data di pagamento del documento.

Gli operatori sanitari che devono trasmettere i dati al Sistema TS relativi a spese sanitarie e veterinarie devono compilare, tra gli altri, i campi relativi alla modalità di pagamento della spesa (pagamento tracciato o pagamento con strumenti non tracciabili).

 

GUIDE OPERATIVE

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato

 

Con l’emanazione del DL 127/2021, pubblicato sulla GU 21 settembre 2021 n. 226, è stato esteso l’obbligo di possedere ed esibire il green pass anche ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro privati.

 

La nuova disposizione, prevista dall’art. 3 DL 127/2021, sarà in vigore dal 15 ottobre p.v. al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In tale lasso di tempo, pertanto, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-Cov-2, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è esteso a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono l’attività lavorativa in ambito privato, anche a titolo formativo o di volontariato ed anche sulla base di contratti esterni. Allo stesso modo devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 anche le colf e le baby sitter.

 

Non sono esonerati dalla disposizione i soggetti che svolgono l’attività con partita IVA, quindi i professionisti, gli artigiani, i commercianti e anche gli imprenditori agricoli. Questi soggetti nel momento in cui si trovano sul luogo del lavoro, quindi in ufficio, in cantiere, in negozio od in azienda devono essere in possesso del green pass, oltre che esibirlo su richiesta qualora, sempre per lavoro, si rechino negli ambienti di lavoro privati.

Per fare un esempio, non è tenuto ad essere in possesso del green pass un soggetto privato che si reca in uno studio professionale ma è tenuto ad esserne in possesso ed esibirlo chi si reca nel medesimo studio per effettuare la manutenzione del fotocopiatore.

 

Gli unici soggetti che non sono tenuti a possedere e presentare la certificazione verde COVID-19 sono coloro i quali sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri di cui alla Circ. Min.Sal. 4 agosto 2021 n. 35309.

 

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione della verifica del rispetto delle prescrizioni del DL. Esse possono essere eseguite, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro medesimi potranno, con atto formale, individuare i soggetti incaricati delle verifiche e dell’accertamento delle sanzioni fornendo ad essi adeguate istruzioni. Considerato che il decreto prevede in modo esplicito l’adozione di un atto formale, si presume pertanto che questo potrà essere adempiuto mediante un incarico via raccomandata o via pec che dovrà essere accettato dall’incaricato o mediante apposita delibera di consiglio, nel caso di società, sempre previa accettazione dell’incarico da parte dei soggetti individuati.

 

Il controllo del green pass deve avvenire esclusivamente per il tramite dell’applicazione VerificaC19 gratuitamente scaricabile dagli store on line.

Pertanto, il datore di lavoro e/o i soggetti incaricati della verifica, richiederanno la certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, l’interessato se in possesso mostrerà il QR Code in formato cartaceo o digitale.

A questo punto mediante l’applicazione VerificaC19 verrà letto il QR Code che mostrerà la validità o meno del certificato restituendo le generalità dell’intestatario in modo tale da poter verificare l’identità del soggetto.

 

Il datore di lavoro dovrà in ogni caso:

  • informare i lavoratori sulle nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
  • informare i soggetti esterni quali fornitori, consulenti, collaboratori, ecc., circa le medesime regole di accesso;
  • esporre adeguata cartellonistica informativa.

 

Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne siano sprovvisti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati. Tale assenza perdura fintanto che non venga presentata la citata certificazione (e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 dicembre 2021). I lavoratori che comunicano di essere sprovvisti di green pass non potranno subire conseguenze disciplinari, mantengono il posto di lavoro ma per i giorni di assenza ingiustificata non avranno diritto alla retribuzione o ad ogni altro compenso.

 

Nel caso in cui l’attività impieghi un numero di dipendenti inferiori a 15, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di un dipendente il datore di lavoro può sospendere il contratto di lavoro per un periodo pari a quello del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta.

 

I datori di lavoro che non si dotano delle già menzionate misure organizzative e non abbiano previsto le modalità di verifica, consentendo l’accesso a lavoratori privi di green pass, sono sanzionabili con una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 Euro.

 

Per i lavoratori che invece accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass la sanzione va dai 600,00 ai 1.000,00 Euro, oltre alle conseguenze disciplinari di cui sopra. Chi falsifica una certificazione verde Covid-19, anche spacciandosi per un’altra persona, incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato con una pena che può arrivare alla reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Sia le sanzioni amministrative imputabili al datore di lavoro che quelle amministrative riferibili ai lavoratori sono irrogate dal Prefetto.

 

Di seguito si riepilogano le situazioni che danno il diritto al green pass e la sua durata di validità:

  • termine del ciclo prescritto di vaccinazione, durata del green pass 12 mesi dal termine del ciclo vaccinale;
  • prima vaccinazione, diritto al green pass trascorsi 15 giorni dalla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo;
  • guarigione da Covid-19 con termine del periodo di isolamento, validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
  • tampone molecolare negativo, validità 72 ore;
  • tampone antigenico rapido, validità 48 ore.