Cessione bonus edilizi: in GU il decreto che contrasta le frodi
È approdato in Gazzetta Ufficiale il DL 13/2022 che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi prevedendo che:
- dopo la prima cessione, libera e priva di limiti, sarà possibile cedere il credito per due voltee solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari;
- a partire dal 1° maggio 2022, il credito non potrà formare oggetto di cessioni parzialisuccessivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’AE. A tal fine verrà introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’AE.
Inoltre, il decreto interviene sulle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche inasprendo le pene previste per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da € 50 mila a 100 mila (con aumento delle pene se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o gli altri). La stretta alle pene riguarda i tecnici che effettuano l’asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l’asseverazione di congruità delle spese e l’asseverazione dell’efficacia della messa in sicurezza antisismica, sia per il Superbonus che per gli altri bonus minori. Il reato scatta se il tecnico esponga informazioni false o ometta di fornire volontariamente informazioni rilevanti su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto.
Altre disposizioni stabiliscono che nel caso di beni oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, i relativi crediti possano essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli artt. 121 c. 3 e 122 c. 3 DL 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni.
Altre disposizioni, infine, intervengono in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
Su questo aspetto, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
- a) impianti fotovoltaicidi potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti da prezzi di mercato);
- b) impiantidi potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Milleproroghe: guida alle principali novità
In tabella le principali novità del decreto Milleproroghe (DL 228/2021 conv. in L. 15/2022).
| Novità | Descrizione |
| Riapertura termini dilazione | Viene disposta la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 – o per i contribuenti di Lombardia e Veneto “zona rossa” del 21 febbraio 2020 – sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. |
| Assemblee e antiriciclaggio
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Si prevede l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. disposte dall’art. 106 DL 18/2020 alle assemblee che si svolgeranno entro il 31 luglio 2022; in tema di antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 231/2007, è stata identificata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l’obbligo di adeguata verifica si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, e viene rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette. |
| Fondi immobiliari quotati
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Si dispone il posticipo al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale è consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine è posticipato, inoltre, al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. |
| Riduzione del capitale sociale
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Si estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020. In pratica, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale. |
| Sanzioni per obblighi delle CU
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Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU (certificazioni uniche) relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della vigente sanzione (€ 100 con un massimo di € 50.000 per sostituto d’imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori). |
| Agevolazioni prima casa
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Si proroga al 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all‘acquisto o al riacquisto della prima casa. |
| Ammortamento del costo delle immobilizzazioni
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Si estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Si consente senza “limitazioni” la derogatoria all’adozione della sospensione degli ammortamenti all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Vale a dire che per effetto delle modifiche in commento, l’applicazione delle disposizioni viene estesa all’esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non più per solo quelli che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. |
| Limite contante | Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorna ad essere stabilito nella misura di € 2 mila fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023. |
| Recupero IVA fallimenti | Si precisa la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis – e precisamene dell’art. 18 DL 73/2021 – che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. In particolare, con le modifiche in esame si precisa che le predette norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso tale giorno, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del DL 73/2021, vale a dire al 26 maggio 2021. |
| Superbonus | Si dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10 mila, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese – fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate – al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura. |
| Credito d’imposta investimenti in beni strumentali | Si amplia i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi transizione 4.0, disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (L 178/2020), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
| Proroga versamento IRAP
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Si posticipa dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’art. 24 decreto Rilancio (DL 34/2020), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. La norma in esame interviene sull’articolo 42-bis c. 5 DL 104/2020 in sui si dispone che l’importo dell’imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 31 gennaio 2022, senza applicazioni di sanzioni né interessi, in caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 24 c. 3 DL 34/2020 in materia di sospensione del pagamento dell’IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 (prima rata dell’acconto), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato.
Per effetto dell’articolo 20-bis, introdotto in sede referente, il termine per il versamento dell’imposta sospesa e erroneamente non pagata viene spostato, senza sanzioni e interessi, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022. |
| Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo | Si prorogano i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati. |
| Agricoltura | – la proroga termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati;
– i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole; l’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas; – la proroga a tutta la durata del periodo di emergenziale (attualmente fissato al 31 marzo 2022), della possibilità per le aziende agricole di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari posticipando alla fase della corresponsione del saldo, l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi benefici; – la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa. |
Intrastat: dieci giorni in più per l’invio degli elenchi di gennaio
Slitta dal 25 febbraio al 7 marzo 2022 il termine entro cui devono essere inviati gli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2022. La proroga è stata anticipata da un Comunicato stampa congiunto dell’AE e dall’AD.
Ai fini dell’invio gli operatori dovranno utilizzare per la prima volta i nuovi modelli approvati con la Determinazione AD 23 dicembre 2021 n. 493869. Tra le novità, si segnala:
- per le cessioni di beni – modello INTRA-1 bis– i dati della natura della transazione sono divisi in due colonne A e B ed è stata prevista una semplificazione per le spedizioni sotto € 1.000;
- per gli acquisti di beni – modello INTRA-2 bis– la soglia di presentazione è posta a € 350.000, rispetto alla precedente soglia di € 200.000. Sotto tale nuova soglia, l’operatore è esonerato. Inoltre, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale;
- le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.
La compilazione, il controllo e la trasmissione degli elenchi dovrà avvenire tramite il nuovo pacchetto software Intr@Web rilasciato nei giorni scorsi dall’AD.
Applicabili gli interessi anche se il ruolo è sospeso
Ai fini del calcolo degli interessi, non rileva la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale disposta dal giudice. A confermarlo è la Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riguardo un contenzioso sorto in merito agli interessi richiesti con una cartella di pagamento per il periodo di sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/92). A detta della parte contribuente, per tale periodo di sospensione non si potevano applicare gli interessi; non così per l’AE e per i giudici di Cassazione.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, gli effetti della sospensione vengono meno quando viene pubblicata la sentenza di primo grado; nondimeno, la cessazione della sospensione non può non comportare il recupero degli interessi, in quanto la sterilizzazione della pretesa andrebbe altrimenti ad operare in modo indipendente dall’esito del giudizio di merito. Gli interessi, inoltre, decorrono dalla notifica della cartella: in caso di sospensione giudiziale, non è necessaria una nuova iscrizione a ruolo (cfr. Cass. 6 ottobre 2021 n. 27209).
Cass. 22 febbraio 2022 n. 5692
- Rottamazione ter: prossime scadenze
L’AdR ha riepilogato sul proprio sito le prossime scadenze per il pagamento, tramite bollettino, delle rate della rottamazione ter (art. 3 DL 119/2018), fissate per le seguenti date:
– 28 febbraio 2022 (per questa rata, il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 7 marzo 2022);
– 31 maggio 2022;
– 31 luglio 2022;
– 30 novembre 2022.
Per il versamento entro le suddette date sono ammessi 5 giorni di tolleranza. Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati valgono come acconto sulle somme dovute.
CFP ristorazione collettiva: pubblicate le regole
In chiaro modalità e criteri per ottenere il contributo a fondo perduto previsto, dal Decreto Sostegni bis, a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva dall’art. 43-bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021.
Possono accedere al contributo le menzionate imprese che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso del 2019, la riduzione del fatturato, nella stessa misura del 15%, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro Imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato dal Provvedimento dell’AE che definirà le modalità di presentazione telematica e i contenuti della domanda di accesso al contributo.
Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’AE ai sensi dell’art. 35 DPR 633/72, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:
- 56.29.10 “Mense”;
- 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.
Sono escluse dalle agevolazioni in argomento le imprese:
- a) destinatarie disanzioni interdittive;
- b) che si trovino in altre condizionipreviste dalla legge come causa di incapacitàa beneficiare di agevolazioni finanziarie.
L’ammontare del contributo è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.
In caso di riconoscimento del beneficio, il contributo verrà accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza inviata all’AE.
L’aiuto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.
art. 43-bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021
art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR
Vending machine: come evitare la duplicazione IVA tra corrispettivi ed e-fattura
In caso di operazione certificata sia con l’invio dei corrispettivi (tramite vending machine) che con l’emissione di fattura elettronica, l’esercente, per evitare la doppia imposizione dei corrispettivi incassati, può annotare quest’ultima nella sola contabilità generale, a condizione che dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending machine e quelli certificati con la fattura elettronica.
Nel caso di specie, un esercente che gestisce lavanderie automatizzate vende ai clienti delle tessere ricaricabili o gettoni tramite una cassa centralizzata (vending machine) avente le caratteristiche di un distributore automatico soggetto, dunque, agli obblighi di censimento, memorizzazione e invio dei corrispettivi.
Diversi clienti sono però “business”, pertanto, a seguito dell’acquisto/ricarica della prepagata, richiedono l’emissione di una fattura per la deduzione della spesa e per la detrazione dell’IVA. A tal proposito, l’esercente chiede all’AE come evitare che la trasmissione telematica dei corrispettivi possa generare una duplicazione dell’IVA nella liquidazione periodica in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.
Secondo l’AE, per evitare la doppia imposizione dei corrispettivi incassati, l’esercente può annotare nella sola contabilità generale le fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti business, ma a condizione che dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending machine e quelli certificati con la fattura elettronica.
Pertanto, secondo l’AE, l’esercente deve:
- effettuare la ricarica a favore dei clienti business solo tramite tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice della prepagata, al momento del suo rilascio, al cliente stesso;
- indicare sulla fattura emessa il codice della tessera associata al cliente e la data di ricarica;
- consegnare la fattura non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo. In alternativa, deve consegnare, non oltre la fine della ricarica, una quietanza che riporti il codice della tessera associata, i dati del cliente, l’ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi la quietanza nella fattura elettronica;
- indicare nella fattura elettronica, tramite annotazione nel blocco informativo “Altri dati gestionali”, che l’imponibile e l’imposta siano già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente;
- compilare un report dei corrispettivi riguardanti le fatture elettroniche, per consentire la riconciliazione tra l’imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” nella comunicazione di liquidazione periodica IVA.
Risp. AE 22 febbraio 2022 n. 88
Bonus Turismo: on-line i modelli per le domande
Dal 21 febbraio 2022 sono disponibili sul sito di Invitalia la modulistica e il fac simile della domanda per accedere alle seguenti due agevolazioni rivolte alle imprese del comparto turistico:
- credito d’imposta fino all’80% delle spese, cedibile a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari);
- contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di € 40.000 (questo limite può essere aumentato a € 100.000 in presenza di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile, mezzogiorno).
Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al termine della verifica verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.
Imprese del settore wedding: in GU il decreto con i contributi
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DM 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (art. 1 ter DL 73/2021).
Possono beneficiare degli aiuti di cui al decreto MISE in commento le imprese del settore che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
- nell’anno 2020, hanno subito una riduzionedel fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019;
- hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramentodel risultato economico d’esercizio.
L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto (erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale) ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. Ulteriori istruzioni, ricordiamo infine, arriveranno con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, incaricata di erogare il sussidio.
Bonus digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: istanze dal 4 marzo
Il Ministero del Turismo ha fissato la deadline per accedere al credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 DL 152/2021; DM 29 dicembre 2021):
- dal 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- dalle ore 12:00 del 4 marzo 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo cumulato di € 25.000.
Contributo a fondo perduto per le piscine: ecco il DPCM
Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato il DPCM 28 gennaio 2022, relativo alle modalità ed al termine di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto (di valore massimo € 30 milioni) in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (art. 10-bis c. 1 DL 73/2021).
Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine, ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, esclusivamente in modalità telematica. I beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate). A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato.
Il beneficio è attribuito nel seguente modo:
- fino a€ 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche) con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati;
- fino a€ 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche) con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.
Zone terremotate: 110% fino al 2025 per gli edifici inagibili
Per il Superbonus relativo alle zone terremotate, la proroga dell’aliquota del 110% al 31 dicembre 2025 si applica solo agli edifici inagibili.
L’AE ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 119 c. 8-ter DL 34/2020, secondo cui per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus si applica nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Nel dettaglio, l’AE ricorda che:
- nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventidi efficientamento energetico spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ( 119 c. 1-ter DL 34/2020);
- in alternativa al contributoper la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza ( 119 c. 4-ter DL 34/2020);
- nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismicispetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ( 119 c. 4-quater DL 34/2020).
Per effetto di tale richiamo, secondo l’AE la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o costruzione a seguito di eventi sismici.
Inoltre, l’AE ricorda che per la fruizione dei contributi per la ricostruzione occorre accertare, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico.
Da ultimo, per effetto del richiamo all’art. 119 c. 8-bis DL 34/2020, la proroga al 31 dicembre 2025 riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Ris. AE 15 febbraio 2022 n. 8/E
Nuovo Patent box: pronte le regole
L’AE ha definito le regole attuative del nuovo patent box, così come modificato dall’art. 6 DL 146/2021, individuando le attività rilevanti e le spese agevolabili, la documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni.
In sintesi, la nuova disciplina agevolativa:
- consente di maggiorare, ai fini delle Imposte direttee dell’IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- non includepiù tra i beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow;
- consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di impostaprecedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%;
- consente di predisporre una documentazione idoneache permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione ( 1 c. 2 D.Lgs. 471/97). Si richiede a tal fine che il documento venga articolato in due sezioni: la prima per descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione, la seconda volta a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e le connesse spese rilevanti.
Il nuovo Provvedimento prevede che possono optare per l’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che rivestano la qualifica di investitore, o il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della propria attività d’impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati (non è investitore chi non sostiene i costi).
Tra le attività rilevanti ai fini dell’agevolazione sono individuate le attività:
- classificabili come ricerca industrialee sviluppo sperimentale ex 2 DM 26 maggio 2020;
- classificabili come innovazione tecnologicaex 3 DM 26 maggio 2020;
- classificabili come designe ideazione estetica ex 4 DM 26 maggio 2020;
- di tutela legaledei diritti sui beni
La nuova prassi, inoltre, definisce le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime. È disposto, infine, che i contribuenti possano presentare istanza di interpello, allegando alla stessa il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.
Provv. AE 15 febbraio 2022 n. 48243
- Bonus idrico: istanze dal 17 febbraio
Dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line, il bonus idrico previsto dal DM 27 settembre 2021.
Il bonus, finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua, è riconosciuto nel limite massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell‘anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
Per la presentazione delle istanze è possibile seguire i passaggi descritti dal MiTE nell’apposita guida. Le domande, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Articoli d’autore
Primi chiarimenti dell’Agenzia in materia di IRPEF ed esclusione da IRAP
A cura di Paolo Parisi
Secondo intervento dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, questa volta con i chiarimenti relativi alle modifiche del sistema di tassazione delle persone fisiche attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino a € 55.000 e il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Importanti precisazioni in merito all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che dal 1° gennaio 2022 non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni in forma individuale al fine di incentivare l’offerta di lavoro e l’emersione degli imponibili.
Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati
Qualora uno o più redditi di cui agli artt. 49 – con esclusione di quelli indicati nel c. 2 lett. a) – e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a
- a) 1.880 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 €;
- b) 1.910 €, aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 28.000 €;
- c) 1.910 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 € ma non a 35.000 €, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 €: l’Agenzia precisa che tale importo debba essere inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno. Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 € sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.
Decorrenza delle modifiche normative
Le modifiche normative in commento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti. L’Agenzia delle Entrate precisa che qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’art. 12 TUIR, gli stessi possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. In particolare, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l’art. 12 c. 1 lett. c) e 1-bis TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 230/2021 per i successivi dieci mesi del 2022.
Addizionali regionali e comunali all’IRPEF
Per consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021). L’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23%, tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23%, possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF) nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);
- i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.
Esclusione dall’IRAP
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 non sono più considerasti soggetti passivi dell’IRAP:
- a) le persone fisiche esercenti attività commercialititolari di reddito d’impresa di cui all’ 55 TUIRresidenti nel territorio dello Stato;
- b) le persone fisiche esercenti artie professionidi cui all’ 53 c. 1 TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ambito della categoria soggettiva di cui alla lettera a) rientrano le persone fisiche esercenti imprese commerciali: l’Agenzia delle Entrate precisa che al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, non siano soggette ad IRAP l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella Ris. AE 28 aprile 2008 n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. In tal senso è possibile menzionare anche la Risp. AE 18 marzo 2021 n. 195, che, nel richiamare la Ris. AE 10 giugno 2008 n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa. In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022. Analogamente, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP, dal periodo 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP di cui alla lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53 c. 1 TUIR residenti nel territorio dello Stato: rimane assoggettato ad IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del c. 3 dell’art. 5 TUIR.
L’esclusione dall’IRAP determina l’esonero dagli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta: diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi al periodo d’imposta 2021.
Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E
Click day contributo imprese turistiche: domande a partire dal 28 febbraio
A cura di Maurizio Maraglino Misciagna
Il Ministero del Turismo fissa ufficialmente la data del “click day” al 28 febbraio 2022 e pubblica le FAQ relative all’avviso (indetto ai sensi dell’art. 1 c. 9 DL 152/2021 e pubblicato il 23 dicembre 2021), recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche. La misura risulta essere tra le più attese del comparto turistico nazionale con una dotazione finanziaria disponibile pari a € 100 milioni per il 2022; € 180 milioni per il 2023 e 2024 ed € 40 milioni per il 2025. È tuttavia prevista una riserva del 50% per gli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica ed ulteriore riserva disponibile del 40% per gli interventi effettuati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Nello specifico, con l’art. 6 c. 1 Avviso MIT 23 dicembre 2021, il Ministero ha annunciato le seguenti date di avvio dell’operatività e accessibilità della piattaforma informatica:
- a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
Il Ministero chiarisce che ai fini dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, è rilevata la data e l’orario di invio della domanda, ossia quello dell’ultimo documento inserito o modificato la cui produzione è obbligatoria per provare il possesso dei requisiti richiesti. In caso di esaurimento delle risorse, il Ministero del Turismo comunicherà la chiusura della procedura con un avviso pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari avverrà entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Tra le disposizioni più importanti e utili chiarite dalle FAQ vi è sicuramente la risposta al quesito n. 19 che permette la partecipazione all’avviso pubblico anche alle imprese con DURC irregolare, non determinando in automatico l’esclusione della domanda e dandone possibilità al richiedente di provvedere alla regolarizzazione entro un termine definito.
Ulteriori risposte ai quesiti riguardano la possibilità di considerare tra i beneficiari anche le imprese con sede legale all’estero che intendano realizzare gli investimenti in un’unità locale in Italia e siano iscritte nel Registro delle imprese, nonché le imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese ma temporaneamente sospese in ragione dell’emergenza pandemica. In quest’ultimo caso l’impresa richiedente deve tuttavia dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale disposto dal Governo italiano. Le imprese beneficiarie, come chiarito nel quesito n. 5, devono essere iscritte nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico e che l’attività ricettiva deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Nella FAQ in oggetto viene posto l’esempio di un’attività di ristorazione svolta non soltanto per gli ospiti della struttura ricettiva. Nel caso in cui l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto all’attività ricettiva, oppure nel caso in cui l’attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni.
Sempre in merito ai soggetti beneficiari, il quesito n. 23 chiarisce che sono considerati soggetti ammissibili anche i rifugi alpini ed escursionistici, in quanto imprese del comparto turistico e iscritte al Registro delle imprese commerciali.
Sono inoltre ammissibili le imprese proprietarie di immobili in cui un’altra impresa esercita l’attività alberghiera, purché le imprese proprietarie operino imprenditorialmente nel settore turistico, come documentabile dal registro delle imprese.
Con il quesito n. 2 viene inoltre chiarita la definizione di “struttura ricettiva”, intesa come il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa, rientrando di conseguenza anche dependance, campi sportivi o siti annessi direttamente integrati nell’attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario/gestore. Nell’ipotesi in cui un’impresa gestisca una catena o più strutture distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può spettare a un solo complesso.
In riferimento invece alla tempistica degli investimenti, il quesito n. 6 precisa che per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 si intendono le spese riferite ad interventi e/o acquisti eseguiti successivamente a tale data. Nell’ipotesi di avvio dei lavori, il c. 1 dell’art. 3 dell’avviso MIT 23 dicembre 2021 presuppone che tale avvio sia documentato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Tuttavia il quesito n. 7 chiarisce che anche in caso di lavori in edilizia libera occorre il rilascio di autodichiarazione con effetti legali, oppure in caso di acquisti fa fede la fattura o la bolla di accompagnamento. È utile inoltre ricordare che la data di fine lavori non può essere successiva alla data dell’ultima fattura emessa in relazione al progetto.
I quesiti riferiti invece alle spese agevolabili, chiariscono infine che sugli interventi di incremento dell’efficienza energetica, sono ammissibili altresì quelli riguardanti solo una parte della struttura o degli impianti (es. installazione o sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione), purché sia certificato l’incremento di efficienza energetica. In tema di potenziamento dell’apparato digitale, rientrano tra le spese agevolabili anche i dispositivi digitali o altri dispositivi (es. totem interattivi) che consentono all’ospite di effettuare in autonomia il check-out e il pagamento, e che siano in grado di unire con la tecnica digitale un pacchetto integrato di servizi, quali informazioni sull’offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, ivi inclusa la prenotazione degli stessi.
- Tax credit formazione e inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo
A cura di Lorenzo Meroni
Pubblicato nella GU del 9 febbraio 2022 il decreto contenente le disposizioni normative volte a regolamentare il credito d’imposta introdotto al fine di sostenere l’investimento in capitale umano in particolari settori strategici con la finalità di incentivare lo sviluppo economico e sociale del paese e di promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.
Tale agevolazione, introdotta dall’art. 1 c. da 536 a 539 L. 178/2020, consiste in un credito d’imposta spettante a piccole e medie imprese, soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente tramite donazioni effettuate negli anni 2021 e 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Soggetti interessati
Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza o il regime contabile utilizzato, che sostengono, tramite donazioni sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, negli anni 2021 e 2022.
Sono escluse dall’agevolazione:
– le c.d. imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) Reg. UE n. 651/2014
– le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
– le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).
Attività formative ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni sotto forma di borse di studio relative ad attività formative quali:
– corsi di perfezionamento;
– corsi di aggiornamento;
– master di I livello;
– master di II livello;
– altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, ai quali sono riconosciuti 60 crediti formativi universitari.
Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tuttavia, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari.
Nel caso in cui le attività formative siano erogate da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diverse da quelle precedentemente elencate, questi devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Credito d’imposta
Il credito d’imposta verrà concesso nella misura del:
– 100% delle spese sostenute per le piccole e micro imprese;
– 90% per le medie imprese;
– 80% per le grandi imprese,
nel limite massimo di € 100.000 di spesa sostenuta per gli anni 2021 e 2022.
A tal fine sono stati stanziati € 500.000 per ciascun anno, qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti superasse suddetto limite, l’agevolazione sarà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’università e della ricerca.
Procedura di accesso al contributo
Le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private devono comunicare al Ministero dell’università e della ricerca ogni iniziativa formativa deliberata e sostenuta da donazioni sotto forma di borse di studio effettuate nel 2021 o nel 2022, in modo che il Ministero possa verificarne l’ammissibilità al beneficio.
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell’Università e della ricerca:
– entro il 28 febbraio 2022 per le donazioni ricevute nel 2021;
– entro il 28 febbraio 2023 per le donazioni ricevute nel 2022.
Una volta verificata la conformità delle attività formative e il rispetto dei requisiti previsti, il Ministero emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d’imposta.
Successivamente i soggetti beneficiari individuati dal suddetto decreto dovranno formulare un’istanza di accesso all’agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi e indicando:
– gli elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
– l’ammontare della donazione;
– l’ammontare del credito d’imposta richiesto.
Infine, in base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie disponibili, il Ministero dell’Università e della ricerca predisporrà un elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.