Circolare per i clienti del 03.01.2021

La lotteria degli scontrini: cosa devono fare gli esercenti

Partirà nel 2021 la lotteria degli scontrini: i consumatori che effettueranno acquisti di beni e servizi, presentando all’esercente il codice lotteria potranno concorrere alle estrazioni dei premi in palio, che avverranno con cadenza settimanali, mensili e annuali.

Ogni scontrino associato al codice lotteria farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Vediamo nel dettaglio come si partecipa e cosa devono fare gli esercenti per non farsi trovare impreparati.

 

Ambito soggettivo

Possono partecipare alla lotteria i consumatori maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni o servizi di importi superiori a 1 euro, presso esercizi commerciali al minuto.

Per partecipare alla lotteria occorrerà innanzi tutto procurarsi sul sito predisposto all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it il codice lotteria che sarà generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita e dovrà essere mostrato all’esercente al momento dell’acquisto.

Nota bene: Il servizio per ottenere il codice lotteria è già attivo dal 1° dicembre.

 

Come si partecipa alla lotteria

Lo scontrino elettronico abbinato al codice lotteria, consentirà la partecipazione alla lotteria.

In sostanza spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Ad esempio: 10 scontrini possono corrispondere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Sono esclusi e non saranno quindi validi ai fini della lotteria:

  1. gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  2. gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale;

nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche

  1. gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
  2. gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

Nota bene: con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche agli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria la possibilità di trasmettere i corrispettivi validi ai fini delle estrazioni, ma limitatamente a quelli riferiti ad operazioni per le quali il cliente consumatore finale ha richiesto l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle Entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria – codice fiscale).

I premi in gioco

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se il contribuente avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico potrà partecipare ad entrambe.

Ogni scontrino partecipa a una sola estrazione “ordinaria” mensile e a una sola estrazione “ordinaria” annuale della lotteria (e a partire dal 2021 a una sola estrazione “ordinaria” settimanale).

Se il pagamento sarà avvenuto con strumenti di pagamento elettronico lo scontrino partecipa anche a una sola estrazione “zerocontanti” settimanale, a una sola estrazione “zero contanti” mensile e a una sola estrazione “zero contanti” annuale della lotteria. Nel caso in cui venga estratto un biglietto virtuale associato ad uno scontrino che risulti già vincente nella stessa estrazione, l’estrazione di tale biglietto virtuale è ritenuta nulla e l’estrazione viene ripetuta.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  1. sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  2. tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  3. un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  1. quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  2. dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  3. un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

 Come “incassare” il premio

Sulla home page del portale saranno riportati gli scontrini vincenti.

Per ogni premio in palio per il concorso sarà indicato lo scontrino estratto.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli darà formale comunicazione ai vincitori nei seguenti modi:

  1. all’indirizzo di posta elettronica certificata del vincitore se disponibile nell’area riservata del portale (modalità non utilizzabile nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena);
  2. tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza del vincitore disponibile nell’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ovvero in Anagrafe Tributaria (per il vincitore che non ha segnalato un indirizzo di posta elettronica certificata o che, pur avendolo segnalato, ha un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta attivo o che ha la casella di posta elettronica piena).

Nel caso a) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, comunicare le modalità di pagamento prescelte.

Nel caso b) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, recarsi entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata presso l’Ufficio dei monopoli territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. Chi si è registrato nell’area riservata del portale – tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel – potrà lì verificare se ha vinto.

Se il consumatore avrà inserito nell’area riservata il numero di cellulare riceverà anche una comunicazione informale tramite SMS.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o, per coloro che non hanno un conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Nota bene: il premio non concorre alla determinazione della base imponibile del contribuente.

Cosa deve fare l’esercente

L’esercente per essere pronto a partecipare e far partecipare alla lotteria deve:

  1. verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
  2. consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;
  3. dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente.

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria. I file saranno generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione potrà avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Se il file è scartato, i documenti non sono validi ai fini della lotteria.

È utile segnalare che non è stata stabilita alcuna sanzione per l’esercente che non adotti le misure necessarie per consentire al consumatore di partecipare alla lotteria in quanto non si tratta di esplicito obbligo è disposto in capo agli esercenti. Tuttavia il legislatore ha precisato che “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.

Ancora con il Provvedimento Interdirettoriale numero 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane predisposto d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, all’art. 13 è stato indicato che: “Attraverso il “Portale lotteria”, sia nell’area pubblica sia nell’area riservata, è possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché le segnalazioni di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 secondo modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento”.

Circolare per i clienti – Adempimenti

Imposta di bollo sulle e-fatture al 20 gennaio 2021

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Quindi il 20 gennaio 2021, scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2020.

Ambito oggettivo

Sono soggette alla marca da bollo le fatture elettroniche riguardanti:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
  • Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Ambito soggettivo

I contribuenti interessati al versamento dell’imposta di bollo sono:

  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • enti che non svolgono attività commerciali;
  • organi e amministrazioni dello Stato;
  • altri soggetti.

Come effettuare il versamento

Come anticipato, l’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, è stata introdotta una nuova modalità di pagamento: al posto delle marche da bollo cartacee, il versamento può essere effettuato con il modello F24 precompilato dall’Agenzia delle Entrate o tramite addebito diretto sul conto corrente.

L’accesso alla visualizzazione e calcolo del bollo sulla fattura elettronica può essere effettuato dalla home “Consultazione” presente nella sezione “Fatture e corrispettivi”, alla voce “Pagamento imposta di bollo”.

I dati predisposti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate possono essere verificati ed eventualmente modificati. In ultimo, nella medesima sezione può essere generato il modello F24 precompilato.

Il codice tributo da utilizzare per il quarto trimestre è 2524.

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo il contribuente potrà sanare la sua posizione tramite ravvedimento operoso utilizzando i seguenti codici:

Novità per il 2021

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 del decreto 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.

Nello specifico il decreto stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, potrà procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Sinteticamente:

Primo trimestre 2021: versamento entro il 31 maggio 2021;

Secondo trimestre 2021 o 1° semestre del 2021 (se l’imposta di bollo del 1° trimestre è inferiore a 250,00 euro): versamento entro il 30 settembre 2021;

Terzo trimestre 2021 e 1° semestre 2021 (se l’imposta di bollo riferita al semestre è inferiore a 250,00 euro): versamento entro il 30 novembre 2021;

Quarto trimestre 2021: versamento entro il 28 febbraio 2022.

Il decreto prevede inoltre che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo  mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Al verificarsi di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

 

Nota bene: le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in parola.

Circolare per i clienti – Fisco

Cuneo fiscale: quando può essere applicata la misura?

L’AE ha analizzato la disciplina della riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (c.d. cuneo fiscale) prevista dal DL 3/2020 conv. in L. 21/2020 e ha fornito chiarimenti sulla sua applicabilità (Circ. AE 14 dicembre 2020 n. 29/E).

La misura ha introdotto:

  1. la rimodulazione del bonus IRPEF (c.d.“Bonus Renzi”), riconoscendo un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 e spettante solo se il reddito complessivo del beneficiario non è superiore a € 28.000, pari a € 600 per il 2020 e a € 1.200 per il 2021;
  2. un’ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 40.000.

 

Trattamento integrativo

In merito al trattamento integrativo, l’AE precisa che per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali, quali i docenti e ricercatori e gli “impatriati”, occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito complessivo di € 28.000.

Non rientra nella determinazione del reddito complessivo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Se il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale, produce anche redditi di lavoro autonomo in regime forfetario, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.

Sono esclusi dal trattamento integrativo i contribuenti:

  1. il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall’art. 1 del decreto; che non hanno un’imposta lorda generata da predetti redditi superiore alle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi;
  2. che, pur avendo un’imposta lorda superiore alle detrazioni, sono titolari di un reddito complessivo superiore a € 28.000.

 Ulteriore detrazione fiscale

L’ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un reddito complessivo riferito al 2020 superiore a € 28.000 e non oltre € 40.000. Resta fermo che nel caso di reddito complessivo pari a 28.000 trova applicazione il trattamento integrativo.

Anche ai fini del riconoscimento dell’ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto:

  1. considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
  2. al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

 

Disapplicazione disciplina delle società di comodo

Qualora la società abbia come unico bene un immobile non agibile, in corso di ristrutturazione, può essere disapplicata la disciplina delle società di comodo.

La società istante sottoponeva alla valutazione dell’AE la propria situazione relativamente al periodo d’imposta 2019, per il quale intendeva dimostrare l’esistenza di “oggettive situazioni” non suscettibili di valutazioni soggettive, che avevano reso impossibile conseguire i ricavi, gli incrementi di rimanenze, i proventi ordinari ed il reddito. La società possedeva nel proprio patrimonio un unico complesso immobiliare, inagibile e ristrutturato nel corso di un lungo intervento che era durato dal 2014 al 2019. L’istante chiedeva di confermare la legittimità della disapplicazione del regime per il periodo d’imposta 2019.

Nel caso di specie, si osserva che la società istante ha rappresentato, e debitamente documentato, che il periodo d’imposta 2019 è stato un periodo di non normale svolgimento dell’attività, posto che nell’anno 2019 ha avuto termine il processo di ristrutturazione sul complesso immobiliare in oggetto, iniziato nel 2014. Tale ristrutturazione, come sopra rilevato, è stata considerata come oggettiva situazione che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi. L’AE ha quindi concesso la disapplicazione della disciplina delle società di comodo per l’intero anno 2019 (art. 30 L. 724/94).

 

Superbonus e applicabilità per gli edifici tutelati

Ai fini del Superbonus, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi.

Il caso

L’Istante è proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il condominio, in quanto sottoposto a vincolo, non può effettuare interventi c.d. “trainanti”. Fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende però effettuare gli interventi c.d. “trainati” (ad esempio sostituzione degli infissi) sulle due singole unità immobiliari, fruendo del Superbonus.

Le indicazioni dell’AE

Positivo il parere dell’amministrazione finanziaria: qualora l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus – ad esempio, sostituzione degli infissi – purché sia certificato il miglioramento energetico. Di conseguenza, l’istante potrà accedere al Superbonus, potendo optare altresì per la sua fruizione in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta lorda (cessione del credito/sconto in fattura).

 

Bonus riqualificazione energetica: ipotesi di errata compilazione del modello

 In materia di detrazione per interventi di riqualificazione energetica ex DL 63/2013 conv. in L. 90/2013, l’errata compilazione del Mod. F24 di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.

L’AE ha ricordato che l’art. 10 c. 1 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 ha introdotto nell’art. 14 DL 63/2013 ampliando, dunque, le modalità di fruizione del beneficio correlato alla realizzazione degli interventi agevolati.

Per il soggetto titolare del diritto alle detrazioni, l’opzione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, ha rappresentato una modalità di fruizione sostanzialmente equivalente alla cessione, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili, del credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi (Provv. AE 31 luglio 2019 n. 660057).

 

Accesso al Superbonus da parte di persona fisica non residente

Il principio secondo cui il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti vale anche nel caso in cui, in relazione ad una o più unità immobiliari, il contribuente sia nudo proprietario. Ai fini dell’accesso al Superbonus, quindi, anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento (usufruttuari), l’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei proprietari.

Il caso

L’Istante è pieno proprietario di una unità abitativa (“Unità 1”) e nudo proprietario di altra unità abitativa (“Unità 2”) e di una unità adibita a magazzino (“Unità 3”), tutte formanti parte di un unico fabbricato plurifamiliare che intende sottoporre a lavori di ristrutturazione, incluso il rifacimento completo della struttura (parte comune a tutte le unità immobiliari), con adeguato isolamento termico e miglioramento strutturale antisismico. Tramite interpello chiede se in relazione alle spese che sosterrà per gli interventi possa usufruire del Superbonus del 110% ritenendo che la presenza di diversi diritti reali a carico di soggetti diversi sulle varie unità immobiliari del fabbricato plurifamiliare integri un condominio idoneo a determinare la fruibilità del Superbonus in capo a se stesso, in qualità di pieno proprietario dell’Unità 1, ed in capo all’usufruttuario e a se stesso, in qualità di nudo proprietario delle Unità 2 e 3.

Le indicazioni

L’AE non condivide la soluzione del contribuente: nel caso di specie trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo Istante, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unità, non è possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio. L’Istante, ricorrendone i presupposti e i requisiti, effettuando tutti gli adempimenti potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni Ecobonus di cui agli artt. 14 e 16 DL 63/2013 conv. L. 90/2013.

Si ricorda, infine, l’indicazione generale per cui – in assenza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione – si può optare per lo “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante (art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).

 

Nota di variazione in diminuzione emessa entro la data di presentazione della dichiarazione IVA

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

L’AE ha fornito un chiarimento in merito ai termini di emissione della nota di variazione.

Per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo. Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso.

In particolare, per ciò che attiene al fallimento, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA resta subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 Decreto IVA. La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (Circ. AE 17 gennaio 2018 n. 1/E).

 

Triangolazioni all’esportazione: chiarimenti dell’AE

Un’esportazione in forma triangolare complessa, in cui il promotore si occupa dell’assemblaggio e della certificazione dei beni in Italia, oltre che dell’esportazione ai fini doganali, il primo cedente è un soggetto stabilito in un altro stato membro ma dispone di un identificativo IVA, i beni vengono consegnati in Italia su un velivolo con clausola FOB, è in regime di non imponibilità IVA e consente la maturazione del plafond.

Nel caso in questione:

  • la consegna dei beni avviene, con clausola FOB, con il caricamento degli stessi su un aereo cargo di proprietà del cessionario finale, presso un aeroporto italiano;
  • posto che l’assemblaggio dei beni è effettuato dal promotore della triangolazione, su incarico del primo cedente, l’AE è chiamata a verificare l’eventuale disponibilità degli stessi come proprietario in capo al promotore, circostanza che qualificherebbe la prima compravendita come cessione interna e non come esportazione.

Relativamente alle potenziali criticità connesse al trasporto di beni, secondo l’AE la circostanza che lo stesso venga effettuato in nome e per conto del primo cedente da un vettore terzo scelto dallo stesso, con modalità di consegna FOB, è sufficiente a configurare una cessione all’esportazione.

Difatti, l’AF ha chiarito che la non imponibilità dell’operazione è applicabile nel caso in cui i beni, acquistati nello Stato con la clausola FOB, vengano consegnati dal cedente nazionale direttamente al vettore marittimo od aereo che ne cura il trasporto all’estero; ciò in quanto, con il collocamento a bordo degli stessi si deve considerare rispettata la condizione dettata dalla norma fiscale in ordine all’esecuzione della spedizione o del trasporto dei beni medesimi fuori dal territorio doganale (R.M. 4 novembre 1986 n. 416596).

In merito alla circostanza che il bene venga assemblato e certificato dal promotore dell’operazione, l’AF ha confermato che non appare sufficiente a configurare la disponibilità del bene come proprietario (Ris. AE 26 maggio 2000 n. 72/E).

In ogni caso, anche la giurisprudenza, ha ribadito che per configurare una triangolazione non imponibile è sufficiente che l’operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia preordinata al trasporto all’estero, conformemente alla comune volontà degli originari contraenti (Cass. 10 dicembre 2010 n. 24964).

In merito al fatto che il promotore della triangolazione, si occupi dell’esportazione doganale, l’AE specifica che per fruire della non imponibilità dell’operazione ai fini IVA rileva il trasporto, quindi che la messa a bordo dei beni venga eseguita dal primo cedente (direttamente o tramite terzi) a prescindere da cui sia l’intestatario della bolletta doganale.

Quanto alla prova dell’esportazione, per quanto concerne il primo cedente, l’AE ricorda che sono necessarie:

    • l’apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del promotore e presentata all’atto dell’esportazione (anche tramite verifica della chiusura del MRN, se associato alla fattura);
    • la successiva integrazione del documento con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio dell’UE o in alternativa, copia del documento doganale d’esportazione, intestato al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione, unitamente alla stampa del messaggio di uscita.