La lotteria degli scontrini: cosa devono fare gli esercenti
Partirà nel 2021 la lotteria degli scontrini: i consumatori che effettueranno acquisti di beni e servizi, presentando all’esercente il codice lotteria potranno concorrere alle estrazioni dei premi in palio, che avverranno con cadenza settimanali, mensili e annuali.
Ogni scontrino associato al codice lotteria farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Vediamo nel dettaglio come si partecipa e cosa devono fare gli esercenti per non farsi trovare impreparati.
Ambito soggettivo
Possono partecipare alla lotteria i consumatori maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni o servizi di importi superiori a 1 euro, presso esercizi commerciali al minuto.
Per partecipare alla lotteria occorrerà innanzi tutto procurarsi sul sito predisposto all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it il codice lotteria che sarà generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita e dovrà essere mostrato all’esercente al momento dell’acquisto.
Nota bene: Il servizio per ottenere il codice lotteria è già attivo dal 1° dicembre.
Come si partecipa alla lotteria
Lo scontrino elettronico abbinato al codice lotteria, consentirà la partecipazione alla lotteria.
In sostanza spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Ad esempio: 10 scontrini possono corrispondere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Sono esclusi e non saranno quindi validi ai fini della lotteria:
- gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale;
nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche
- gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).
Nota bene: con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche agli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria la possibilità di trasmettere i corrispettivi validi ai fini delle estrazioni, ma limitatamente a quelli riferiti ad operazioni per le quali il cliente consumatore finale ha richiesto l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle Entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.
Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria – codice fiscale).
I premi in gioco
La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se il contribuente avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico potrà partecipare ad entrambe.
Ogni scontrino partecipa a una sola estrazione “ordinaria” mensile e a una sola estrazione “ordinaria” annuale della lotteria (e a partire dal 2021 a una sola estrazione “ordinaria” settimanale).
Se il pagamento sarà avvenuto con strumenti di pagamento elettronico lo scontrino partecipa anche a una sola estrazione “zerocontanti” settimanale, a una sola estrazione “zero contanti” mensile e a una sola estrazione “zero contanti” annuale della lotteria. Nel caso in cui venga estratto un biglietto virtuale associato ad uno scontrino che risulti già vincente nella stessa estrazione, l’estrazione di tale biglietto virtuale è ritenuta nulla e l’estrazione viene ripetuta.
Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:
- sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
- tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
- un premio di 1 milione di euro ogni anno.
Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:
- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
- dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
- un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.
Come “incassare” il premio
Sulla home page del portale saranno riportati gli scontrini vincenti.
Per ogni premio in palio per il concorso sarà indicato lo scontrino estratto.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli darà formale comunicazione ai vincitori nei seguenti modi:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata del vincitore se disponibile nell’area riservata del portale (modalità non utilizzabile nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena);
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza del vincitore disponibile nell’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ovvero in Anagrafe Tributaria (per il vincitore che non ha segnalato un indirizzo di posta elettronica certificata o che, pur avendolo segnalato, ha un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta attivo o che ha la casella di posta elettronica piena).
Nel caso a) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, comunicare le modalità di pagamento prescelte.
Nel caso b) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, recarsi entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata presso l’Ufficio dei monopoli territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. Chi si è registrato nell’area riservata del portale – tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel – potrà lì verificare se ha vinto.
Se il consumatore avrà inserito nell’area riservata il numero di cellulare riceverà anche una comunicazione informale tramite SMS.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o, per coloro che non hanno un conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.
Nota bene: il premio non concorre alla determinazione della base imponibile del contribuente.
Cosa deve fare l’esercente
L’esercente per essere pronto a partecipare e far partecipare alla lotteria deve:
- verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
- consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;
- dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente.
Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria. I file saranno generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione potrà avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Se il file è scartato, i documenti non sono validi ai fini della lotteria.
È utile segnalare che non è stata stabilita alcuna sanzione per l’esercente che non adotti le misure necessarie per consentire al consumatore di partecipare alla lotteria in quanto non si tratta di esplicito obbligo è disposto in capo agli esercenti. Tuttavia il legislatore ha precisato che “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.
Ancora con il Provvedimento Interdirettoriale numero 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane predisposto d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, all’art. 13 è stato indicato che: “Attraverso il “Portale lotteria”, sia nell’area pubblica sia nell’area riservata, è possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché le segnalazioni di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 secondo modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento”.