Circolare per i clienti del 15.02.2021

Fisco

E-fatture: verifica e modifica dei dati sull’imposta di bollo

Il nuovo documento di prassi definisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’AE delle fatture elettroniche inviate a partire dal 1° gennaio 2021 tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Il Provvedimento definisce anche le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’AE, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.

L’AE, con procedure automatizzate, integra le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunica al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi (art. 12-novies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019).

A ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi vengono forniti due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SdI:

  • riportanti l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • non riportanti l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente. Ulteriori modalità di diffusione, tramite canali di cooperazione informatica, potranno essere approvati con successivi Provvedimenti. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti è calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite Mod. F24.

art. 12-novies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019

Provv. AE 4 febbraio 2021 n. 34958

Non residenti: torna la riduzione dell’IMU sulla casa in Italia

Il MEF ha chiarito che per fruire della riduzione al 50% dell’IMU non è richiesta l’iscrizione all’AIRE del pensionato non residente e che in caso di due immobili separati, utilizzati dallo stesso nucleo familiare come fossero un’unica abitazione, l’esenzione spetta per uno solo.

In occasione della manifestazione Telefisco 2021, il Dipartimenti Finanze del MISE ha fornito due chiarimenti utili in materia di IMU.

Un primo chiarimento riguarda l’agevolazione che prevede la riduzione al 50% dell’imposta dovuta dai soggetti non residenti in Italia, a condizione che questi siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Sul punto, il MEF chiarisce che non è richiesta l’iscrizione all’AIRE del soggetto non residente, ma che è sufficiente che lo stesso sia residente in uno Stato diverso dall’Italia.

Il dubbio era sorto dalla precedente agevolazione riconosciuta ai soggetti non residenti titolari di pensioni.

Infatti, l’art. 13 c. 2 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011 (per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9-bis DL 47/2014 conv. in L. 80/2014) prevedeva che, a partire dal 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

La precedente agevolazione era, quindi, riservata ai cittadini non residenti ma iscritti all’AIRE.

Questa norma è stata abrogata dal c. 780 Legge 160/2019 che ha riscritto la disciplina IMU; il c. 741 della stessa legge, nel definire cosa di intenda per abitazione principale e quali sono le unità immobiliari che possono comunque essere considerate tali, non ha previsto una analoga agevolazione a quella che era contenuta nel precedente art. 13  DL 201/2011 conv. in L. 214/2011.

A prevedere questa agevolazione, ci ha pensato la legge di Bilancio 2021.

La formulazione della norma risulta però diversa da quella precedente, con la conseguenza che l’iscrizione all’AIRE, prima necessaria, oggi non è più richiesta.

Ad esempio, come afferma il MEF nella sua risposta, un cittadino tedesco non residente in Italia che possiede un immobile in Italia e che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione in Italia ha diritto a fruire della riduzione IMU, a nulla rilevando la circostanza che non sia iscritto all’AIRE (né potrebbe esserlo considerato che possono iscriversi all’AIRE solo i cittadini italiani).

Anche il secondo chiarimento riguarda l’abitazione principale, in questo caso del nucleo familiare.

Il MEF sostiene che due immobili separati, con rendite catastali distinte, seppur attigui e abitati dallo stesso nucleo familiare non possono fruire dei benefici previsti per l’abitazione principale. In sostanza, è il caso di due immobili che sono utilizzati come fossero un’unica abitazione.

L’agevolazione viene riconosciuta come non spettante in quanto il c. 741 L. 160/2019 prevede l’esenzione da IMU per l’abitazione principale definendo tale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente.

In questa ipotesi, la decadenza dal beneficio riguarda un solo immobile (non entrambi) e, in caso di accertamento, sarà onere del proprietario dimostrare in quale dei due immobili il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente.

Il MEF fornisce però una importante precisazione richiamando la Circ. AE 13 giugno 2016 n. 27/E, paragrafo 1.7, con la quale aveva previsto l’unione di fatto ai fini fiscali. Di norma, la fusione di due unità immobiliari è possibile quando, per ciascuna di esse, sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, cioè appartengano allo stesso soggetto.

Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

Il MEF quindi conferma che in caso di fusione fiscale, il regime di esenzione si applica per entrambe le unità immobiliari; in caso contrario, l’agevolazione spetta per una sola delle due.

art. 13 c. 2 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011

art. 9-bis DL 47/2014 conv. in L. 80/2014

780 Legge 160/2019

Legge di Bilancio 2021

Circ. AE 13 giugno 2016 n. 27/E, paragrafo 1.7

Art. 1 c. 148 L. 178/2020

 

Sospensione quote di ammortamento: chiarimenti AE

L’AE ha confermato che il recupero fiscale mediante variazione in aumento della quota di ammortamento non imputata a conto economico nel 2020 avverrà in coda al processo di ammortamento.

Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali è consentito di sospendere le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2020, mantenendo dunque il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 60 c. 7 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020).

In tal caso, la quota di ammortamento non imputata nel suddetto bilancio lo sarà nel conto economico relativo al 2021, consentendo lo slittamento delle successive quote di ammortamento.

Rimane ferma la deduzione delle quote di ammortamento non imputate a conto economico, nei limiti previsti dalle norme del TUIR – artt. 102, 102 bis e 103 DPR 917/86.

Dal punto di vista fiscale, dunque, la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non va ad influire sulla deducibilità della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico.

art. 60 c. 7 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020

TUIR – art. 102

102 bis e 103 DPR 917/86

IVA agevolata auto disabili e presentazione certificazione 

Ai fini delle agevolazioni IVA – con fruizione dell’aliquota del 4% – previste per le cessioni di automobili a soggetti portatori di handicap grave, le certificazioni di invalidità devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo. Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto, mediante l’esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota IVA ridotta (art. 30 c. 7 L. 388/2000). In tale ipotesi il venditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Nella fattispecie in esame, l’emissione della nota di credito risulta preclusa alla società venditrice poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione veicolo. La società venditrice ha però la facoltà di richiedere il rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione (art. 30 ter DPR 633/72).

art. 30 c. 7 L. 388/2000

art. 30 ter DPR 633/72

Risp. AE 1° febbraio 2021 n. 69

 

Brexit: resta valida l’identificazione diretta ai fini IVA

I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono utilizzare l’identificazione diretta per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 c. 3 DPR 633/72). Gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato prima del 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne senza necessità richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.

Il recente chiarimento è stato emesso dall’amministrazione finanziaria sulla base dell’Accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit. L’Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Il Protocollo, in base all’esame delle disposizioni in esso contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni che consentono, al ricorrere di precisi requisiti, l’identificazione diretta (art. 35 ter DPR 633/72,  Ris. AE 28 luglio 2020   n. 44/E).

art. 17 c. 3 DPR 633/72

art. 35 ter DPR 633/72

Ris. AE 28 luglio 2020 n. 44/E

Ris. AE 1° febbraio 2021 n. 7/E

Adempimenti

Al 1 marzo 2021 la presentazione all’INAIL della dichiarazione dei salari

È in scadenza il 16 febbraio 2021 il pagamento, se dovuto, del premio INAIL determinato in autoliquidazione, procedimento che consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani.

In particolare, attraverso il meccanismo dell’autoliquidazione, i datori di lavoro provvedono:

– al calcolo del premio anticipato per l’anno in corso (rata),

– al conguaglio per l’anno precedente (regolazione),

sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente.

Il premio da pagare sarà dunque determinato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive. Gli elementi fondamentali attraverso i quali determinare il premio da versare sono messi a disposizione dall’INAIL tramite pubblicazione sul proprio sito nella sezione “Fascicolo aziende”.

L’azienda ha facoltà di decidere se effettuare il versamento in unica soluzione (in tal caso nel modello F24, da utilizzare per il versamento del premio di autoliquidazione, va indicato il relativo numero di riferimento: 902021) oppure se usufruire della rateizzazione in quattro rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale.

In tal caso dovrà darne comunicazione all’INAIL, direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2021 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto, mentre per le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, sono previste le seguenti scadenze:

2° rata: 17 maggio 2021;

3° rata: 20 agosto 2021;

4° rata: 16 novembre 2021.

Le rate saranno maggiorate degli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente che, per il 2021, è pari allo 0,59%. I coefficienti per l’anno 2021 sono pertanto:

  • per il 17 maggio 2021 – 0,00143863;
  • per il 20 agosto 2021 – 0,00292575;
  • per il 16 novembre 2021 – 0,00441288.

Il mancato o tardato pagamento di una o più rate non comporta decadenze o revoche ma sicuramente l’applicazione delle sanzioni civili dalla scadenza della rata alla data di pagamento.

Nota bene: l’INAIL può iscrivere a ruolo le singole rate.

Il datore di lavoro che preveda di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, in riferimento al periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto ma deve comunque comunicarlo all’Istituto assicuratore, con adeguata motivazione.

Dichiarazione dei salari

Successivamente al pagamento della prima o unica rata, precisamente entro il 1° marzo 2021 (visto che il 28 febbraio cade di domenica), il datore di lavoro deve inviare telematicamente la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell’anno precedente.

Nota bene: il datore di lavoro deve comunicare il totale delle retribuzioni imponibili erogate ai dipendenti ed ai soggetti ad essi assimilati (soci e collaboratori non artigiani, parasubordinati ed altre figure residuali) adottando il criterio della competenza.

Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

L’invio deve essere effettuato tramite il servizio “Alpi on-line” o tramite “Invio telematico dichiarazione salari”. I servizi consentono di:

  1. presentare le dichiarazioni delle retribuzioni;
  2. comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate;
  3. presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani.

“Alpi on line” effettua anche il calcolo del premio.

Nel caso in cui la dichiarazione non fosse inviata nel termine di legge è prevista una sanzione amministrativa che va da 125,00 euro a 770,00 euro. Tale sanzione è dovuta anche nel caso di autoliquidazione a credito.

Guide operative

ISA 2020: le nuove cause di esclusione

Con il provvedimento n. 27444/2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2020, che recepiscono le cause di esclusione approvate dalla Commissione degli esperti in attuazione dell’art. 148 comma 1 del decreto Rilancio (DL 34/2020). In particolare la norma ha stabilito, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, l’adozione di particolari misure di elaborazione degli ISA, strumentali all’introduzione di nuove cause di esclusione e di specifici correttivi per far fronte delle conseguenze negative determinatesi per effetto delle misure restrittive introdotte per contenere l’emergenza sanitaria.

 

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2021 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

Gli ISA rappresentano uno strumento di compliance adottato nell’ordinamento fiscale italiano finalizzato a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari attraverso cui, il contribuente può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

  1. a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Soggetti obbligati

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Nota bene: per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività:

– se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, applicherà i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
– se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applicherà sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:

  1. a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  3. c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
  4. d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  5. e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  6. f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività

complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

  1. g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  2. h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;
  3. i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
  4. l) le imprese sociali;
  5. m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  6. n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;
  7. o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U;
  8. p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.

In considerazione dell’emergenza COVID sono state inoltre introdotte, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, nuove cause di esclusione che interessano:

– i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
– i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
– i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella n. 2 allegata alle istruzioni tra cui ad esempio i settori della ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e ricreativo.

Tali casi di esclusione sono stati confermate con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, contenente appunto, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020.

Attenzione: Analogamente alle imprese multiattività e agli appartenenti a un gruppo IVA, i soggetti che dichiareranno di trovarsi in una delle nuove condizioni di esclusione, dovranno comunque allegare il modello ISA alla dichiarazione dei redditi.

Aspetto sanzionatorio

Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, l’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nella graduazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) terrà conto del comportamento del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

Circolare per i clienti del 05.02.2021

Fisco

Stabile organizzazione italiana e obblighi IVA

La stabile organizzazione italiana di una società non residente è debitrice d’imposta quando vi sia un intervento diretto – nell’operazione di acquisto – da parte della stabile medesima, utilizzando i propri mezzi umani e tecnici. In particolare si qualifica come soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Quando, come nel caso prospettato, la S.O. italiana assume un ruolo attivo durante la realizzazione della cessione continuativa del gas (comprendente l'”asset management”, il dispacciamento e controllo della tratta italiana, il “procurement” nonché la gestione diretta del flusso della fornitura, interfacciandosi direttamente con il fornitore estero) si presume che abbia partecipato attivamente all’acquisto, effettuato in Italia.

Questo aspetto si somma al fatto che la stabile organizzazione italiana è l’effettivo destinatario e utilizzatore del gas, tanto da determinare la territorialità IVA della fornitura: diventa così debitore d’imposta, assolvendo l’imposta mediante il reverse charge (art. 17 c. 2 DPR 633/72). Chiarimento analogo era stato fornito dalla prassi con la Risp. AE 25 giugno 2020 n. 193.

 

Appalti: IVA ordinaria per le prestazioni di progettazione autonom

Nell’ambito dei contratti di appalto, le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera (n. 127-septies), Tab. A, Parte Terza, All. DPR 633/72). In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’imposta in base all’aliquota ordinaria del 22%.

In sostanza, i servizi descritti nella fattispecie – progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza – non sono assoggettabili ad aliquota IVA ridotta, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un unico contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta (cfr. in tema di progettazione di reti fognarie, Ris. Min. 24 dicembre 1999 n. 168; in tema di costruzione di manufatti, Ris. AE 18 febbraio 2008 n. 52/E).

 

Certificazione dei contratti di appalto in caso di consorzi e società consorziate

L’INL ha fornito chiarimenti riguardo al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate e, in particolare, rispetto alla possibilità di estendere la certificazione (art. 84 D.Lgs. 276/2003) a tali società, effettive esecutrici del contratto di appalto, anche se non l’hanno richiesta.

La commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari (art. 29 c. 1 D.Lgs. 276/2003).

La natura e le caratteristiche dell’appalto devono essere valutate in concreto, tanto più in quei casi in cui si tratti di c.d. appalti labour intensive, nei quali potrebbe mancare l’apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell’appaltatore.

Come già evidenziato in precedenza dal Ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 11 febbraio 2011 n. 5), l’indagine dell’organo certificatore – sia in caso di richiesta certificazione in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – ha maggiore efficacia quando la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti (art. 29 c. 1 D.Lgs. 276/2003) viene effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti.

L’Istituto, fatte queste premesse e acquisito il parere del Ministero del Lavoro (Nota 20 gennaio 2021 n. 504), ritiene che, nel caso oggetto di chiarimento, l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione, debba coinvolgere non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate (anche se non hanno presentato la relativa istanza) già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produce i suoi effetti.

La certificazione del contratto di appalto, quindi, non può produrre effetti nei confronti di:

– imprese che, dopo l’avvenuta certificazione, aderiscano al consorzio in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto;

– imprese già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, ma non individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso, che intervengano in corso d’opera.

Rispetto a tali imprese, infatti, la Commissione non ha effettuato le necessarie verifiche.

Infine, l’INL ricorda che le questioni affrontate presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate, in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.

Bonus acqua potabile

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 spetta un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per:

  1. a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290;
  2. b) il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Per le persone fisiche, il limite massimo di spesa è di € 1.000 per ciascun immobile; per imprese e professionisti e gli enti non commerciali, è di € 5.000 per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

I criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito saranno stabiliti con provvedimento  AE.

Per effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, i beneficiari devono trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

 

Spese sanitarie: invii al Sistema TS fino all’8 febbraio

Il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2020 è rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021. La proroga, concessa a causa di problemi tecnici del sistema di invio nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021, è riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, secondo le nuove scadenze:

  • fino all’8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio) si potrà esercitare l’opposizione con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’AE;
  • dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), si potrà esercitare l’opposizione in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, viene spostato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021 il termine entro il quale il Sistema TS mette a disposizione dell’AE i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi, utili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Provv. AE 22 gennaio-2021 n. 20765

 

On-line il sito istituzionale dedicato al Superbonus

All’indirizzo http://www.governo.it/superbonus è consultabile il nuovo sito dedicato al Superbonus, la detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Il nuovo portale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione:

  • ospita una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea;
  • offre la possibilità di inviare i propri quesiti sull’agevolazione tramite apposito canale;
  • raccoglie la Guida e tutti i documenti relativi al Superbonus;
  • illustra i benefici riconosciuti ai cittadini e alle imprese.

Adempimenti

Fondo Salvaguardia Imprese: domande a partire dal 2 febbraio

Parte la misura Fondo Salvaguardia Imprese, gestita da Invitalia e istituita dal Decreto Rilancio con una dotazione di 300 milioni euro (art. 43 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Infatti, con Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che dal prossimo 2 febbraio sarà possibile inviare le domande di accesso.

Ambito Soggettivo

Possono presentare le domande le imprese in difficoltà che abbiano avviato un confronto presso la Struttura per la crisi d’impresa del MISE, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni:

– essere titolari di marchi storici di interesse nazionale;

– essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250;

– detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.

La Struttura per la crisi d’impresa trasmette ad Invitalia l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.

Intervento del Fondo

Il Fondo Salvaguardia Imprese acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione.

Nello specifico, Invitalia, con le risorse del Fondo, effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:

– la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;

– l’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro;

– l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:

  1. investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);
  2. all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)
  3. Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.

INVITALIA in aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione può realizzare investimenti in quasi equity.

In tema di incentivi per il sostegno all’occupazione, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per cui viene garantita la stabilità occupazionale, purché si preveda il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro (art. 15 DM 29 ottobre 2020).

 

Presentazione delle domande

La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2021.

La domanda, pena l’improcedibilità della stessa, dovrà essere:

– compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati in allegato al decreto;

– redatta in lingua italiana;

firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente ovvero dell’impresa subentrante.

L’iter di presentazione prevede le seguenti fasi:

  1. a) accesso alla procedura informatica;
  2. b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
  3. c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
  4. d) caricamento della domanda firmata digitalmente;
  5. e) caricamento degli allegati firmati digitalmente;
  6. f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

Il modulo di domanda, corredato degli allegati richiesti, dovrà essere inviato al Ministero all’indirizzo PEC dgiai.div06@pec.mise.gov.it con indicazione del codice identificativo.

La domanda di accesso al Fondo dovrà contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa, allegando l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.

 

Guide operative

Crisi di impresa: chiarimenti dell’agenzia delle entrate sulla gestione delle proposte di transazione fiscale
di Ada Ciaccia 

Con la circolare n. 34 del 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle nuove istruzioni agli Uffici in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti in riferimento ai procedimenti per la gestione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) e le indicazioni in ordine ai rapporti con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale, al fine di puntualizzare gli esiti delle interferenze che vengono a crearsi tra le azioni di questi ultimi e le attività istruttorie degli Uffici.

A causa della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è stata rinviata al 1° settembre 2021.

In tale nuovo e complesso scenario, il ruolo principale deve essere svolto dai due interlocutori:

  1. da una parte l’Agenzia delle Entrate impegnata nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo, nell’esercizio della propria azione, un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica, al fine di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali;
  2. dall’altra parte gli imprenditori e i professionisti che sono coinvolti nella gestione di tali procedimenti, cui è richiesta una fattiva e leale cooperazione, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.

Ai fini della composizione della crisi d’impresa il debitore può far ricorso:

all’accordo di ristrutturazione che costituisce uno strumento negoziale che permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità;

al concordato preventivo che è una procedura concorsuale che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio).

Valutazione della proposta da parte dell’Ufficio

Nell’ambito della procedura di composizione della crisi d’impresa, diventa fondamentale il ruolo assegnato ai professionisti che devono attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo. Ruolo quindi divenuto determinante in quanto deputato a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano, che devono essere finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, sostanzialmente, al risanamento dell’impresa.

Essa deve ricomprendere le informazioni necessarie a far acquisire un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta.

 

Il giudizio di manifesta inattendibilità

Gli Uffici, tanto nel concordato preventivo quanto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dell’erario, ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale che viene formulata e dell’espressione del voto, o dell’assenso, che ne consegue, sono chiamati ad esaminare il requisito della maggior convenienza economica di tale proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

È, quindi, necessario confrontare l’importo che l’erario può percepire sulla base della proposta oggetto di esame con quello realizzabile, alternativamente, mediante la liquidazione giudiziale dell’impresa, tenendo conto dei valori degli asset aziendali e dell’ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa.

A tal fine è indispensabile che nel piano siano chiaramente quantificati, in termini monetari, gli esiti delle diverse linee di azione, che devono essere vagliate dall’attestatore, in modo da assicurarne la coerenza, la correttezza metodologica e, in definitiva, l’attendibilità.

Gli Uffici dovranno tener conto:

  1. degli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente e,
  2. nel caso di concordato preventivo, anche da quanto attestato e verificato dal Commissario Giudiziale.

Un parere contrario che disattendi le rispettive risultanze, può essere dato solo quando le stesse siano ritenute manifestamente non attendibili, ovvero non sostenibili, anche alla luce del contesto economico e competitivo di riferimento, nonché della situazione economico-patrimoniale dell’impresa.

In tal caso gli Uffici devono corredare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una puntuale motivazione. Ad esempio:

  1. una manifesta inattendibilità relativa alla determinazione del valore di realizzo dei beni immobili va motivata dagli Uffici ricorrendo a parametri pubblicamente disponibili, senza limitarsi all’utilizzo dei valori determinati dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ma integrando questi ultimi, per ipotesi, con le informazioni desumibili dai borsini immobiliari, ovvero con i valori di vendita presenti nei siti on-line delle agenzie immobiliari;
  2. una manifesta inattendibilità concernente le variabili previsionali (come nel caso di ipotesi di crescita del fatturato palesemente incoerenti rispetto alla media dei trend storici) va motivata dagli Uffici richiamando anche eventuali studi settoriali predisposti dalle associazioni di categoria, ovvero da altri soggetti istituzionali impegnati nell’analisi del mercato di riferimento;
  3. una manifesta inattendibilità riguardante i dati che, per loro natura, non possono essere assunti in maniera puntuale (come il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa), va motivata dagli Uffici tenendo in considerazione che comunque gli stessi possono collocarsi in un intervallo di valori aventi un medesimo livello di attendibilità.

 

La condotta del contribuente

Un altro aspetto su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti è rappresentato dalla rilevanza che deve essere attribuita alla condotta del contribuente. La stessa infatti non deve generalmente inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito, ma debba essere posta su un piano diverso rispetto a quest’ultima.

I precedenti fiscali del contribuente, considerato che gli stessi sono ordinariamente oggetto di verifica nel corso delle attività di controllo formale e sostanziale, non sono generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta. Tuttavia, eventuali condotte riconducibili ad una sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali, pur non assumendo autonoma rilevanza dovranno rientrare nell’ambito della predetta valutazione con la finalità di garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa.

In particolare devono essere valutati attentamente i casi di frode ossia i casi di condotte caratterizzate dall’utilizzo di documentazione falsa da altri artifizi e raggiri, ovvero da operazioni in tutto o in parte simulate, che denotano l’assenza, da parte del contribuente, di collaborazione e trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Finanza esterna

Infine sarà importante, ai fini della valutazione del piano, anche la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell’imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell’accordo di ristrutturazione.

Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, e la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta di transazione fiscale.