Circolare per i clienti del 02.05.2022

Regime premiale ISA: confermati i punteggi 2021

I livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021 sono gli stessi dello scorso anno. A confermare i medesimi punteggi di accesso ai benefici è la nuova determinazione dell’AE che lascia immutato anche il ricorso al criterio della media semplice tra i punteggi del 2020 e del 2021.

Laddove il risultato di “affidabilità” sia pari ad 8 per il 2021 (o 8,5 per la media semplice dei livelli 2020 e 2021) sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale (art. 9 bis DL 50/2017):

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazionedi crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborsodel credito IVA maturato per l’anno di imposta 2022, per crediti di importo non superiore a € 50.000annui;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui.

Se il risultato di affidabilità è pari a 9 per il 2021 (o per la media semplice dei livelli 2020 e 2021) sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sinteticadel reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021 (o 9 per la media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021), il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Un’ultima casistica concerne i contribuenti che conseguono sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo. L’accesso al regime premiale è possibile se:

  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA – anche sulla base di più periodi d’imposta – è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.

 

Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143350

art. 9 bis DL 50/2017

 

Rottamazione e Saldo e stralcio: pagamento rate 2020 entro il 9 maggio

 

Il 30 aprile 2022 scade il termine per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2020. Considerato che per il versamento è possibile fruire di 5 giorni di tolleranza, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta al 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio, rimandando di fatto la scadenza al prossimo 9 maggio.

Il pagamento va effettuato utilizzando i bollettini già inviati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdR) (che è possibile anche richiedere sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020:

  • per la Rottamazione-ter, febbraio, maggio, luglio e novembre;
  • per il Saldo e stralcio, marzo e luglio.

In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

L’AdR ha, inoltre, ricordato che il DL Sostegni-ter (DL 4/2022 conv. in L. 25/2022) ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2021 e per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. Nel dettaglio, i contribuenti che non hanno regolarizzato i pagamenti nei termini di legge possono mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato:

  • per le rate del 2021, entro il 31 luglio;
  • per le rate del 2022, entro il 30 novembre.

Oltre alle definizioni agevolate, la scadenza del 30 aprile riguarda anche le rateizzazioni, difatti, è il termine ultimo entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell’8 marzo 2020 (per i comuni della c.d. zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute. In questo caso, la domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, va presentata all’AdR non oltre il prossimo 2 maggio.

Comunicato stampa AdR 28 aprile 2022

  • Opzioni crediti edilizi: da comunicare entro 15 ottobre per le impese

Il Decreto Bollette, convertito in Legge, ha disposto la proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

La trasmissione può avvenire anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

  • Via libera alla cessione d’azienda se più funzionale al contribuente

Nell’ambito della disciplina antiabuso, non si rinviene l’esistenza di un “vantaggio fiscale” da considerare indebito in presenza di un’operazione di trasferimento di ramo d’azienda in luogo di altre “operazioni” in concreto praticabili.

Non osta a tale conclusione la circostanza che l’operazione prescelta per la circolazione dell’azienda assuma, come nel caso di specie, natura realizzativa consentendo al contribuente l’utilizzo di “posizioni” fiscali legittimamente costituite e maturate nel corso del tempo.

È quanto affermato dall’AE chiamata a pronunciarsi sul possibile disconoscimento ai fini antiabuso di un’operazione di cessione d’azienda. Confermando quanto già espresso in passato, il Fisco ha ribadito che è rimessa al contribuente ogni valutazione in ordine all’assetto organizzativo ritenuto più funzionale a dare concreta attuazione agli interessi economici perseguiti, nel rispetto della ratio delle disposizioni fiscali e dei principi dell’ordinamento tributario (cfr. Ris. AE 25 luglio 2017 n. 97/E).

Risp. AE 22 aprile 2022 n. 213

Ris. AE 25 luglio 2017 n. 97/E

  • Forfettari: esclusa l’aliquota start-up se l’attività era già svolta all’estero

Nell’ambito del regime forfettario, l’aliquota ridotta del 5% riconosciuta alle nuove attività (art. 1 c. 65 L. 190/2014), non può essere applicata al soggetto estero che, trasferitosi in Italia, apre una partita IVA per continuare a svolgere la medesima attività già praticata all’estero.

Nel caso in esame, l’istante, residente in un Pese extra UE dove ha svolto per più di un triennio l’attività di lavoro autonomo di designer, intende trasferire la propria residenza in Italia, per qui aprire partita IVA (dopo aver chiuso la partita IVA estera) e svolgere la medesima attività di designer nei confronti dei medesimi clienti.

Per il Fisco, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 5%, non può essere assimilata ad una «nuova iniziativa» l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’attività, che mantiene le medesime caratteristiche, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero. L’istante, potrà accedere al regime forfettario fruendo dell’imposta sostitutiva “ordinaria” al 15%. Ferma la necessità che la persona trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato residente, ai fini fiscali, per l’anno in corso.

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 197

  • Bonus affitti e contratti di servizi a prestazioni complesse

L’Agenzia delle Entratesi è espressa in merito alla concessione della gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico. In particolare non spetta il tax credit locazione, come normato dal decreto “Rilancio”, per gli atti di concessione che non assimilabili né alla locazione tipizzata né a provvedimenti amministrativi di concessione di godimento degli immobili affitti (art. 28 DL 34/2020).

Con le Circ. AE 6 giugno 2020 n. 14/E e Circ. AE 20 agosto 2020 n. 25/E sono stati forniti chiarimenti in relazione al credito d’imposta, cd. bonus affitti. Con la specifica che i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione.

Per quanto concerne i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che includano almeno un immobile a uso non abitativo, si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso.

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 195

  • Contributo perequativo: non rileva il perché del peggioramento

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il contributo perequativo non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito una Risposta in tema di contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 c. 16-27 DL 73/2021).

In considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla gestione politica della pandemia da Covid-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell’agevolazione definendo implicitamente le nozioni di “peggioramento del risultato economico d’esercizio” e di “risultato economico d’esercizio”.

Tenuto conto di quanto disposto dalla norma, ai fini del calcolo assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provv. AE 4 settembre 2021 n. 227357).

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 199

 

Sismabonus acquisti anche con leasing finanziario

 

Anche in caso di contratto di leasing finanziario, assimilabile all’ipotesi di acquisto in proprietà del bene, è possibile fruire del sismabonus acquisti (di cui all’art. 16 c. 1-septies DL 63/2013), a condizione che:

  • gli interventi siano realizzati da un’impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare;
  • l’atto avente ad oggetto il leasing finanziario sia stipulato entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Nel dettaglio, nel caso in cui l’immobile, contestualmente all’acquisto, sia concesso in leasing finanziario dall’acquirente ad un soggetto terzo, quest’ultimo, in qualità di utilizzatore, potrà beneficiare del sismabonus acquisti al ricorrere delle suddette condizioni.

L’ammontare della detrazione dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi e la società di leasing.

Resta fermo, in ogni caso, che la società di leasing concedente non potrà fruire della detrazione in oggetto secondo il principio generale che vieta due agevolazioni sulla medesima spesa.

art. 16 c. 1-septies DL 63/2013

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 202

  • Addizionali regionali IRPEF: nuovi adeguamenti

Dopo Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio e Marche, altre Regioni hanno adeguato le aliquote delle addizionali regionali IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito.

È il turno, questa volta, di MoliseToscanaCalabria e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. In tabella sono riportate le maggiorazioni delle aliquote previste rispetto all’aliquota di base (1,23%, art. 6 c. 1 D.Lgs. 68/2011) da ciascuna regione/provincia autonoma per ogni nuovo scaglione di reddito.

Regione/Prov. Autonoma Scaglione di reddito/reddito complessivo ( €) Maggiorazione aliquota (%) Aliquota totale (%)
Molise – fino a 15.000

– da 15.001 a 28.000

– da 28.001 a 50.000

– oltre 50.000

– 0,50

– 0,70

– 0,90

– 1,10

– 1,73

– 1,93

– 2,13

– 2,33

Toscana – fino a 50.000

– oltre 50.000

– 0,45

– 0,50

– 1,68

– 1,73

Calabria Per tutti gli scaglioni di reddito – 0,50 – 1,73
Trento (1) – fino a 50.000

– oltre 50.000

– nessuna

– 0,50

– 1,23

– 1,73

Bolzano (1) – fino a 50.000

– oltre 50.000

– nessuna

– 0,50

– 1,23

– 1,73

(1) Per le Province autonome di Trento e Bolzano l’aliquota di base dell’addizionale regionale – pari all’1,23% come per le Regioni a Statuto ordinario – può essere maggiorata fino a un massimo di 0,5 punti percentuali (art. 50 D.Lgs. 446/97).

 

Articoli d’autore

Temporary Framework: comunicazione per gli aiuti di Stato entro il 30 giugno 2022

Premessa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che disciplina contenutomodalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021 e stabilisce le modalità di riversamento volontario degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti: la dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dallo scorso 28 aprile e fino al 30 giugno 2022 (salvo proroghe) utilizzando il modello approvato con il rilascio, entro 5 giorni, di una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Le dichiarazioni scartate dal servizio telematico sono considerate valide purché vengano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione prevedono la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva nei termini, analogamente a quanto previsto per i modelli dichiarativi, e in caso di trasmissione di più dichiarazioni l’ultima dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle validamente inviate.

Nel modello di dichiarazione è contenuto un quadro che deve essere compilato con l’indicazione di “eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero (..). In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato (..)”.

Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24 (con futura risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo). In ogni caso, è esclusa la compensazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 c. 13 DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 DM 11 dicembre 2021 nelle seguenti ipotesi:

  • il beneficiario ha fruito degli aiutiriconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superatoi limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misurericomprese nel regime “ombrello”, mentre per quelle non comprese rileva la Sezione del Temporary Framework nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea).

Qualora l’autodichiarazione fosse già parte integrante del modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 DM 11 dicembre 2021 (ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), non serve replicarla eccezion fatta per il beneficiario di successivi e ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1 che sarà tenuto in questa ipotesi a riportare nella comunicazione i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

L’oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework mentre per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva attesta il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12: il rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni va verificato per le misure fiscali elencate nel quadro A barrando la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l’aiuto deve considerarsi ricevuto e così pure per tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti” del quadro A (ad esempio, il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino settore tessile).

Autodichiarazione e definizione comunicazione di irregolarità

La comunicazione deve essere utilizzata pure per l’autodichiarazione richiesta ai contribuenti che si avvalgono della definizione degli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/73 e dell’art. 54 DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relativa ai periodi di imposta 2017 e 2018 emessi nei confronti di contribuenti titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subìto nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019: per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA la riduzione va determinata in relazione all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

La definizione “agevolata” delle comunicazioni di irregolarità è subordinata al rispetto “dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 o, se successivo, entro sessanta giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata: in questa ipotesi, quindi, l’invio della dichiarazione potrà essere successivo al 30 giugno 2022, a condizione che avvenga entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il termine per l’invio della dichiarazione cada dopo il 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti di Stato per i quali sia richiesta la medesima dichiarazione, sono tenuti a presentare una prima dichiarazione, entro il 30 giugno 2022 e una seconda oltre il 30 giugno 2022, ma entro i 60 giorni dal pagamento, qualora le somme relative alla definizione non siano state incluse nella prima dichiarazione.

La dichiarazione deve necessariamente essere presentata con modalità telematica dal contribuente, oppure tramite un intermediario abilitato utilizzando:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’AE (selezionando tra i servizi disponibili la categoria “Agevolazioni” e scegliendo, tra le varie voci proposte dal sistema, “Dichiarazione sostitutiva temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”);
  • mediante i canali telematici delle Entrate.

 

Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438

DM 11 dicembre 2021

  • Più tempo per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

L’art. 29 DL 17/2022 (cosiddetto Decreto “Energia”), definitivamente approvato dal Senato lo scorso 21 aprile 2022, ha confermato la facoltà per i soggetti che detengono terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti al 1° gennaio 2022, di procedere alla rivalutazione dei valori rilevanti per il calcolo delle plusvalenze ai fini della determinazione delle imposte dirette in sede di cessione dei beni.

La legge di conversione ha differito il termine entro cui procedere alla rivalutazione, prima previsto il 15 giugno 2022, fissandolo ora al 15 novembre 2022.

Nessuno sconto, invece, sull’aliquota dell’imposta sostitutiva, che rimane fissata al 14%, nonostante l’auspicio di molti operatori di una riduzione che rendesse più conveniente il provvedimento.

Si ricorda che il decreto ricalca la normativa originariamente prevista dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001, poi successivamente riproposta di anno in anno dalle varie leggi di bilancio che hanno visto una progressiva crescita dell’onerosità della rivalutazione.

La rideterminazione riguarda il costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate ed è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR. Possono, pertanto, beneficiare della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici e i soggetti ad esse equiparati e gli enti non commerciali. Sono sempre esclusi, invece, i titolari di reddito di impresa.

Sono oggetto di rivalutazione le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, e i terreni, sia agricoli che edificabili. Requisito fondamentale per accedere alla rivalutazione è che i beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

La rideterminazione del valore prevede due distinti adempimenti, consistenti nella redazione di una perizia giurata da parte di un professionista e nel versamento dell’imposta sostitutiva del 14%.

Come detto, il termine ultimo per entrambi gli adempimenti è ora fissato al 15 novembre 2022.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima scadente alla predetta data. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

È opportuno sottolineare come l’attuale aliquota dell’imposta sostitutiva, pari al 14%, appaia particolarmente elevata e obblighi necessariamente i soggetti interessati a valutare con attenzione la convenienza di una eventuale rivalutazione, tenuto conto che la base imponibile è rappresentata dall’intero valore del bene, anziché dalla plusvalenza realizzata.

La cessione di terreni o quote può, infatti, generare una plusvalenza tassata come reddito diverso, da determinarsi come differenza tra il corrispettivo della cessione e l’ultimo valore fiscalmente rilevante per il soggetto cedente. Nel caso in cui il bene ceduto sia stato acquisito a titolo oneroso, il valore rilevante è costituito dal prezzo pagato per l’acquisto. Per le partecipazioni ricevute per successione ereditaria, il valore con cui confrontare il corrispettivo è rappresentato da quello indicato in dichiarazione di successione, mentre per le partecipazioni ricevute in donazione, si considera come valore di carico quello maturato in capo al donante.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono sempre tassate con l’aliquota del 26%. Pertanto, il detentore di partecipazioni da cedere dovrà valutare se sia più oneroso applicare il 14% al valore delle partecipazioni, azzerando la plusvalenza, o il 26% alla differenza tra il valore di vendita e il costo di carico.

Per quanto riguarda i terreni, invece, giova rilevare che quelli agricoli posseduti da più di cinque anni e quelli ricevuti in successione non generano plusvalenze tassabili, non risultando, quindi, in nessun caso conveniente eseguire la rivalutazione.

Per le aree edificabili, poi, la cui plusvalenza risulta sempre soggetta a tassazione; in questo caso è prevista l’applicazione dell’Irpef con tassazione separata e, quindi, in base all’aliquota media del contribuente nel biennio anteriore alla cessione, con la conseguente riduzione dell’onere tributario rispetto all’applicazione dell’aliquota marginale più elevata, ma il contribuente può anche valutare di optare per la tassazione in forma ordinaria. In questo caso, un’altra variabile importante ai fini della scelta è rappresentata dalla entità dei costi sostenuti dal proprietario, che vanno spesso ad incrementare il costo fiscale dell’area, riducendone la plusvalenza.

Anche in questo caso appare, quindi, consigliabile una analitica valutazione della convenienza di una eventuale rivalutazione.

Quarta cessione dei bonus edilizi e mancato allineamento della guida AE 

Premessa

La legge di conversione del DL 17/2022 ha previsto la possibilità di una quarta cessione del credito edilizio a decorrere dal 1° maggio 2022 che può essere effettuata non necessariamente nei confronti di soggetti “vigilati”: sostanzialmente, le detrazioni/crediti derivanti da interventi edilizi (50%, 65%, 90%, 110%) possono essere veicolate verso soggetti non vigilati e, in particolare, verso le imprese che potranno essere quindi i “nuovi” cessionari della quarta cessione dei citati crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione.

La modifica si applica dal 1° maggio 2022 e dalla stessa data saranno vietate le cessioni parziali del credito.

Le cessioni passano da 3 a 4 e a determinate condizioni

L’art. 121 DL 34/2020 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di scontosul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dagli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari;

– società appartenenti a un gruppo bancario;

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;

ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis c. 4 DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

  • per la cessionedi un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione dell’ 122-bis c. 4 cit., per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Il nuovo c. 1-quater dell’art. 121 DL 34/2020 prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate: il credito viene “identificato” con un codice da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni da inviare all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Nella sostanza, viene previsto che dopo la cessione del credito del primo richiedente, sarà possibile effettuare solo altre 2 cessioni esclusivamente in favore di determinati soggetti:

  • banche e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a gruppi bancari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia potranno cedere un’ulteriore volta il credito acquisito: questo comporta che in merito ai bonus edilizi è possibile un’ulteriore operazione di trasferimento dei crediti, che da tre diventano quattro. Le cessioni del credito successive alla prima ex art. 121 c. 1 DL 34/2020 potranno essere effettuate anche nei confronti di SGR, SIM, SICAV e SICAF, a condizione che le stesse facciano parte di un gruppo bancario (Risp. interrogazione parlamentare 20 aprile 2022 n. 5-07901): nell’ambito di un gruppo bancario possono essere ricompresi anche soggetti quali SGR, SIM, SICAV e SICAF e sarà possibile effettuare le “ulteriori cessioni” dei crediti derivanti dalle detrazioni “edilizie” anche nei confronti di tali società, sempre che le stesse facciano parte di un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 D.Lgs. 385/93.

La lettera a) c. 1 dell’art. 121 dispone che: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.” La quarta cessione del credito sarà riconosciuta esclusivamente alle banche, che potranno scegliere di trasferire le somme in favore di soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente: i crediti fiscali relativi ai bonus casa potranno quindi tornare nelle mani delle imprese, ad esempio, le quali potranno però usare le somme acquistate esclusivamente in compensazione.

 

Guida dell’Agenzia delle Entrate

La “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” che l’Agenzia delle Entrate ha diramato non tiene conto della c.d. quarta cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, da parte di banche a favore di propri correntisti, introdotta nelle lett. a) e b) dell’art. 121 c. 1 DL 34/2020 dalla legge di conversione in legge del DL 17/2022.

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

Attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei creditirelativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti ( 176 DL 34/2020);
  • del credito d’imposta ACE( 19 c. 3 DL 73/2021).

La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

1) Monitoraggio crediti

2) Cessione crediti

3) Accettazione crediti/sconti

4) Lista movimenti

Nell’Appendice della guida in commento l’Agenzia delle Entrate riporta le “attuali regole di cedibilità” dei crediti relativi alle detrazioni per interventi edilizi, senza tenere conto della possibilità della quarta cessione introdotta dalla legge di conversione del DL 17/2022.

 

  • PNRR2: l’ok definitivo del Governo al decreto

 

Il Consiglio dei Ministri giovedì 21 aprile 2022, sotto la presidenza, in collegamento da remoto, del Premier Mario Draghi, ha approvato definitivamente il decreto “PNRR2”, il provvedimento già discusso dal CdM lo scorso 13 aprile che reca ulteriori misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Secondo quanto riportato nel Comunicato stampa n. 73, il testo è stato integrato con norme indirizzate al comparto dell’istruzione che nello specifico prevedono:

– nuove regole per la formazione e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria;

– percorsi certi per chi vuole insegnare;

– definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo;

– concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani.

Rispetto la bozza del decreto del 13 aprile, sul fronte fiscale sono confermate le principali novità già disposte nella versione precedentemente approvata dal Consiglio dei Ministri.

Tra le misure anti-evasione risultano confermate quelle di maggior interesse per gli addetti ai lavori, tra le quali segnaliamo l’ok definitivo alle disposizioni inserite all’articolo 20 grazie alle quale si coinvolge Enea per attuare il potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus.

In tema di pagamenti elettronici sono confermate le sanzioni per chi non accetta i pagamenti con la carta sin dal prossimo 30 giugno 2022 (invece che a partire dal 1° gennaio 2023). La sanzione prevista per gli esercenti che non accettano i pagamenti elettronici sarà pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione – tanto si prevede nella bozza del decreto in esame con la sostituzione di quanto disposto all’art. 15 c. 4-bis DL 179/2012.

Sempre in tema di pagamenti con POS, nell’iter parlamentare in seconda lettura, arriverebbe una novità “antielusiva” finalizzata a facilitare il controllo incrociato degli scontrini fiscali, mediante la verifica dei dati delle operazioni effettuate con pagamenti elettronici trasmessi al Fisco. In particolare, il legislatore interviene con riferimento al credito d’imposta del 30% di cui all’art. 22 DL 124/2019 – vale a dire quello riconosciuto sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte “elettroniche” agli esercenti attività d’impresa, arte e professione – eliminando ogni vincolo sull’invio dei dati sui pagamenti con il POS. Ogni giorno dovranno essere trasmessi tutti i dati delle transazioni eseguite (B2B e B2C); nello specifico, è previsto che i dati delle transazioni giornaliere effettuate mediante i gli strumenti di pagamento elettronici vengano trasmessi dagli intermediari che emettono carte e bancomat, sia nel caso di operazioni nei confronti dei consumatori finali che verso altri operatori economici (business to business).

Sul fronte fatturazione elettronica è confermata l’adozione obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) o in regime forfettario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014) e per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 L. 398/91), precedentemente escluse. Detti soggetti dovranno emettere la fattura elettronica mediante il sistema di interscambio, dall’obbligo resterebbero esclusi fino a tutto il 2023 quelli con ricavi e compensi non superiori a € 25 mila. Resta confermata la disposizione in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97 non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Confermata, infine, anche l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza al 15 luglio 2022, grazie alla modifica dell’art. 389 D.Lgs. 14/2019. Risulta, quindi, abrogato il rinvio al 31 dicembre 2023 per l’entrata in vigore del “titolo II” del Codice in materia di procedure di allerta e composizione assistita della crisi.