Circolare per i clienti del 15.10.2022

Bonus facciate: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “l’Agenzia informa”, è stata pubblicata la guida sul bonus facciate aggiornata a settembre 2022. La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 (mentre era pari al 90% per le spese degli anni 2020 e 2021) e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.

La proroga del bonus facciate (art. 1 c. 219 – 224 L. 160/2019), prevista dalla Legge di Bilancio 2022, termina il 31 dicembre 2022. La guida Agenzia delle Entrate, aggiornata a settembre 2022, fornisce le indicazioni utili per richiederlo correttamente, illustrando modalità e adempimenti.

Il bonus consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) ed è concesso quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B (come individuate dal DM 2 aprile 1968) o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 (mentre era pari al 90% per le spese degli anni 2020 e 2021). Essa va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il bonus può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

L’AE sottolinea che le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del bonus solo per le spese sostenute nel 2022. Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, l’AE ricorda che è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In questi casi, dal 12 novembre 2021, il contribuente ha l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sostenute.

La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

 

Guida AE 1° settembre 2022

  • Sanzioni irrogate alla società estinta e limiti alla trasmissibilità

Le sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme tributarie a una società di capitali, poi estinta, entro quali limiti sono trasmesse ai soci e al liquidatore? Una pronuncia di merito interviene sul punto.

 

A seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, in via generale si verifica un fenomeno di tipo successorio in cui le obbligazioni passive si trasmettono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

La fattispecie in esame, in particolare, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 2495 c.c., applicandosi la norma che prevede l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi (art. 8 D.Lgs. 472/97).

Se infatti è legittimo l’atto di accertamento emesso nei confronti di una società cessata e cancellata dal Registro e quindi notificato al liquidatore (considerato che, la società sopravvive per il periodo di cinque anni successivi alla cancellazione), decorso questo lasso di tempo interviene il regime successorio in capo ai soci, che rispondono dei debiti societari nei limiti di quanto ottenuto dalla procedura liquidatoria.

 

CTR Liguria 18 luglio 2022 n. 621

Articoli d’autore

Responsabilità solidale nei bonus edilizi: nozioni di dolo e colpa grave

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi fornisce i chiarimenti in merito alla nuova responsabilità solidale per dolo e colpa grave. Inoltre, il Fisco ha successivamente aggiornato la circolare in merito alle condizioni per fruire del Superbonus per le unifamiliari (Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E).

Con la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E sono state fornite importanti precisazioni sulla nuova responsabilità solidale per dolo e colpa grave. Aggiornata inoltre la circolare dopo la sua pubblicazione con la precisazione che le unifamiliari possono fruire del Superbonus anche per le spese sostenute entro dicembre 2022 se al 30 settembre sono stati effettuati (e non anche pagati) lavori pari al 30%.

Responsabilità solidale prima delle modifiche introdotte dal Decreto aiuti bis

Per quanto riguarda le forme di responsabilità dei fornitori e dei cessionari dei crediti d’imposta, le stesse sono disciplinate dai c. 4 e 6 art. 121 Decreto Rilancio. Nella versione dei citati commi vigente prima della conversione in legge del Decreto Aiuti-bis, i fornitori e i cessionari rispondevano:

  • per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo acquistato;
  • in caso di concorso nella violazione; in particolare, in quest’ultima ipotesi, oltre all’applicazione dell’ 9 c. 1 D.Lgs. 472/97, sussisteva la responsabilità in solido del fornitore che aveva applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.

Quest’ultima responsabilità operava sempre indifferentemente in caso di dolo o colpa (non distinguendo tra colpa lieve e colpa grave) ed era esclusa solo nelle ipotesi di assenza di colpa e quindi di errore incolpevole.

Principi fiscali generali sulla responsabilità solidale

Ebbene come indicato dalla Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave (previste dal Decreto aiuti bis), occorre fare riferimento al D.Lgs. 472/97, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e ai chiarimenti già forniti con la Circ. AE 10 luglio 1998 n. 180. Quest’ultimo provvedimento precisa che:

  • la condotta è dolosa quando la violazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento;
  • la condotta è colposa quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari;
  • il concorso nella violazione in materia tributaria avviene quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

In linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.

Nuove ipotesi di dolo e colpo grave introdotte dal Decreto aiuti bis

Oltre alle citate indicazioni, si precisa che in sede di conversione del Decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato art. 121 e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Invero, a seguito di tale modifica, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’art. 121 c. 6 DL 34/2020 (nuova formulazione), con la nuova Circolare, il Fisco identifica:

  • il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenzadel credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso o qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenzarichiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

Alla luce dei nuovi chiarimenti del Fisco, quindi, l’ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all’acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. 35 42 D.Lgs. 231/2007, in violazione dell’art. 122-bis Decreto Rilancio. In particolare, ciò si verifica quando il credito è acquistato nonostante:

  • l’operazionesia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto sospetta ai sensi del richiamato  35;
  • il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi del citato  42.

Importanza degli aspetti temporali

Con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’art. 121 Decreto Rilancio sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste, precisa il Fisco che la limitazione della responsabilità suddetta, a condizione che, nel rispetto delle previsioni di legge, siano stati acquisiti i citati documenti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, opera:

  • ab origine, per i crediti d’imposta sorti ai sensi dell’ 119 Decreto Rilancio(Superbonus), per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;
  • dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal comma 1-ter dell’ 121 Decreto Rilancio(in vigore dal 12 novembre 2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi.

Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista dal c. 1-ter dell’art. 121 (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni), limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.

Con riferimento, inoltre, alle opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, per i quali il comma 1-ter dell’art. 121 Decreto Rilancio esclude – fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate – l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, attesa la ratio agevolativa della norma in commento, il Fisco ritiene che la presenza della richiamata documentazione attenui la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione; sicché, tali effetti possono operare anche in relazione ai crediti per i quali il citato art. 121 c. 1-ter non pone un obbligo al rilascio della predetta documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione, a condizione che il fornitore cedente la acquisisca «ora per allora».

La limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso in violazione per i fornitori opera anche per il general contractor che effettua lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 Decreto Rilancio.

Superbonus unifamiliari: le nuove modifiche del fisco

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E nella parte che tratta la proroga temporale per le unifamiliari. La prima versione della circolare prevedeva due condizioni per accedere alla proroga: pagamento dei lavori; lavori effettivamente eseguiti. Condizioni, tuttavia, non previste dalla norma che parla solo di interventi eseguiti.

Invero è possibile fruire del Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari al 30%. Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo (cfr. Risposta Interrogazione parlamentare 21 giugno 2022 n. 5-08270).

In sintesi, con la nuova versione, l’Agenzia delle Entrate, resasi conto dell’errore, precisa che per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento.

 

Come rimediare a errori e ritardi della comunicazione dei bonus edilizi

L’Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per la correzione degli errori relativi all’indicazione dei dati nella comunicazione. È possibile utilizzare la remissione in bonis per inviare entro il 30 novembre 2022 la comunicazione dell’opzione, il cui termine è scaduto il 29 aprile.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022 n. 33/E fornisce i chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione

L’art. 121 del decreto Rilancio dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi edilizi (ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. Premesso ciò, il Fisco fornisce alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.

  1. a) Errore nella compilazione del modello inviato.

In tal caso, nella Circolare viene precisato che è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata. Quindi, precisa il Fisco:

  • se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma. Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata;
  • tuttavia, il beneficiario della detrazione non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma, ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere unanuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.
  1. b) Errori formali o omissioni relativi ai dati della Comunicazione

Trattasi di errori che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale. Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione: nel frontespizio; recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista ecc. In tal caso, nonostante i citati errori, se nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Il tal caso il cedente (beneficiario, l’amministratore di condominio o l’intermediario) dovrà segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti.

Oltre a ciò, nell’ambito degli errori formali, il Fisco considera tali quelli riguardanti:

  • il SAL, cioè la mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo descritto. Per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SALa cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione. Analogamente, dovranno essere segnalati i casi in cui, a fronte di una Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle comunicazioni successive sia stata omessa l’indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima Comunicazione;
  • importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, cioè nel caso in cui sia stata indicata una spesainferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare, come illustrato precedentemente, un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto. Diversamente, qualora gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale (in tal caso sarà gestito secondo la procedura ivi indicata).
  1. c) Errore sostanziale o omissioni relativi a dati della Comunicazione

Trattasi di errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente). Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa

La rimessione in bonis

In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente. Invero, secondo quanto riportato dalla citata Circolare, la remissione in bonis è ammessa purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanzialiper usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerentecon l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controlloin ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minimadella sanzione prevista.

Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione (per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

In conclusione:

  • chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre;
  • chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni.