Fondo di garanzia paneuropeo: disco verde alla proroga
La Commissione ha dato il via libera alla proroga alla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese fino al 31 dicembre 2022 (Com. Stampa Commissione UE 14 giugno 2022).
Nel quadro delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato una proroga del termine entro il quale le banche possono fornire nuovi finanziamenti alle imprese nell’ambito del Fondo di garanzia paneuropeo.
Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, riunisce il sostegno dei 22 Stati membri che hanno deciso di parteciparvi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia).
Il Fondo ha lo scopo di far fronte in modo coordinato al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee, soprattutto piccole e medie, colpite dalla pandemia di coronavirus, fornendo garanzie sugli strumenti di debito e di capitale. Finora il termine entro il quale le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese era il 30 giugno 2022. La proroga fino al 31 dicembre 2022 approvata oggi consentirà alle banche che hanno già firmato accordi con il Gruppo Banca europea per gli investimenti di includere prestiti e altre opzioni di finanziamento nell’ambito della garanzia del Fondo.
5 per mille 2021: elenchi degli ammessi e degli esclusi
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi dei destinatari del 5‰ per l’anno finanziario 2021. Dalle preferenze espresse dai contribuenti quasi € 507 milioni per 72.738 enti.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi (vai all’area tematica). L’elenco comprende in totale 72.738 enti, suddivisi per categoria (enti di volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni).
In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi € 507milioni agli oltre 72mila enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il volontariato, destinatario di oltre 331 milioni. Il secondo settore è la ricerca sanitaria, premiata con oltre 76milioni, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla ricerca, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso € 66,2 milioni. Seguono i Comuni (€ 14,9 milioni), le associazioni sportive dilettantistiche (15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre 2milioni) e gli enti gestori delle aree protette (€ 609mila).
Integrativa IVA entro i termini ordinari di accertamento
È possibile modificare la scelta di utilizzo del credito IVA, a condizione che il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa stessa.
Il tempo a disposizione per presentare la dichiarazione integrativa IVA coincide con i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (di cui all’art. 57 c. 1 DPR 633/72), non potendosi “sfruttare” a tal fine il differimento dei termini per l’accertamento previsto in caso di richiesta di documenti da parte dell’Ufficio a fronte della richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale. Nel dettaglio, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e quella della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
Tale differimento rappresenta uno “strumento di controllo“, volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell’ipotesi in cui il contribuente pretestuosamente “temporeggi” nell’ottemperare alla richiesta dell’Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA, con l’obiettivo di far decorrere i termini per l’accertamento.
Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell’Ufficio, la cui applicazione discende dall’adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa. Il differimento in questione non può essere riconosciuto al contribuente che, chiesto un rimborso IVA maturato nel 2013 con la dichiarazione annuale IVA 2014, ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata dall’AE il 1° aprile 2016, solo il 3 luglio 2020.
Settore turistico: ok agli aiuti dalla Commissione europea
Approvato il regime italiano da € 60 milioni a sostegno dei settori turistico e termale nel contesto della pandemia Covid-19. Si tratta, in particolare, di un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, esclusi i premi INAIL.
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da € 60 milioni a sostegno dei settori turistico e termale nel contesto della pandemia di coronavirus (art. 4 c. 2 DL 4/2022).
Il regime mira a ridurre i costi del lavoro sostenuti dai datori di lavoro privati attivi nei settori turistico e termale e, in ultima analisi, a preservare e incentivare i livelli di occupazione.
L’aiuto assumerà la forma di un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (ad eccezione di quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i nuovi lavoratori stagionali o assunti a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi a determinate condizioni.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Bonus matrimoni e intrattenimento: al via le domande
Sino al prossimo 23 giugno è possibile presentare le istanze di accesso al contributo a fondo perduto per i settori del wedding (cd. bonus matrimoni), dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering.
Entrano nel vivo i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni-bis (art. 1-ter DL 73/2021) per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA). A partire dal 9 al 23 giugno sarà possibile presentare telematicamente all’AE la domanda di accesso utilizzando l’apposito modello e le modalità definite dal Fisco. I contributi sono riconosciuti alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- con sede legaleo operativa in Italia;
- che nel 2020 hanno subito una riduzionenei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020 (I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza);
- deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007elencati nelle tabelle A, B, e C dell’ 1 DM 30 dicembre 2021. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.
L’invio della domanda dovrà essere effettuato tramite i canali telematici dell’AE o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’AE. La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega. L’istanza deve contenere, tra il resto:
- l’indicazione del possesso dei requisiti previsti;
- l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Statoe la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
Al via incentivi.gov.it
È on-line il portale che ha l’obiettivo di far conoscere gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli del PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni (DD MISE 27 maggio 2022).
È operativo il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca per gli incentivi finanziati dal MISE, compresi quelli previsti dal PNRR, lanciato dal Ministero allo scopo di far conoscere benefici e agevolazioni al vasto pubblico. In una prossima fase il portale sarà aperto anche alle misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali.
Dall’home page del portale, si può trovare o scegliere l’incentivo seguendo uno dei quattro percorsi:
- per profilo (aspiranti imprenditori/imprese e professionisti/enti/cittadini);
- per parola chiave;
- per categorie di interesse (ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione);
- esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.
Ciascun incentivo ha la sua scheda sintetica che riassume le informazioni di dettaglio della misura (a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del bando, la tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche e i costi ammessi, l’ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda).
“É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti. “Navigando nella piattaforma – prosegue il Ministro – si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del MISE. Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità – conclude Giorgetti – per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.
Superammortamento ed eliminazione del bene: quote non dedotte
Nel caso di furto del bene oggetto di investimento, la fuoriuscita dello stesso dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività, proprio perché indipendente dalla scelta del beneficiario, non comporta la rideterminazione del superammortamento. Se, invece, il beneficiario estromette volontariamente il bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Risposta in tema di super ammortamento e l’eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo.
Il Fisco ha chiarito che, nell’ambito del superammortamento, ai fini dell’eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione. Ai fini della rideterminazione del credito d’imposta bisogna dare rilievo alla “volontarietà” dell’atto di fuoriuscita del bene dall’azienda verificatosi nel c.d. “periodo di sorveglianza“.
Inoltre, il Fisco ha chiarito che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.
In altri termini, nel caso di furto del bene oggetto di investimento la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell’agevolazione (art. 1 c. 91 e s. L. 208/2015). Quando, invece, il beneficiario estromette volontariamente il bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte.
Prima casa: decadenza se si non trasferisce entro i termini la residenza
Se il contribuente non si trasferisce, entro 18 mesi dall’acquisto del bene, nel Comune dove ha sede l’immobile comprato non può accedere al beneficio prima casa: il principio è valido anche se la casa è in fase di costruzione.
Il contribuente che non si trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto del bene nel Comune dove ha sede l’immobile comprato non può accedere al beneficio prima casa. È quanto ricordato dalla Corte di Cassazione, la quale ricorda che la regola è valida anche se la casa in questione è in fase di costruzione. La legge, infatti, specifica che la regola riguarda lo spostamento nel nuovo comune di residenza, non nell’abitazione.
Ricorda la Cassazione: «in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette prima casa postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto, altrimenti verificandosi l’inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio».
Al via il sesto pacchetto UE di sanzioni alla Russia
Blocco all’import di petrolio russo e divieto di consulenza fiscale verso soggetti russi: queste le principali novità del “sesto pacchetto” di sanzioni. Introdotta la limitazione all’import in UE di petrolio russo, con numerose distinzioni a seconda dei Paesi coinvolti; ampliata la lista di prodotti “quasi dual-use”, vietando l’export di alcuni prodotti chimici. Si segnala poi il nuovo divieto di fornire assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale verso persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia.
Il blocco dell’import di petrolio
La misura restrittiva maggiormente discussa all’interno del “sesto pacchetto” riguarda l’importazione del petrolio di origine russa. A partire dal 4 giugno, è vietato per i soggetti europei concludere contratti di fornitura aventi ad oggetto prodotti petroliferi, sia greggi che raffinati, indicati nell’all. XXV del Reg. UE 833/2014. Fino al 5 dicembre 2022 è, tuttavia, ancora possibile per gli operatori continuare a importare petrolio greggio russo in adempimento a contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022, oppure eseguire operazioni di importazione di tali prodotti che siano una tantum, a condizione che l’esecuzione del nuovo contratto sia notificata alla Commissione UE entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo.
In caso di importazioni di petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per effettuare l’importazione è il 5 febbraio 2023. Entro tale data, pertanto, è ancora possibile concludere le importazioni una tantum di combustibili raffinati ed eseguire contratti di fornitura relativi a tali beni, conclusi precedentemente al 4 giugno 2022.
In ogni caso, per l’esecuzione di tali contratti in essere, inerenti sia il petrolio greggio che quello raffinato, è obbligatorio notificare alla Commissione UE l’accordo concluso entro il 24 giugno 2022.
Non sono oggetto delle misure restrittive, invece, le importazioni di petrolio greggio proveniente dagli oleodotti diretti verso l’Unione europea, le quali saranno perfezionabili fino a una successiva pronuncia del Consiglio UE.
Occorre evidenziare come tale esenzione riguardi esclusivamente l’Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Polonia, la Germania e i Paesi Baltici, i quali sono gli unici Paesi UE che dispongono di oleodotti direttamente collegati con la Federazione Russa.
Nel caso in cui uno di tali Stati non abbia nessuno sbocco sul mare e l’importazione del petrolio greggio tramite oleodotto sia per qualsiasi motivo interrotta, tale Paese potrà eccezionalmente derogare il divieto generico di import, acquistando il combustibile anche per via terrestre, al di fuori delle deroghe ordinarie e di quelle specificamente disposte per ogni singolo Paese.
La Commissione UE ha, infatti, previsto ulteriori esenzioni specifiche, stabilendo differenti tempistiche per l’introduzione del blocco all’import di petrolio per Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia, la quale, per esempio, potrà continuare ad importare combustibili russi fino al 31 dicembre 2023.
Le triangolazioni
Sotto un profilo operativo, la Commissione UE ha espressamente specificato che sono oggetto del divieto esclusivamente i prodotti russi, non essendo prevista nessuna restrizione per i prodotti petroliferi provenienti da Paesi terzi che si limitino a transitare nel territorio della Federazione russa.
Una triangolazione in Russia di prodotti provenienti da altri Paesi extra-UE è quindi un’operazione pienamente legittima ai sensi della normativa UE in esame.
Al contrario, a causa delle numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, il Reg. UE 879/2022 prende espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti russi importati tramite oleodotto, o fruendo delle ulteriori esenzioni specificamente disposte verso taluni Stati membri, siano successivamente esportati verso altri Paesi dell’Unione europea, aggirando così le sanzioni previste. Allo stesso modo, è espressamente vietato, per gli operatori stabiliti negli Stati di destinazione degli oleodotti, vendere ad altri Paesi membri UE il petrolio raffinato, ottenuto tramite lavorazione di petrolio greggio russo importato fruendo delle deroghe stabilite. Sotto tale profilo, Commissione UE ha istituito uno specifico meccanismo informativo sui quantitativi importati dai diversi Paesi esenti dal divieto, al fine di vigilare sull’effettiva assenza di triangolazioni abusive all’interno dell’UE.
Le altre misure introdotte nel “sesto pacchetto”
Il “sesto pacchetto” di sanzioni alla Russia comprende anche alcune modifiche delle misure restrittive precedentemente stabilite, nonché l’introduzione di nuovi divieti nella prestazione di servizi a controparti russe.
In particolare, è stato previsto un generale divieto di prestare verso il governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta, di assistenza contabile, di auditing, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni. Sono, tuttavia, fatte salve le obbligazioni derivanti da un contratto concluso in precedenza al 4 giugno 2022, purché adempiute entro il 5 luglio 2022.
Occorre, inoltre, evidenziare come sia in ogni caso possibile fornire i servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario o fornire la propria attività nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro. Sono quindi fatte salve le operazioni di consulenza fiscale prestate verso le imprese stabilite in Russia controllate da soggetti europei.
Di particolare importanza è, inoltre, l’aggiunta tra i prodotti “quasi dual-use”, ritenuti come strategici per la crescita militare russa, di numerosi prodotti chimici, come, per esempio, il benzile, l’arsenico, il nitrometano o l’isopropanolo, ora esplicitamente elencati nell’all. VII del Reg. UE 833/2014. Tali prodotti non sono, pertanto, più liberamente esportabili in Russia.
L’elenco delle banche escluse dal circuito di messaggistica interbancaria internazionale SWIFT è stato inoltre integrato con diversi istituti di credito, così come sono state aggiunte nuove persone fisiche tra i divieti soggettivi, ampliando la black list dei soggetti vicini al governo della Federazione russa rispetto ai quali è vietato ogni collegamento, nonché nuovi divieti di prestazione di servizi bancari e finanziari verso soggetti russi.
Cessione dei crediti: nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate
I decreti “Sostegni-ter” e “Aiuti” hanno ulteriormente sovvertito le modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi: con il provvedimento del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle modifiche apportate dai citati decreti, modifica il provvedimento del 3 febbraio scorso che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.
L’articolo 121 del DL n. 34/2020 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente: con il provvedimento del 10 giugno 2022 prot. n. 202205, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle modifiche apportate dai i decreti legge n. 4/2022 e n. 50/2022, modifica il provvedimento del 3 febbraio scorso che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.
Provvedimento 3 febbraio 2022
Si rammenta che il provvedimento Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 recepiva, in primo luogo, le novità sulle opzioni per le detrazioni degli interventi edilizi, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 234/2021) e, in particolare:
- la riduzione della percentuale di detrazione del bonus facciate, che passa dal 90% al 60%;
- la mancata proroga della detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che possono quindi beneficiare solo del 110% se eseguiti congiuntamente al Superbonus come interventi trainati;
- l’abrogazione delle misure del DL n. 157/2021 e il conseguente obbligo del visto di conformità per tutte le opzioni che interessano gli interventi edilizi, con esclusione delle opere classificate come attività di “edilizia libera” e degli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus;
- l’introduzione della detrazione al 75% per lavori di rimozione delle barriere architettoniche.
Lo stesso provvedimento recepiva le novità sui limiti alla cedibilità dei crediti relativi alle detrazioni edilizie introdotte dal decreto “Sostegni-ter” (DL n. 4/2022) prevedendo, a pena di nullità, che:
- nel caso di opzione per lo sconto, il fornitore che ha acquistato il credito possa effettuare una sola ulteriore cessione del credito stesso;
- nel caso di opzione per la cessione del credito, il cessionario non possa ulteriormente cedere il credito stesso;
- i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative previste dal DL “Rilancio”, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Provvedimento 10 giugno 2022
Partendo dalle modifiche introdotte dal DL n. 4/2022 convertito in legge (art. 28), viene prevista la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia: viene, inoltre, stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. Infatti, a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
In tema di ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, viene riscritto integralmente il punto 6 del provvedimento dello scorso febbraio.
Si stabilisce che in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
- i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari potranno effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
- se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
- i soggetti “qualificati”, cioè le banche, le società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato” è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma consentiranno di comunicare tali cessioni a partire dal prossimo 15 luglio;
- con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del DL “Sostegni-ter” convertito, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti “qualificati”, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti “qualificati”;
- la comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa Piattaforma;
- i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione attraverso la Piattaforma. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale;
- le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate all’Agenzia entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (risoluzione n. 21/2022);
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni fissate dall’articolo 121, comma 1, del decreto “Rilancio” e dall’articolo 28, comma 2, del DL “Sostegni-ter” sono nulli.
Successivamente il DL n. 50/2022 (art. 14) ha nuovamente modificato l’articolo 121 del DL “Rilancio”, prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Il provvedimento in commento cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione”, poi, aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tali comunicazioni, sottolinea il documento di prassi, possono essere annullate o sostituite entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.
Nell’ambito soggettivo, il provvedimento precisa che i cessionari e i fornitori devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, opportunamente aggiornata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.