Circolare per i Clienti n. 1 del 07/06/2023

Gentili Clienti,

Come ogni anno di questo periodo, siamo nel pieno degli adempimenti e delle scadenze fiscali.

In questi giorni, siete stati (o sarete) contattati dalla segreteria dello studio per programmare la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione e l’invio dei modelli dichiarativi e dei bilanci chiusi al 31/12/2022 (questi ultimi solo per le società di capitali quali S.r.l., S.p.A., Cooperative, ecc.).

A tal proposito Vi invito a preparare la seguente documentazione:

  • Estratti conto bancari di tutti i rapporti in essere dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
  • Prima nota di cassa e banca periodo 01/01/2022 – 31/12/2022;
  • Carnet di assegni bancari (se utilizzati);
  • Fatture ricevute da soggetti in regime forfettario;
  • Ogni altra documentazione contabile utile e necessaria.

Ovviamente, per chi ha già consegnato quanto sopra richiesto, non dovrà tenere conto della suddetta richiesta.

Inoltre, per garantire il regolare svolgimento del lavoro propedeutico alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dei bilanci, lo studio osserverà, per il periodo estivo (fino al 30 settembre) il seguente orario di ricevimento:

  • Martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00. È preferibile fissare un appuntamento in anticipo per evitare tempi di attesa.

Infine, considerata l’enorme mole di lavoro da sviluppare e per garantire la giusta organizzazione del lavoro interno, le richieste di emissione fatture elettroniche saranno evase nelle giornate di martedì e giovedì. Con la preghiera, per tutti i clienti, di evitare richieste con procedure di urgenza che creano disservizi e ritardi.

Confidando nella Vs comprensione ed educazione auguro a tutti una buona giornata.

Circolare per i clienti del 30.12.2022

Bonus imprese energivore, come verificare l’incremento dei costi

Una nuova Risposta del Fisco spiega come calcolare il prezzo unitario dei combustibili necessario per la verifica del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata (Risp. AE 27 dicembre 2022 n. 595).

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese energivore in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022 (art. 4 DL 17/2022). L’agevolazione in parola spetta a condizione che i costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre del 2019.

Nel caso di specie, i dubbi interpretativi dell’istante, una società iscritta per l’anno 2022 all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riguardano il calcolo del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica, necessario ai fini della verifica del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata. I predetti dubbi scaturiscono dalla circostanza che, attraverso la reazione del combustibile utilizzato dalla società, lo zolfo, si originano contestualmente e contemporaneamente acido solforico e calore ”captato sotto forma di vapore, il quale viene poi utilizzato tal quale per altri processi produttivi o immesso in due turbogeneratori dove avviene così la produzione di energia elettrica”. Per il Fisco, la determinazione del prezzo unitario dei combustibili deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo:

  • come parametro iniziale(I trimestre 2019), il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata;
  • come parametro finale(I trimestre 2022) il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.

Nel caso di specie, il contribuente dovrà individuare un criterio che consenta di quantificare correttamente la quota parte dello zolfo che genera il vapore immesso nei turbogeneratori dove avviene la produzione di energia elettrica e, quindi, determinare in modo puntuale la variazione del prezzo unitario – tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022 – dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la sola produzione di energia elettrica.

Risp. AE 27 dicembre 2022 n. 595

 

 

Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas: aggiornati i modelli

L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale. Il quadro X non è stato riproposto, pertanto il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere effettuato attraverso un unico quadro (Circ. AD 22 dicembre 2022 n. 43/D).

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha aggiornato, per l’anno d’imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale da presentare entro marzo 2023. Si segnalano di seguito le novità introdotte nei modelli.

Il quadro X non è stato riproposto, pertanto il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l’energia elettrica e il quadro L per il gas naturale.

Inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell’accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi (Q6 per l’energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale) per l’indicazione del credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022. La compilazione dei suddetti campi è obbligatoria, pertanto se il dichiarante non ha somme a credito da esporre, deve inserire nel campo il valore zero. L’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto è la via prioritaria di utilizzo del credito stesso; il rimborso può avvenire solo in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario.

L’adempimento dichiarativo deve essere assolto in via telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, con la tecnologia basata su Web Service, secondo due distinti canali: System to System (S2S) e User to System (U2S). Per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S è indispensabile l’acquisizione del profilo sottoscrittore, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU) (Circ. AD 4 febbraio 2022 n. 6/D, Nota 1° luglio 2021 n. 224818).

Per le linee guida sul Web Service si rimanda al sito dell’Agenzia delle dogane, al percorso Home > Servizi digitali > Web service; per eventuali problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità può essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza.

È, inoltre, attivo il servizio di assistenza specialistica h24 per le dichiarazioni annuali dell’energia elettrica e del gas naturale 2021, accessibile tramite il numero verde 800 128417.

Circ. AD 22 dicembre 2022 n. 43/D

 

Interventi su condomìni: cosa cambia nella comunicazione all’anagrafe tributaria

L’AE ha modificato le specifiche tecniche in tema di comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali (Provv. AE 20 dicembre 2022 n. 470370).

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 470370 del 21 dicembre 2022, ha modificato le specifiche tecniche approvate con il Provv. AE 14 febbraio 2022 n. 46900 riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali di edifici residenziali. Pertanto, a partire dalle informazioni relative all’anno 2022, le comunicazioni di cui al Provv. AE 27 gennaio 2017 n. 19969 (precedentemente modificate con i Provv. AE 6 febbraio 2018 n. 30383, 6 febbraio 2019 n. 28213, 20 dicembre 2019 n. 1432213, 19 febbraio 2021 n. 49885 e 14 febbraio 2022 n. 46900) sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.

Le specifiche tecniche del provvedimento in commento, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni per consentire una miglior compilazione della dichiarazione precompilata e per recepire le modifiche normative introdotte dagli artt. 119-ter e 121 DL 34/2020.

È stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per la nuova tipologia d’intervento direttamente finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’art. 119-ter DL 34/2020, introdotto dalla legge di Bilancio 2022. Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

Si ricorda che i soggetti obbligati alla comunicazione sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento; essi devono trasmettere all’anagrafe tributaria la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento nonché le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

 

Invio telematico spese sanitarie anche per gli ottici

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 465446 del 16 dicembre 2022, ha definito le modalità di utilizzo dei dati delle spese sanitarie degli ottici per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2022, in recepimento delle nuove indicazioni del DM MEF 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.

Si ricorda che il DM MEF 28 novembre 2022 ha inserito, dopo l’art. 1 c. 1 lett. f) DM MEF 1° settembre 2016, la lett. g), stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lett. f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” sono tenuti, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, ad inviare al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.

Con il provvedimento in commento, sono confermate le modalità di accesso ai dati aggregati, la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia, la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (Provv. AE 6 maggio 2019 n. 115304Provv. AE 23 dicembre 2019 n. 1432437 e Provv. AE 30 settembre 2021 n. 249936).

Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal Provv. AE 16 ottobre 2020 n. 329676.

Il provvedimento contiene l’elenco delle tipologie di spesa, tra cui si ricordano:

  • ticketper acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci;
  • dispositivi medicicon marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie;
  • spese agevolabili a particolari condizioni (es. protesi, cure termali, chirurgia/medicina estetica).

Provv. AE 16 dicembre 2022 n. 465446

 

Al via la registrazione online dei contratti di comodato

Debutta il 20 dicembre il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente di inviare telematicamente la richiesta di registrazione dei contratti di comodato attraverso il modello appositamente approvato. La novità verrà progressivamente estesa alla registrazione di tutti gli atti privati.

Anche la richiesta di registrazione del contratto di comodato potrà ora essere inoltrata online, senza più la necessità di recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. La novità è resa possibile da un nuovo servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 dicembre.

Ai fini della registrazione online si dovrà utilizzare l’apposito modello “Registrazione di atto privato” (“Rap”), approvato dal Direttore delle Entrate. Un prossimo provvedimento approverà le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto di controllo.

Per richiedere la registrazione in via telematica occorre indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari, e, precisamente, la tipologia di contratto (se gratuito), i dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto;
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Secondo quanto anticipato dal Fisco, la novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come per esempio i preliminari di compravendita.

Com. stampa AE 19 dicembre 2022

Prov. AE 16 dicembre 2022 n. 465502

 

Tasso di interesse legale 2023: aumento record al 5%

Il MEF comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è pari al 5% annuo (DM 13 dicembre 2022).


Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 5% annuo.

Questa la decisione comunicata dal MEF, con Decreto 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022 n. 292. Molteplici sono le ricadute sul piano fiscale e contributivo, tra cui un considerevole aumento delle somme da pagare in caso di ravvedimento operoso.

Saggio degli interessi legali: come viene determinato?

Il saggio degli interessi legali è determinato con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce (art. 1284 c.c.).

La misura può essere modificata annualmente, sulla base:

  1. del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Statodi durata non superiore a 12 mesi;
  2. del tasso di inflazioneregistrato nell’anno.

Se entro il 15 dicembre non è fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto.

L’inflazione causa un tasso record per il 2023

Proprio a causa dell’inflazione registrata in questi mesi, la misura del saggio degli interessi legali passa dall’1,25% del 2022 al 5% a partire dal 1° gennaio 2023.
Attenzione al ravvedimento operoso

È possibile correggere le irregolarità in materia di ritenute IRPEF sia con riguardo alla mancata trattenuta sia al mancato versamento.
In tal caso, le sanzioni sono dovute in misura ridotta, con un abbattimento che varia in base alla tempestività della regolarizzazione.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento, insieme alla sanzione, degli interessi legali determinati in base ai giorni di ritardo.
Per l’annualità 2022 il tasso degli interessi legali è pari all’1,25% annuo. Dal 1° gennaio 2023, invece, lo stesso sarà pari al 5% annuo.
L’importo della sanzione è esposto nel modello F24 con il codice 8906, mentre gli interessi si sommano al tributo sotto lo stesso codice.
Il ravvedimento non è ammesso quando al contribuente sia stato notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento.

Decreto MEF 13 dicembre 2022
Art. 1284 c.c.

 

Articoli d’autore

Pubblicata la Manovra 2023: sintesi dei provvedimenti principali

La legge di bilancio 2023, pubblicata in GU, contiene sostanziali novità per professionisti e imprese: riduzione della pressione fiscale, misure per sostenere la crescita delle imprese, finanziamenti e proroghe dei principali tax credit. Le misure della Manovra contro il caro energia e a sostegno delle imprese e dei professionisti per la ripartita del Paese (L. 197/2022).

Le misure sono molteplici, ma certamente considerati i 21 miliardi della Manovra destinati a contrastare il caro-energia quelle su questo fronte hanno un posto sul podio: dal taglio degli oneri impropri delle bollette, al bonus sociale sulle bollette per chi ha un Isee fino a 15mila euro, la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto al 5% e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023; ma anche l’estensione della riduzione IVA anche al settore del teleriscaldamento. In tema di contributo di solidarietà si modifica il comma 1 e l’art. 37 DL 21/2022 e cambia anche il regime del contributo dovuto per l’anno 2022.

Le altre misure prevedono importanti novità per le imprese e i professionisti. Ecco, la seconda parte, delle principali misure destinata a queste categorie, così come illustrate nel Dossier del Servizi Studi del testo della legge di bilancio 2023 (AS 442).

 

Riduzione della pressione fiscale

Regime forfettario (comma 54): confermata a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario (tassazione al 15% con imposta sostitutiva) e, al contempo, prevista la fuoriuscita immediata del regime agevolato per chi matura compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro – dunque, non si dovrà più aspettare l’anno fiscale seguente. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente

Flat tax incrementale: si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone

fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta incrementale al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.

La nuova tassa piatta è destinata ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà nella misura del 15% sulle variazioni di reddito (superiori al 5%) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Chi rientra in tale regime ne sarà influenzato sia nella determinazione dei requisiti reddituali validi per il riconoscimento di benefici fiscali che per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024;

Regime fiscale delle mance (comma 58-62): le mance sono qualificati come redditi da lavoro dipendente nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive; verranno tassate con un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%. La norma individua, inoltre, il regime giuridico e l’ambito applicativo.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

▪ entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;

▪ ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50 mila euro (comma 62);

▪ salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Premi ai dipendenti: si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nell’anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;

Plastic tax e sugar tax: si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) istitutive delle sugar tax e plastic tax.

Commercio al dettaglio (commi da 65 a 71): novità prevista per le imprese la possibilità di dedurre l’ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%. Perimetro applicativo:

– la misura riguarda le attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai relativi codici ATECO;

– la speciale deducibilità si applica per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.

Il comma 67 chiarisce che l’applicabilità della norma alle imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo (art. 117 TUIR), queste imprese possono avvalersi della speciale deduzione in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Notai e pubblici ufficiali (comma 71): si modificano le disposizioni della legge di stabilità 2014 relative agli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, al fine di semplificare le procedure.

Applicazione Iva ridotta: alcune disposizioni riguardano la riduzione dell’aliquota iva e, precisamente: si conferma l’applicazione dell’IVA ridotta al 5% (invece del 10%) ai prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l’infanzia (comma 72); s’introduce l’IVA ridotta al 10% per la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22% (comma 73);

Misure per la prima casa (comma 74 e 75): si rifinanzia con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo garanzia per la prima casa per l’anno 2023, e si proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina del Fondo Gasparrini previsto per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa con ampliamento della relativa platea; proroga al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa e al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36 .

Detrazione IVA imprese costruttrici (comma 76): si potrà detrarre dall’Irpef il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali (classe energetica A o B) ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Esenzione Redditi terreni (comma 80): si estende all’anno 2023 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione IMU (81): Si prevede l’esenzione dall’IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

 

Manovra: le disposizioni in materia di entrate

Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscali (commi 84-86): si prevede di ripristinare alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

Utili di fonte estera (commi 87-95): chinell’ambito di attività di impresa, detiene partecipazioni in società-enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, potrà affrancare o rimpatriare, pagando un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Con l’esercizio dell’opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.

Plusvalenze realizzate da soggetti esteri (commi 96-99): in prima battuta si è disposto l’assoggettamento a imposizione in Italia per le plusvalenze derivantiper i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società-enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia. Durante l’iter, si è disposto anche che:

– gli immobili merce e quelli strumentali siano esclusi dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni;

– escluse dall’imposizione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Assegnazione agevolata ai soci (commi 100-105): previste agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. L’agevolazione è prevista per le relative trasformazioni societarie.

Estromissione dei beni (comma 106) le disposizioni che consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, potranno applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

I termini per il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023

Rivalutazione (107-109): nel computo di plusvalenze minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, si ha facoltà di assumere il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, pagando un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Sono, inoltre, estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione. In tale ambitol’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 14% al 16%. Il termine di decorrenza della rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione è posticipato al 15 novembre 2023 entro tale data dovrà essere redatta la relativa perizia giurata di stima.

Agevolazione piccola proprietà contadina (110) e fondi rustici (comma 111): si prevede l’applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere da under 40 iscritti “alla previdenza” entro 24 mesi come coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si dispongono anche agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici

Giochi: si prorogano, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, alcune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.

Criptoattività (comma 126-147): sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisichea tal fine viene introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” (lettera c-sexies) costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati con operazioni correlate alle cripto-attività, e viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all’entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all’art. 65 TUIR.

Potrà regolarizzazione la propria posizione chi non hanno indicato la detenzione delle cripto-attività e i relativi redditi, con la presentazione di un “istanza di emersione”.

Partite iva (commi 148-150): viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e- all’operatività delle partite IVA ed eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali (comma 151): si prevedono obblighi comunicativi, per i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), presenti nel territorio dello Stato.

Cessione di crediti IVA inesistenti (art.152): viene disciplinata la responsabilità di cessionario o committente in tale ipotesi, nei casi in cui il cessionario applichi l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o, comunque, non soggette a imposta. Si prevede una responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre “solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”. In tal caso si applica la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione fra 250 euro e 10.000 euro.

Occupazione del suolo pubblico settore ristorazione (comma 815): proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

Finanziamenti e altre misure fiscali

Mezzogiorno: i commi 265-266 prorogano fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, i commi 268-269 prevedono che si estenda all’esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il tax credit per le spese d’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari del Mezzogiorno, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 2024.

ZES (comma 267): proroga a tutto il 2023 anche per gli investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) e si estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Riversamento tax credit R&S (commi 271-272): proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 dei termini per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (art. 5 c.9, primo periodo, DL 146/2021). Cambia la disciplina delle certificazioni per attestare la qualificazione dei propri investimenti, prevedendo che esse possano essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.

Errori contabili (commi 273-275): si prevede che l’estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.

Imprese minori (comma 276): s’innalza la soglia di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata e, precisamente, da 400 mila a 500 mila euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700 mila a 800 mila euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Rifinanziamenti: al titolo I capo V del DDL di bilancio troviamo alcune misure per favorire la crescita e gli investimenti, tra cui la nuova dotazione finanziaria segnaliamo i contratti di sviluppo, Fondo a sostegno delle filiere produttive del made in Italy e il Fondo garanzia PMI (che resterà operativo fino al 31/12/2023; Fondo Green New Deal (art.1, c.85 legge di bilancio 2020) per la copertura delle garanzie concesse da SACE SpA; Fondo per la crescita sostenibile (art. 23 DL 83/2012); Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla L. 178/2020.

Nuova Sabatini (commi 414-416): nuova dote per l’agevolazione: 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a incremento delle risorse stanziate dall’art. 2 DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Arriva anche la proroga di sei mesi del termine per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi: Il comma 423 proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 c.1057 L. 178/2020) a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito di imposta quotazione PMI (comma 395): proroga al 31 dicembre 2023 del tax credit, istituito dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e aumento dell’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro;

Tax credit materiali riciclati (commi 685-690): si rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024, il credito d’imposta, nella misura del 36%o delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019);

Imprese assicurative (comma 264): a decorrere dal 2023 si eleva allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative.

 

Disponibili le bozze dei modelli dichiarativi 2023

L’Agenzia delle Entrate pubblica le bozze dei modelli e delle istruzioni dei modelli REDDITI 2023: di rilievo nei modelli 730 e Redditi persone fisiche la riconferma di Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, Enti e Società debuttano i crediti d’imposta per sostenere imprese e operatori economici nell’acquisto di gas e prodotti energetici.

Premessa

Nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (REDDITI PF 2023) per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito;
  • la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia.

Rimodulazione scaglioni di reddito IRPEF

IRPEF 2022: le nuove aliquote

Scaglioni IRPEF 2022 Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro 23%
da 15.001 fino a 28.000 euro 25%
da 28.000 fino a 50.000 euro 35%
da 50.000 in poi 43%

Ridefinizione detrazioni redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati

IRPEF 2022: detrazioni per i lavoratori dipendenti

REDDITO Importo della detrazione
Fino a 15mila 1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000 1.910+1.190*(28.000-reddito)/13.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000 1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.000 0

 

IRPEF 2022: detrazioni per redditi da pensione

REDDITO Importo della detrazione
Fino a 8.500 1.955 (non inferiore a 713 )
Oltre 8.500 fino a 28.000 700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000 700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000)
Oltre 50.000 0

 

IRPEF 2022: detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO Importo della detrazione
Fino a 5.500 1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000 500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500)
Oltre 28.000 fino a 50.000 500 * (50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.000 0

Vengono previste ulteriori detrazioni per le varie categorie come segue:

  • lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 l’importo della detrazione si incrementa di 65 euro
  • pensionati da 25.000 a 29.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro
  • lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro

Inoltre va precisato che i lavoratori dipendenti con redditi sotto i 28.000 euro e in particolare:

  • per redditi non superiori a 15.000 euro continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro;
  • per chi risulta nella fascia di redditi tra i 15.000 e i 28.000 euro continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di 1.200 euro a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda:
    • detrazioni per i carichi di famiglia;
    • detrazioni per i redditi da lavoro;
    • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
    • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Detrazioni per carichi di famiglia

L’assegno unico in vigore dal primo marzo 2022 sostituisce diverse misure quali bonus bebè, premio mamma domani, assegni familiari e detrazioni per carichi di famiglia che vengono assorbiti in tutto o in parte dall’assegno unico figli a carico: lo strumento universale però si applica solo ai figli e solo fino ai 21 anni di età. Ciò significa che alcune detrazioni per carichi di famiglia resteranno in vigore ancora.

L’assegno unico universale va riferito ai figli e quindi per il coniuge restano vigenti tanto l’assegno familiare per coniuge a carico che le detrazioni.

La detrazione spettante per il coniuge a carico rimane commisurata al reddito, e nello specifico è pari a:

  • 800 euro se il reddito complessivo annuo è pari o inferiore a 15.000 euro;
  • 690 euro se il reddito complessivo annuo è sopra15.000 euro e fino a 40.000 euro;
  • 690 euro se il reddito complessivo annuo è superiore a 40.000 euro ma non superiore a 80.000 euro.

Per la fascia sopra 40.000 e fino a 80.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Per la fascia sopra 15.000 e fino a 40.000 euro, la detrazione da 690 euro è incrementata di una ulteriore detrazione in misura pari a:

  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro e fino a 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro e fino a 34.700 euro;
  • 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro e fino a 35.000 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro e fino a 35.200 euro.

Da marzo 2022 non spettano le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età che rimangono fruibili solamente per figli sopra i 21 anni, purché a carico fiscalmente: per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio nulla cambia rispetto al 2021 e quindi detrazioni fruibili per tutti i familiari a carico mentre dal 1° marzo al 31 dicembre assegno universale per i figli fino a 21 anni, detrazioni fiscali classiche per gli altri.

Va ricordato che la detrazione è pari a 950 euro, ma solo quella teorica: quella spettante si calcola per la parte che corrisponde al rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Questo per un solo figlio, altrimenti si deve aggiungere 15.000 euro ai 95.000 prima citati, portando la detrazione alla parte corrispondente al rapporto tra 110.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 110.000 euro.

Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

Le novità del modello REDDITI SP/SC e IRAP

Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all’esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell’imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

 

Aiuti-Quater, approvato dal Senato il disegno di legge

L’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modifiche, del ddl n. 345, di conversione del decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica. Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento è, dunque, passato all’esame della Camera. Vediamo i provvedimenti principali.

È stato approvato, con voto di fiducia e con modificazioni al testo del DL 176/2022, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Dal Dossier del Servizio Studi del 20 novembre 2022 abbiamo individuato le novità introdotte nel testo del DDL rispetto al quello del decreto Aiuti-quater e evidenziato l’impatto sulle discipline interessate dalle norme “aggiunte” al provvedimento.

Ecco come cambia il Superbonus

Per prima cosa, vogliamo fare il punto sul Superbonus dopo le disposizioni inserite nel testo approvato e licenziato dalla Commissione. Il primo aspetto che emerge con l’approvazione del testo del DDL del decreto Aiuti-quater è la soppressione nell’articolo 9 rubricato Superbonus della norma che disponeva il vincolo della presentazione della Cilas. Più specificatamente “cade” con tale soppressione ogni possibile riferimento temporale e, dunque, il vincolo alla presentazione al 25 novembre 2022 della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’adozione al 24 novembre 2022 della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori; nonché, quello relativo alla presentazione al 25 novembre 2022 dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Tali elementi che consentivano di derogare all’applicazione della riduzione del Superbonus al 90% sono divenuti “con modifica” oggetto di una specifica norma all’interno della Manovra di fine anno.

Ecco, dunque, qual è il testo il quadro del Superbonus in base alle norme del DDL approvato, secondo quanto riportato nel Dossier del Servizio Studi del 20 novembre 2022.

Il nuovo articolo 9 del DDL approvato, apportando alcune modifiche al DL 34/2020, provvede a:

  • ridurre dal 2023 la percentuale della detrazione per gli interventi agevolabili con il Superbonus, portandola dal 110 al 90%
  • prorogare al 31 marzo 2023 (in luogo del 31/12/2022) il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • riconoscere la detrazione nella misura del 90% per tutto il 2023 per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi su unità immobiliari, se si verificano le seguenti condizioni:
  • il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente ha un reddito di riferimento, calcolato secondo il nuovo comma 8-bis.1 del DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro.
  • riconoscere fino al 2025 l’agevolazione del 110% ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
  • disporre la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro;
  • riconoscere, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, la possibilità di ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

In sede referente, sono state inserite due importanti novità:

  • la prima (comma 4-bis), grazie alla quale si prevede un maggior numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte (in luogo di due) nei confronti di soggetti qualificati – ossia banche, intermediari e assicurazioni. Tali disposizioni si applicano (comma 4-ter) anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
  • la seconda (comma 4-quater), prevede, per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus, che SACE possa concedere garanzie (art. 15 DL 50/2022)in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e realizzano interventi previsti dall’art. 119 DL 34/2020 (Superbonus 110%).

Circolare per i clienti del 15.10.2022

Bonus facciate: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “l’Agenzia informa”, è stata pubblicata la guida sul bonus facciate aggiornata a settembre 2022. La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 (mentre era pari al 90% per le spese degli anni 2020 e 2021) e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.

La proroga del bonus facciate (art. 1 c. 219 – 224 L. 160/2019), prevista dalla Legge di Bilancio 2022, termina il 31 dicembre 2022. La guida Agenzia delle Entrate, aggiornata a settembre 2022, fornisce le indicazioni utili per richiederlo correttamente, illustrando modalità e adempimenti.

Il bonus consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) ed è concesso quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B (come individuate dal DM 2 aprile 1968) o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 (mentre era pari al 90% per le spese degli anni 2020 e 2021). Essa va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il bonus può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

L’AE sottolinea che le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del bonus solo per le spese sostenute nel 2022. Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, l’AE ricorda che è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In questi casi, dal 12 novembre 2021, il contribuente ha l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sostenute.

La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

 

Guida AE 1° settembre 2022

  • Sanzioni irrogate alla società estinta e limiti alla trasmissibilità

Le sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme tributarie a una società di capitali, poi estinta, entro quali limiti sono trasmesse ai soci e al liquidatore? Una pronuncia di merito interviene sul punto.

 

A seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, in via generale si verifica un fenomeno di tipo successorio in cui le obbligazioni passive si trasmettono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

La fattispecie in esame, in particolare, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 2495 c.c., applicandosi la norma che prevede l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi (art. 8 D.Lgs. 472/97).

Se infatti è legittimo l’atto di accertamento emesso nei confronti di una società cessata e cancellata dal Registro e quindi notificato al liquidatore (considerato che, la società sopravvive per il periodo di cinque anni successivi alla cancellazione), decorso questo lasso di tempo interviene il regime successorio in capo ai soci, che rispondono dei debiti societari nei limiti di quanto ottenuto dalla procedura liquidatoria.

 

CTR Liguria 18 luglio 2022 n. 621

Articoli d’autore

Responsabilità solidale nei bonus edilizi: nozioni di dolo e colpa grave

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi fornisce i chiarimenti in merito alla nuova responsabilità solidale per dolo e colpa grave. Inoltre, il Fisco ha successivamente aggiornato la circolare in merito alle condizioni per fruire del Superbonus per le unifamiliari (Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E).

Con la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E sono state fornite importanti precisazioni sulla nuova responsabilità solidale per dolo e colpa grave. Aggiornata inoltre la circolare dopo la sua pubblicazione con la precisazione che le unifamiliari possono fruire del Superbonus anche per le spese sostenute entro dicembre 2022 se al 30 settembre sono stati effettuati (e non anche pagati) lavori pari al 30%.

Responsabilità solidale prima delle modifiche introdotte dal Decreto aiuti bis

Per quanto riguarda le forme di responsabilità dei fornitori e dei cessionari dei crediti d’imposta, le stesse sono disciplinate dai c. 4 e 6 art. 121 Decreto Rilancio. Nella versione dei citati commi vigente prima della conversione in legge del Decreto Aiuti-bis, i fornitori e i cessionari rispondevano:

  • per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo acquistato;
  • in caso di concorso nella violazione; in particolare, in quest’ultima ipotesi, oltre all’applicazione dell’ 9 c. 1 D.Lgs. 472/97, sussisteva la responsabilità in solido del fornitore che aveva applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.

Quest’ultima responsabilità operava sempre indifferentemente in caso di dolo o colpa (non distinguendo tra colpa lieve e colpa grave) ed era esclusa solo nelle ipotesi di assenza di colpa e quindi di errore incolpevole.

Principi fiscali generali sulla responsabilità solidale

Ebbene come indicato dalla Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave (previste dal Decreto aiuti bis), occorre fare riferimento al D.Lgs. 472/97, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e ai chiarimenti già forniti con la Circ. AE 10 luglio 1998 n. 180. Quest’ultimo provvedimento precisa che:

  • la condotta è dolosa quando la violazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento;
  • la condotta è colposa quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari;
  • il concorso nella violazione in materia tributaria avviene quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

In linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.

Nuove ipotesi di dolo e colpo grave introdotte dal Decreto aiuti bis

Oltre alle citate indicazioni, si precisa che in sede di conversione del Decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato art. 121 e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Invero, a seguito di tale modifica, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’art. 121 c. 6 DL 34/2020 (nuova formulazione), con la nuova Circolare, il Fisco identifica:

  • il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenzadel credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso o qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenzarichiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

Alla luce dei nuovi chiarimenti del Fisco, quindi, l’ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all’acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. 35 42 D.Lgs. 231/2007, in violazione dell’art. 122-bis Decreto Rilancio. In particolare, ciò si verifica quando il credito è acquistato nonostante:

  • l’operazionesia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto sospetta ai sensi del richiamato  35;
  • il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi del citato  42.

Importanza degli aspetti temporali

Con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’art. 121 Decreto Rilancio sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste, precisa il Fisco che la limitazione della responsabilità suddetta, a condizione che, nel rispetto delle previsioni di legge, siano stati acquisiti i citati documenti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, opera:

  • ab origine, per i crediti d’imposta sorti ai sensi dell’ 119 Decreto Rilancio(Superbonus), per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;
  • dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal comma 1-ter dell’ 121 Decreto Rilancio(in vigore dal 12 novembre 2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi.

Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista dal c. 1-ter dell’art. 121 (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni), limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.

Con riferimento, inoltre, alle opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, per i quali il comma 1-ter dell’art. 121 Decreto Rilancio esclude – fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate – l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, attesa la ratio agevolativa della norma in commento, il Fisco ritiene che la presenza della richiamata documentazione attenui la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione; sicché, tali effetti possono operare anche in relazione ai crediti per i quali il citato art. 121 c. 1-ter non pone un obbligo al rilascio della predetta documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione, a condizione che il fornitore cedente la acquisisca «ora per allora».

La limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso in violazione per i fornitori opera anche per il general contractor che effettua lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 Decreto Rilancio.

Superbonus unifamiliari: le nuove modifiche del fisco

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E nella parte che tratta la proroga temporale per le unifamiliari. La prima versione della circolare prevedeva due condizioni per accedere alla proroga: pagamento dei lavori; lavori effettivamente eseguiti. Condizioni, tuttavia, non previste dalla norma che parla solo di interventi eseguiti.

Invero è possibile fruire del Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari al 30%. Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo (cfr. Risposta Interrogazione parlamentare 21 giugno 2022 n. 5-08270).

In sintesi, con la nuova versione, l’Agenzia delle Entrate, resasi conto dell’errore, precisa che per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento.

 

Come rimediare a errori e ritardi della comunicazione dei bonus edilizi

L’Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per la correzione degli errori relativi all’indicazione dei dati nella comunicazione. È possibile utilizzare la remissione in bonis per inviare entro il 30 novembre 2022 la comunicazione dell’opzione, il cui termine è scaduto il 29 aprile.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022 n. 33/E fornisce i chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione

L’art. 121 del decreto Rilancio dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi edilizi (ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. Premesso ciò, il Fisco fornisce alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.

  1. a) Errore nella compilazione del modello inviato.

In tal caso, nella Circolare viene precisato che è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata. Quindi, precisa il Fisco:

  • se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma. Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata;
  • tuttavia, il beneficiario della detrazione non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma, ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere unanuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.
  1. b) Errori formali o omissioni relativi ai dati della Comunicazione

Trattasi di errori che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale. Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione: nel frontespizio; recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista ecc. In tal caso, nonostante i citati errori, se nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Il tal caso il cedente (beneficiario, l’amministratore di condominio o l’intermediario) dovrà segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti.

Oltre a ciò, nell’ambito degli errori formali, il Fisco considera tali quelli riguardanti:

  • il SAL, cioè la mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo descritto. Per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SALa cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione. Analogamente, dovranno essere segnalati i casi in cui, a fronte di una Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle comunicazioni successive sia stata omessa l’indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima Comunicazione;
  • importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, cioè nel caso in cui sia stata indicata una spesainferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare, come illustrato precedentemente, un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto. Diversamente, qualora gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale (in tal caso sarà gestito secondo la procedura ivi indicata).
  1. c) Errore sostanziale o omissioni relativi a dati della Comunicazione

Trattasi di errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente). Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa

La rimessione in bonis

In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente. Invero, secondo quanto riportato dalla citata Circolare, la remissione in bonis è ammessa purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanzialiper usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerentecon l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controlloin ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minimadella sanzione prevista.

Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione (per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

In conclusione:

  • chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre;
  • chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni.

Circolare per i clienti del 15.06.2022

Fondo di garanzia paneuropeo: disco verde alla proroga

La Commissione ha dato il via libera alla proroga alla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese fino al 31 dicembre 2022 (Com. Stampa Commissione UE 14 giugno 2022).

Nel quadro delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato una proroga del termine entro il quale le banche possono fornire nuovi finanziamenti alle imprese nell’ambito del Fondo di garanzia paneuropeo.

Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, riunisce il sostegno dei 22 Stati membri che hanno deciso di parteciparvi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia).

Il Fondo ha lo scopo di far fronte in modo coordinato al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee, soprattutto piccole e medie, colpite dalla pandemia di coronavirus, fornendo garanzie sugli strumenti di debito e di capitale. Finora il termine entro il quale le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese era il 30 giugno 2022. La proroga fino al 31 dicembre 2022 approvata oggi consentirà alle banche che hanno già firmato accordi con il Gruppo Banca europea per gli investimenti di includere prestiti e altre opzioni di finanziamento nell’ambito della garanzia del Fondo.

 

5 per mille 2021: elenchi degli ammessi e degli esclusi

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi dei destinatari del 5‰ per l’anno finanziario 2021. Dalle preferenze espresse dai contribuenti quasi € 507 milioni per 72.738 enti.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi (vai all’area tematica). L’elenco comprende in totale 72.738 enti, suddivisi per categoria (enti di volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni).

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi € 507milioni agli oltre 72mila enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il volontariato, destinatario di oltre 331 milioni. Il secondo settore è la ricerca sanitaria, premiata con oltre 76milioni, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla ricerca, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso € 66,2 milioni. Seguono i Comuni (€ 14,9 milioni), le associazioni sportive dilettantistiche (15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre 2milioni) e gli enti gestori delle aree protette (€ 609mila).

 

Integrativa IVA entro i termini ordinari di accertamento

È possibile modificare la scelta di utilizzo del credito IVA, a condizione che il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa stessa.

Il tempo a disposizione per presentare la dichiarazione integrativa IVA coincide con i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (di cui all’art. 57 c. 1 DPR 633/72), non potendosi “sfruttare” a tal fine il differimento dei termini per l’accertamento previsto in caso di richiesta di documenti da parte dell’Ufficio a fronte della richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale. Nel dettaglio, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e quella della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Tale differimento rappresenta uno “strumento di controllo“, volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell’ipotesi in cui il contribuente pretestuosamente “temporeggi” nell’ottemperare alla richiesta dell’Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA, con l’obiettivo di far decorrere i termini per l’accertamento.

Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell’Ufficio, la cui applicazione discende dall’adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa. Il differimento in questione non può essere riconosciuto al contribuente che, chiesto un rimborso IVA maturato nel 2013 con la dichiarazione annuale IVA 2014, ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata dall’AE il 1° aprile 2016, solo il 3 luglio 2020.

 

Settore turistico: ok agli aiuti dalla Commissione europea

Approvato il regime italiano da € 60 milioni a sostegno dei settori turistico e termale nel contesto della pandemia Covid-19. Si tratta, in particolare, di un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, esclusi i premi INAIL.

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da € 60 milioni a sostegno dei settori turistico e termale nel contesto della pandemia di coronavirus (art. 4 c. 2 DL 4/2022).

Il regime mira a ridurre i costi del lavoro sostenuti dai datori di lavoro privati attivi nei settori turistico e termale e, in ultima analisi, a preservare e incentivare i livelli di occupazione.

L’aiuto assumerà la forma di un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (ad eccezione di quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i nuovi lavoratori stagionali o assunti a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi a determinate condizioni.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

 

Bonus matrimoni e intrattenimento: al via le domande

Sino al prossimo 23 giugno è possibile presentare le istanze di accesso al contributo a fondo perduto per i settori del wedding (cd. bonus matrimoni), dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering.

Entrano nel vivo i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni-bis (art. 1-ter DL 73/2021) per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotelristoranti e catering (HO.RE.CA). A partire dal 9 al 23 giugno sarà possibile presentare telematicamente all’AE la domanda di accesso utilizzando l’apposito modello e le modalità definite dal Fisco. I contributi sono riconosciuti alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • con sede legaleo operativa in Italia;
  • che nel 2020 hanno subito una riduzionenei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020 (I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza);
  • deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007elencati nelle tabelle A, B, e C dell’ 1 DM 30 dicembre 2021. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

L’invio della domanda dovrà essere effettuato tramite i canali telematici dell’AE o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’AE. La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega. L’istanza deve contenere, tra il resto:

  • l’indicazione del possesso dei requisiti previsti;
  • l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Statoe la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

 

Al via incentivi.gov.it

È on-line il portale che ha l’obiettivo di far conoscere gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli del PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni (DD MISE 27 maggio 2022).

È operativo il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca per gli incentivi finanziati dal MISE, compresi quelli previsti dal PNRR, lanciato dal Ministero allo scopo di far conoscere benefici e agevolazioni al vasto pubblico. In una prossima fase il portale sarà aperto anche alle misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali.

Dall’home page del portale, si può trovare o scegliere l’incentivo seguendo uno dei quattro percorsi:

  • per profilo (aspiranti imprenditori/imprese e professionisti/enti/cittadini);
  • per parola chiave;
  • per categorie di interesse (ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione);
  • esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.

Ciascun incentivo ha la sua scheda sintetica che riassume le informazioni di dettaglio della misura (a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del bando, la tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche e i costi ammessi, l’ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda).

É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti. “Navigando nella piattaforma – prosegue il Ministro – si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del MISE. Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità – conclude Giorgetti – per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.

 

Superammortamento ed eliminazione del bene: quote non dedotte

Nel caso di furto del bene oggetto di investimento, la fuoriuscita dello stesso dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività, proprio perché indipendente dalla scelta del beneficiario, non comporta la rideterminazione del superammortamento. Se, invece, il beneficiario estromette volontariamente il bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Risposta in tema di super ammortamento e l’eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo.

Il Fisco ha chiarito che, nell’ambito del superammortamento, ai fini dell’eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione. Ai fini della rideterminazione del credito d’imposta bisogna dare rilievo alla “volontarietà” dell’atto di fuoriuscita del bene dall’azienda verificatosi nel c.d. “periodo di sorveglianza“.

Inoltre, il Fisco ha chiarito che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.

In altri termini, nel caso di furto del bene oggetto di investimento la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell’agevolazione (art. 1 c. 91 e s. L. 208/2015). Quando, invece, il beneficiario estromette volontariamente il bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte.

 

Prima casa: decadenza se si non trasferisce entro i termini la residenza

Se il contribuente non si trasferisce, entro 18 mesi dall’acquisto del bene, nel Comune dove ha sede l’immobile comprato non può accedere al beneficio prima casa: il principio è valido anche se la casa è in fase di costruzione. 

Il contribuente che non si trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto del bene nel Comune dove ha sede l’immobile comprato non può accedere al beneficio prima casa. È quanto ricordato dalla Corte di Cassazione, la quale ricorda che la regola è valida anche se la casa in questione è in fase di costruzione. La legge, infatti, specifica che la regola riguarda lo spostamento nel nuovo comune di residenza, non nell’abitazione.

Ricorda la Cassazione: «in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette prima casa postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto, altrimenti verificandosi l’inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio».

 

Al via il sesto pacchetto UE di sanzioni alla Russia

Blocco all’import di petrolio russo e divieto di consulenza fiscale verso soggetti russi: queste le principali novità del “sesto pacchetto” di sanzioni. Introdotta la limitazione all’import in UE di petrolio russo, con numerose distinzioni a seconda dei Paesi coinvolti; ampliata la lista di prodotti “quasi dual-use”, vietando l’export di alcuni prodotti chimici. Si segnala poi il nuovo divieto di fornire assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale verso persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia.

 

Il blocco dell’import di petrolio

La misura restrittiva maggiormente discussa all’interno del “sesto pacchetto” riguarda l’importazione del petrolio di origine russa. A partire dal 4 giugno, è vietato per i soggetti europei concludere contratti di fornitura aventi ad oggetto prodotti petroliferi, sia greggi che raffinati, indicati nell’all. XXV del Reg. UE 833/2014. Fino al 5 dicembre 2022 è, tuttavia, ancora possibile per gli operatori continuare a importare petrolio greggio russo in adempimento a contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022, oppure eseguire operazioni di importazione di tali prodotti che siano una tantum, a condizione che l’esecuzione del nuovo contratto sia notificata alla Commissione UE entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo.

In caso di importazioni di petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per effettuare l’importazione è il 5 febbraio 2023. Entro tale data, pertanto, è ancora possibile concludere le importazioni una tantum di combustibili raffinati ed eseguire contratti di fornitura relativi a tali beni, conclusi precedentemente al 4 giugno 2022.

In ogni caso, per l’esecuzione di tali contratti in essere, inerenti sia il petrolio greggio che quello raffinato, è obbligatorio notificare alla Commissione UE l’accordo concluso entro il 24 giugno 2022.

Non sono oggetto delle misure restrittive, invece, le importazioni di petrolio greggio proveniente dagli oleodotti diretti verso l’Unione europea, le quali saranno perfezionabili fino a una successiva pronuncia del Consiglio UE.

Occorre evidenziare come tale esenzione riguardi esclusivamente l’Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Polonia, la Germania e i Paesi Baltici, i quali sono gli unici Paesi UE che dispongono di oleodotti direttamente collegati con la Federazione Russa.

Nel caso in cui uno di tali Stati non abbia nessuno sbocco sul mare e l’importazione del petrolio greggio tramite oleodotto sia per qualsiasi motivo interrotta, tale Paese potrà eccezionalmente derogare il divieto generico di import, acquistando il combustibile anche per via terrestre, al di fuori delle deroghe ordinarie e di quelle specificamente disposte per ogni singolo Paese.

La Commissione UE ha, infatti, previsto ulteriori esenzioni specifiche, stabilendo differenti tempistiche per l’introduzione del blocco all’import di petrolio per Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia, la quale, per esempio, potrà continuare ad importare combustibili russi fino al 31 dicembre 2023.

Le triangolazioni

Sotto un profilo operativo, la Commissione UE ha espressamente specificato che sono oggetto del divieto esclusivamente i prodotti russi, non essendo prevista nessuna restrizione per i prodotti petroliferi provenienti da Paesi terzi che si limitino a transitare nel territorio della Federazione russa.

Una triangolazione in Russia di prodotti provenienti da altri Paesi extra-UE è quindi un’operazione pienamente legittima ai sensi della normativa UE in esame.

Al contrario, a causa delle numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, il Reg. UE 879/2022 prende espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti russi importati tramite oleodotto, o fruendo delle ulteriori esenzioni specificamente disposte verso taluni Stati membri, siano successivamente esportati verso altri Paesi dell’Unione europea, aggirando così le sanzioni previste. Allo stesso modo, è espressamente vietato, per gli operatori stabiliti negli Stati di destinazione degli oleodotti, vendere ad altri Paesi membri UE il petrolio raffinato, ottenuto tramite lavorazione di petrolio greggio russo importato fruendo delle deroghe stabilite. Sotto tale profilo, Commissione UE ha istituito uno specifico meccanismo informativo sui quantitativi importati dai diversi Paesi esenti dal divieto, al fine di vigilare sull’effettiva assenza di triangolazioni abusive all’interno dell’UE.

Le altre misure introdotte nel “sesto pacchetto”

Il “sesto pacchetto” di sanzioni alla Russia comprende anche alcune modifiche delle misure restrittive precedentemente stabilite, nonché l’introduzione di nuovi divieti nella prestazione di servizi a controparti russe.

In particolare, è stato previsto un generale divieto di prestare verso il governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta, di assistenza contabile, di auditingtributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni. Sono, tuttavia, fatte salve le obbligazioni derivanti da un contratto concluso in precedenza al 4 giugno 2022, purché adempiute entro il 5 luglio 2022.

Occorre, inoltre, evidenziare come sia in ogni caso possibile fornire i servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario o fornire la propria attività nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro. Sono quindi fatte salve le operazioni di consulenza fiscale prestate verso le imprese stabilite in Russia controllate da soggetti europei.

Di particolare importanza è, inoltre, l’aggiunta tra i prodotti “quasi dual-use”, ritenuti come strategici per la crescita militare russa, di numerosi prodotti chimici, come, per esempio, il benzile, l’arsenico, il nitrometano o l’isopropanolo, ora esplicitamente elencati nell’all. VII del Reg. UE 833/2014. Tali prodotti non sono, pertanto, più liberamente esportabili in Russia.

L’elenco delle banche escluse dal circuito di messaggistica interbancaria internazionale SWIFT è stato inoltre integrato con diversi istituti di credito, così come sono state aggiunte nuove persone fisiche tra i divieti soggettivi, ampliando la black list dei soggetti vicini al governo della Federazione russa rispetto ai quali è vietato ogni collegamento, nonché nuovi divieti di prestazione di servizi bancari e finanziari verso soggetti russi.

 

Cessione dei crediti: nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

I decreti “Sostegni-ter” e “Aiuti” hanno ulteriormente sovvertito le modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi: con il provvedimento del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle modifiche apportate dai citati decreti, modifica il provvedimento del 3 febbraio scorso che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.  

L’articolo 121 del DL n. 34/2020 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente: con il provvedimento del 10 giugno 2022 prot. n. 202205, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle modifiche apportate dai i decreti legge n. 4/2022 e n. 50/2022, modifica il provvedimento del 3 febbraio scorso che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.

Provvedimento 3 febbraio 2022

Si rammenta che il provvedimento Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 recepiva, in primo luogo, le novità sulle opzioni per le detrazioni degli interventi edilizi, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 234/2021) e, in particolare:

  • la riduzione della percentuale di detrazione del bonus facciate, che passa dal 90% al 60%;
  • la mancata proroga della detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che possono quindi beneficiare solo del 110% se eseguiti congiuntamente al Superbonus come interventi trainati;
  • l’abrogazione delle misure del DL n. 157/2021 e il conseguente obbligo del visto di conformità per tutte le opzioni che interessano gli interventi edilizi, con esclusione delle opere classificate come attività di “edilizia libera” e degli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus;
  • l’introduzione della detrazione al 75% per lavori di rimozione delle barriere architettoniche.

Lo stesso provvedimento recepiva le novità sui limiti alla cedibilità dei crediti relativi alle detrazioni edilizie introdotte dal decreto “Sostegni-ter” (DL n. 4/2022) prevedendo, a pena di nullità, che:

  • nel caso di opzione per lo sconto, il fornitore che ha acquistato il credito possa effettuare una sola ulteriore cessione del credito stesso;
  • nel caso di opzione per la cessione del credito, il cessionario non possa ulteriormente cedere il credito stesso;
  • i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative previste dal DL “Rilancio”, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Provvedimento 10 giugno 2022

Partendo dalle modifiche introdotte dal DL n. 4/2022 convertito in legge (art. 28), viene prevista la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia: viene, inoltre, stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. Infatti, a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In tema di ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, viene riscritto integralmente il punto 6 del provvedimento dello scorso febbraio.

Si stabilisce che in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:

  1. i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari potranno effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
  2. se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
  3. i soggetti “qualificati”, cioè le banche, le società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato” è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma consentiranno di comunicare tali cessioni a partire dal prossimo 15 luglio;
  4. con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del DL “Sostegni-ter” convertito, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti “qualificati”, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti “qualificati”;
  5. la comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa Piattaforma;
  6. i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione attraverso la Piattaforma. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale;
  7. le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate all’Agenzia entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (risoluzione n. 21/2022);
  8. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni fissate dall’articolo 121, comma 1, del decreto “Rilancio” e dall’articolo 28, comma 2, del DL “Sostegni-ter” sono nulli.

Successivamente il DL n. 50/2022 (art. 14) ha nuovamente modificato l’articolo 121 del DL “Rilancio”, prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Il provvedimento in commento cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione”, poi, aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Tali comunicazioni, sottolinea il documento di prassi, possono essere annullate o sostituite entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.

Nell’ambito soggettivo, il provvedimento precisa che i cessionari e i fornitori devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, opportunamente aggiornata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

Circolare per i clienti del 02.05.2022

Regime premiale ISA: confermati i punteggi 2021

I livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021 sono gli stessi dello scorso anno. A confermare i medesimi punteggi di accesso ai benefici è la nuova determinazione dell’AE che lascia immutato anche il ricorso al criterio della media semplice tra i punteggi del 2020 e del 2021.

Laddove il risultato di “affidabilità” sia pari ad 8 per il 2021 (o 8,5 per la media semplice dei livelli 2020 e 2021) sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale (art. 9 bis DL 50/2017):

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazionedi crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborsodel credito IVA maturato per l’anno di imposta 2022, per crediti di importo non superiore a € 50.000annui;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui.

Se il risultato di affidabilità è pari a 9 per il 2021 (o per la media semplice dei livelli 2020 e 2021) sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sinteticadel reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021 (o 9 per la media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021), il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Un’ultima casistica concerne i contribuenti che conseguono sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo. L’accesso al regime premiale è possibile se:

  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA – anche sulla base di più periodi d’imposta – è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.

 

Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143350

art. 9 bis DL 50/2017

 

Rottamazione e Saldo e stralcio: pagamento rate 2020 entro il 9 maggio

 

Il 30 aprile 2022 scade il termine per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2020. Considerato che per il versamento è possibile fruire di 5 giorni di tolleranza, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta al 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio, rimandando di fatto la scadenza al prossimo 9 maggio.

Il pagamento va effettuato utilizzando i bollettini già inviati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdR) (che è possibile anche richiedere sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020:

  • per la Rottamazione-ter, febbraio, maggio, luglio e novembre;
  • per il Saldo e stralcio, marzo e luglio.

In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

L’AdR ha, inoltre, ricordato che il DL Sostegni-ter (DL 4/2022 conv. in L. 25/2022) ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2021 e per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. Nel dettaglio, i contribuenti che non hanno regolarizzato i pagamenti nei termini di legge possono mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato:

  • per le rate del 2021, entro il 31 luglio;
  • per le rate del 2022, entro il 30 novembre.

Oltre alle definizioni agevolate, la scadenza del 30 aprile riguarda anche le rateizzazioni, difatti, è il termine ultimo entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell’8 marzo 2020 (per i comuni della c.d. zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute. In questo caso, la domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, va presentata all’AdR non oltre il prossimo 2 maggio.

Comunicato stampa AdR 28 aprile 2022

  • Opzioni crediti edilizi: da comunicare entro 15 ottobre per le impese

Il Decreto Bollette, convertito in Legge, ha disposto la proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

La trasmissione può avvenire anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

  • Via libera alla cessione d’azienda se più funzionale al contribuente

Nell’ambito della disciplina antiabuso, non si rinviene l’esistenza di un “vantaggio fiscale” da considerare indebito in presenza di un’operazione di trasferimento di ramo d’azienda in luogo di altre “operazioni” in concreto praticabili.

Non osta a tale conclusione la circostanza che l’operazione prescelta per la circolazione dell’azienda assuma, come nel caso di specie, natura realizzativa consentendo al contribuente l’utilizzo di “posizioni” fiscali legittimamente costituite e maturate nel corso del tempo.

È quanto affermato dall’AE chiamata a pronunciarsi sul possibile disconoscimento ai fini antiabuso di un’operazione di cessione d’azienda. Confermando quanto già espresso in passato, il Fisco ha ribadito che è rimessa al contribuente ogni valutazione in ordine all’assetto organizzativo ritenuto più funzionale a dare concreta attuazione agli interessi economici perseguiti, nel rispetto della ratio delle disposizioni fiscali e dei principi dell’ordinamento tributario (cfr. Ris. AE 25 luglio 2017 n. 97/E).

Risp. AE 22 aprile 2022 n. 213

Ris. AE 25 luglio 2017 n. 97/E

  • Forfettari: esclusa l’aliquota start-up se l’attività era già svolta all’estero

Nell’ambito del regime forfettario, l’aliquota ridotta del 5% riconosciuta alle nuove attività (art. 1 c. 65 L. 190/2014), non può essere applicata al soggetto estero che, trasferitosi in Italia, apre una partita IVA per continuare a svolgere la medesima attività già praticata all’estero.

Nel caso in esame, l’istante, residente in un Pese extra UE dove ha svolto per più di un triennio l’attività di lavoro autonomo di designer, intende trasferire la propria residenza in Italia, per qui aprire partita IVA (dopo aver chiuso la partita IVA estera) e svolgere la medesima attività di designer nei confronti dei medesimi clienti.

Per il Fisco, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 5%, non può essere assimilata ad una «nuova iniziativa» l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’attività, che mantiene le medesime caratteristiche, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero. L’istante, potrà accedere al regime forfettario fruendo dell’imposta sostitutiva “ordinaria” al 15%. Ferma la necessità che la persona trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato residente, ai fini fiscali, per l’anno in corso.

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 197

  • Bonus affitti e contratti di servizi a prestazioni complesse

L’Agenzia delle Entratesi è espressa in merito alla concessione della gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico. In particolare non spetta il tax credit locazione, come normato dal decreto “Rilancio”, per gli atti di concessione che non assimilabili né alla locazione tipizzata né a provvedimenti amministrativi di concessione di godimento degli immobili affitti (art. 28 DL 34/2020).

Con le Circ. AE 6 giugno 2020 n. 14/E e Circ. AE 20 agosto 2020 n. 25/E sono stati forniti chiarimenti in relazione al credito d’imposta, cd. bonus affitti. Con la specifica che i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione.

Per quanto concerne i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che includano almeno un immobile a uso non abitativo, si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso.

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 195

  • Contributo perequativo: non rileva il perché del peggioramento

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il contributo perequativo non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito una Risposta in tema di contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 c. 16-27 DL 73/2021).

In considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla gestione politica della pandemia da Covid-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell’agevolazione definendo implicitamente le nozioni di “peggioramento del risultato economico d’esercizio” e di “risultato economico d’esercizio”.

Tenuto conto di quanto disposto dalla norma, ai fini del calcolo assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provv. AE 4 settembre 2021 n. 227357).

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 199

 

Sismabonus acquisti anche con leasing finanziario

 

Anche in caso di contratto di leasing finanziario, assimilabile all’ipotesi di acquisto in proprietà del bene, è possibile fruire del sismabonus acquisti (di cui all’art. 16 c. 1-septies DL 63/2013), a condizione che:

  • gli interventi siano realizzati da un’impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare;
  • l’atto avente ad oggetto il leasing finanziario sia stipulato entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Nel dettaglio, nel caso in cui l’immobile, contestualmente all’acquisto, sia concesso in leasing finanziario dall’acquirente ad un soggetto terzo, quest’ultimo, in qualità di utilizzatore, potrà beneficiare del sismabonus acquisti al ricorrere delle suddette condizioni.

L’ammontare della detrazione dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi e la società di leasing.

Resta fermo, in ogni caso, che la società di leasing concedente non potrà fruire della detrazione in oggetto secondo il principio generale che vieta due agevolazioni sulla medesima spesa.

art. 16 c. 1-septies DL 63/2013

Risp. AE 20 aprile 2022 n. 202

  • Addizionali regionali IRPEF: nuovi adeguamenti

Dopo Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio e Marche, altre Regioni hanno adeguato le aliquote delle addizionali regionali IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito.

È il turno, questa volta, di MoliseToscanaCalabria e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. In tabella sono riportate le maggiorazioni delle aliquote previste rispetto all’aliquota di base (1,23%, art. 6 c. 1 D.Lgs. 68/2011) da ciascuna regione/provincia autonoma per ogni nuovo scaglione di reddito.

Regione/Prov. Autonoma Scaglione di reddito/reddito complessivo ( €) Maggiorazione aliquota (%) Aliquota totale (%)
Molise – fino a 15.000

– da 15.001 a 28.000

– da 28.001 a 50.000

– oltre 50.000

– 0,50

– 0,70

– 0,90

– 1,10

– 1,73

– 1,93

– 2,13

– 2,33

Toscana – fino a 50.000

– oltre 50.000

– 0,45

– 0,50

– 1,68

– 1,73

Calabria Per tutti gli scaglioni di reddito – 0,50 – 1,73
Trento (1) – fino a 50.000

– oltre 50.000

– nessuna

– 0,50

– 1,23

– 1,73

Bolzano (1) – fino a 50.000

– oltre 50.000

– nessuna

– 0,50

– 1,23

– 1,73

(1) Per le Province autonome di Trento e Bolzano l’aliquota di base dell’addizionale regionale – pari all’1,23% come per le Regioni a Statuto ordinario – può essere maggiorata fino a un massimo di 0,5 punti percentuali (art. 50 D.Lgs. 446/97).

 

Articoli d’autore

Temporary Framework: comunicazione per gli aiuti di Stato entro il 30 giugno 2022

Premessa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che disciplina contenutomodalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021 e stabilisce le modalità di riversamento volontario degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti: la dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dallo scorso 28 aprile e fino al 30 giugno 2022 (salvo proroghe) utilizzando il modello approvato con il rilascio, entro 5 giorni, di una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Le dichiarazioni scartate dal servizio telematico sono considerate valide purché vengano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione prevedono la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva nei termini, analogamente a quanto previsto per i modelli dichiarativi, e in caso di trasmissione di più dichiarazioni l’ultima dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle validamente inviate.

Nel modello di dichiarazione è contenuto un quadro che deve essere compilato con l’indicazione di “eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero (..). In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato (..)”.

Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24 (con futura risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo). In ogni caso, è esclusa la compensazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 c. 13 DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 DM 11 dicembre 2021 nelle seguenti ipotesi:

  • il beneficiario ha fruito degli aiutiriconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superatoi limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misurericomprese nel regime “ombrello”, mentre per quelle non comprese rileva la Sezione del Temporary Framework nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea).

Qualora l’autodichiarazione fosse già parte integrante del modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 DM 11 dicembre 2021 (ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), non serve replicarla eccezion fatta per il beneficiario di successivi e ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1 che sarà tenuto in questa ipotesi a riportare nella comunicazione i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

L’oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework mentre per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva attesta il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12: il rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni va verificato per le misure fiscali elencate nel quadro A barrando la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l’aiuto deve considerarsi ricevuto e così pure per tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti” del quadro A (ad esempio, il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino settore tessile).

Autodichiarazione e definizione comunicazione di irregolarità

La comunicazione deve essere utilizzata pure per l’autodichiarazione richiesta ai contribuenti che si avvalgono della definizione degli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/73 e dell’art. 54 DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relativa ai periodi di imposta 2017 e 2018 emessi nei confronti di contribuenti titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subìto nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019: per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA la riduzione va determinata in relazione all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

La definizione “agevolata” delle comunicazioni di irregolarità è subordinata al rispetto “dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 o, se successivo, entro sessanta giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata: in questa ipotesi, quindi, l’invio della dichiarazione potrà essere successivo al 30 giugno 2022, a condizione che avvenga entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il termine per l’invio della dichiarazione cada dopo il 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti di Stato per i quali sia richiesta la medesima dichiarazione, sono tenuti a presentare una prima dichiarazione, entro il 30 giugno 2022 e una seconda oltre il 30 giugno 2022, ma entro i 60 giorni dal pagamento, qualora le somme relative alla definizione non siano state incluse nella prima dichiarazione.

La dichiarazione deve necessariamente essere presentata con modalità telematica dal contribuente, oppure tramite un intermediario abilitato utilizzando:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’AE (selezionando tra i servizi disponibili la categoria “Agevolazioni” e scegliendo, tra le varie voci proposte dal sistema, “Dichiarazione sostitutiva temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”);
  • mediante i canali telematici delle Entrate.

 

Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438

DM 11 dicembre 2021

  • Più tempo per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

L’art. 29 DL 17/2022 (cosiddetto Decreto “Energia”), definitivamente approvato dal Senato lo scorso 21 aprile 2022, ha confermato la facoltà per i soggetti che detengono terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti al 1° gennaio 2022, di procedere alla rivalutazione dei valori rilevanti per il calcolo delle plusvalenze ai fini della determinazione delle imposte dirette in sede di cessione dei beni.

La legge di conversione ha differito il termine entro cui procedere alla rivalutazione, prima previsto il 15 giugno 2022, fissandolo ora al 15 novembre 2022.

Nessuno sconto, invece, sull’aliquota dell’imposta sostitutiva, che rimane fissata al 14%, nonostante l’auspicio di molti operatori di una riduzione che rendesse più conveniente il provvedimento.

Si ricorda che il decreto ricalca la normativa originariamente prevista dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001, poi successivamente riproposta di anno in anno dalle varie leggi di bilancio che hanno visto una progressiva crescita dell’onerosità della rivalutazione.

La rideterminazione riguarda il costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate ed è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR. Possono, pertanto, beneficiare della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici e i soggetti ad esse equiparati e gli enti non commerciali. Sono sempre esclusi, invece, i titolari di reddito di impresa.

Sono oggetto di rivalutazione le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, e i terreni, sia agricoli che edificabili. Requisito fondamentale per accedere alla rivalutazione è che i beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

La rideterminazione del valore prevede due distinti adempimenti, consistenti nella redazione di una perizia giurata da parte di un professionista e nel versamento dell’imposta sostitutiva del 14%.

Come detto, il termine ultimo per entrambi gli adempimenti è ora fissato al 15 novembre 2022.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima scadente alla predetta data. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

È opportuno sottolineare come l’attuale aliquota dell’imposta sostitutiva, pari al 14%, appaia particolarmente elevata e obblighi necessariamente i soggetti interessati a valutare con attenzione la convenienza di una eventuale rivalutazione, tenuto conto che la base imponibile è rappresentata dall’intero valore del bene, anziché dalla plusvalenza realizzata.

La cessione di terreni o quote può, infatti, generare una plusvalenza tassata come reddito diverso, da determinarsi come differenza tra il corrispettivo della cessione e l’ultimo valore fiscalmente rilevante per il soggetto cedente. Nel caso in cui il bene ceduto sia stato acquisito a titolo oneroso, il valore rilevante è costituito dal prezzo pagato per l’acquisto. Per le partecipazioni ricevute per successione ereditaria, il valore con cui confrontare il corrispettivo è rappresentato da quello indicato in dichiarazione di successione, mentre per le partecipazioni ricevute in donazione, si considera come valore di carico quello maturato in capo al donante.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono sempre tassate con l’aliquota del 26%. Pertanto, il detentore di partecipazioni da cedere dovrà valutare se sia più oneroso applicare il 14% al valore delle partecipazioni, azzerando la plusvalenza, o il 26% alla differenza tra il valore di vendita e il costo di carico.

Per quanto riguarda i terreni, invece, giova rilevare che quelli agricoli posseduti da più di cinque anni e quelli ricevuti in successione non generano plusvalenze tassabili, non risultando, quindi, in nessun caso conveniente eseguire la rivalutazione.

Per le aree edificabili, poi, la cui plusvalenza risulta sempre soggetta a tassazione; in questo caso è prevista l’applicazione dell’Irpef con tassazione separata e, quindi, in base all’aliquota media del contribuente nel biennio anteriore alla cessione, con la conseguente riduzione dell’onere tributario rispetto all’applicazione dell’aliquota marginale più elevata, ma il contribuente può anche valutare di optare per la tassazione in forma ordinaria. In questo caso, un’altra variabile importante ai fini della scelta è rappresentata dalla entità dei costi sostenuti dal proprietario, che vanno spesso ad incrementare il costo fiscale dell’area, riducendone la plusvalenza.

Anche in questo caso appare, quindi, consigliabile una analitica valutazione della convenienza di una eventuale rivalutazione.

Quarta cessione dei bonus edilizi e mancato allineamento della guida AE 

Premessa

La legge di conversione del DL 17/2022 ha previsto la possibilità di una quarta cessione del credito edilizio a decorrere dal 1° maggio 2022 che può essere effettuata non necessariamente nei confronti di soggetti “vigilati”: sostanzialmente, le detrazioni/crediti derivanti da interventi edilizi (50%, 65%, 90%, 110%) possono essere veicolate verso soggetti non vigilati e, in particolare, verso le imprese che potranno essere quindi i “nuovi” cessionari della quarta cessione dei citati crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione.

La modifica si applica dal 1° maggio 2022 e dalla stessa data saranno vietate le cessioni parziali del credito.

Le cessioni passano da 3 a 4 e a determinate condizioni

L’art. 121 DL 34/2020 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di scontosul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dagli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

– banche e intermediari finanziari;

– società appartenenti a un gruppo bancario;

– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;

ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis c. 4 DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

  • per la cessionedi un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione dell’ 122-bis c. 4 cit., per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Il nuovo c. 1-quater dell’art. 121 DL 34/2020 prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate: il credito viene “identificato” con un codice da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni da inviare all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Nella sostanza, viene previsto che dopo la cessione del credito del primo richiedente, sarà possibile effettuare solo altre 2 cessioni esclusivamente in favore di determinati soggetti:

  • banche e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a gruppi bancari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia potranno cedere un’ulteriore volta il credito acquisito: questo comporta che in merito ai bonus edilizi è possibile un’ulteriore operazione di trasferimento dei crediti, che da tre diventano quattro. Le cessioni del credito successive alla prima ex art. 121 c. 1 DL 34/2020 potranno essere effettuate anche nei confronti di SGR, SIM, SICAV e SICAF, a condizione che le stesse facciano parte di un gruppo bancario (Risp. interrogazione parlamentare 20 aprile 2022 n. 5-07901): nell’ambito di un gruppo bancario possono essere ricompresi anche soggetti quali SGR, SIM, SICAV e SICAF e sarà possibile effettuare le “ulteriori cessioni” dei crediti derivanti dalle detrazioni “edilizie” anche nei confronti di tali società, sempre che le stesse facciano parte di un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 D.Lgs. 385/93.

La lettera a) c. 1 dell’art. 121 dispone che: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.” La quarta cessione del credito sarà riconosciuta esclusivamente alle banche, che potranno scegliere di trasferire le somme in favore di soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente: i crediti fiscali relativi ai bonus casa potranno quindi tornare nelle mani delle imprese, ad esempio, le quali potranno però usare le somme acquistate esclusivamente in compensazione.

 

Guida dell’Agenzia delle Entrate

La “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” che l’Agenzia delle Entrate ha diramato non tiene conto della c.d. quarta cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, da parte di banche a favore di propri correntisti, introdotta nelle lett. a) e b) dell’art. 121 c. 1 DL 34/2020 dalla legge di conversione in legge del DL 17/2022.

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

Attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei creditirelativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti ( 176 DL 34/2020);
  • del credito d’imposta ACE( 19 c. 3 DL 73/2021).

La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

1) Monitoraggio crediti

2) Cessione crediti

3) Accettazione crediti/sconti

4) Lista movimenti

Nell’Appendice della guida in commento l’Agenzia delle Entrate riporta le “attuali regole di cedibilità” dei crediti relativi alle detrazioni per interventi edilizi, senza tenere conto della possibilità della quarta cessione introdotta dalla legge di conversione del DL 17/2022.

 

  • PNRR2: l’ok definitivo del Governo al decreto

 

Il Consiglio dei Ministri giovedì 21 aprile 2022, sotto la presidenza, in collegamento da remoto, del Premier Mario Draghi, ha approvato definitivamente il decreto “PNRR2”, il provvedimento già discusso dal CdM lo scorso 13 aprile che reca ulteriori misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Secondo quanto riportato nel Comunicato stampa n. 73, il testo è stato integrato con norme indirizzate al comparto dell’istruzione che nello specifico prevedono:

– nuove regole per la formazione e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria;

– percorsi certi per chi vuole insegnare;

– definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo;

– concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani.

Rispetto la bozza del decreto del 13 aprile, sul fronte fiscale sono confermate le principali novità già disposte nella versione precedentemente approvata dal Consiglio dei Ministri.

Tra le misure anti-evasione risultano confermate quelle di maggior interesse per gli addetti ai lavori, tra le quali segnaliamo l’ok definitivo alle disposizioni inserite all’articolo 20 grazie alle quale si coinvolge Enea per attuare il potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus.

In tema di pagamenti elettronici sono confermate le sanzioni per chi non accetta i pagamenti con la carta sin dal prossimo 30 giugno 2022 (invece che a partire dal 1° gennaio 2023). La sanzione prevista per gli esercenti che non accettano i pagamenti elettronici sarà pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione – tanto si prevede nella bozza del decreto in esame con la sostituzione di quanto disposto all’art. 15 c. 4-bis DL 179/2012.

Sempre in tema di pagamenti con POS, nell’iter parlamentare in seconda lettura, arriverebbe una novità “antielusiva” finalizzata a facilitare il controllo incrociato degli scontrini fiscali, mediante la verifica dei dati delle operazioni effettuate con pagamenti elettronici trasmessi al Fisco. In particolare, il legislatore interviene con riferimento al credito d’imposta del 30% di cui all’art. 22 DL 124/2019 – vale a dire quello riconosciuto sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte “elettroniche” agli esercenti attività d’impresa, arte e professione – eliminando ogni vincolo sull’invio dei dati sui pagamenti con il POS. Ogni giorno dovranno essere trasmessi tutti i dati delle transazioni eseguite (B2B e B2C); nello specifico, è previsto che i dati delle transazioni giornaliere effettuate mediante i gli strumenti di pagamento elettronici vengano trasmessi dagli intermediari che emettono carte e bancomat, sia nel caso di operazioni nei confronti dei consumatori finali che verso altri operatori economici (business to business).

Sul fronte fatturazione elettronica è confermata l’adozione obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) o in regime forfettario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014) e per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 L. 398/91), precedentemente escluse. Detti soggetti dovranno emettere la fattura elettronica mediante il sistema di interscambio, dall’obbligo resterebbero esclusi fino a tutto il 2023 quelli con ricavi e compensi non superiori a € 25 mila. Resta confermata la disposizione in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97 non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Confermata, infine, anche l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza al 15 luglio 2022, grazie alla modifica dell’art. 389 D.Lgs. 14/2019. Risulta, quindi, abrogato il rinvio al 31 dicembre 2023 per l’entrata in vigore del “titolo II” del Codice in materia di procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Circolare per i clienti del 28.02.2022

Cessione bonus edilizi: in GU il decreto che contrasta le frodi

 

È approdato in Gazzetta Ufficiale il DL 13/2022 che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi prevedendo che:

  • dopo la prima cessione, libera e priva di limiti, sarà possibile cedere il credito per due voltee solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari;
  • a partire dal 1° maggio 2022, il credito non potrà formare oggetto di cessioni parzialisuccessivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’AE. A tal fine verrà introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’AE.

Inoltre, il decreto interviene sulle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche inasprendo le pene previste per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da € 50 mila a 100 mila (con aumento delle pene se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o gli altri). La stretta alle pene riguarda i tecnici che effettuano l’asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l’asseverazione di congruità delle spese e l’asseverazione dell’efficacia della messa in sicurezza antisismica, sia per il Superbonus che per gli altri bonus minori. Il reato scatta se il tecnico esponga informazioni false o ometta di fornire volontariamente informazioni rilevanti su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto.

Altre disposizioni stabiliscono che nel caso di beni oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, i relativi crediti possano essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli artt. 121 c. 3 e 122 c. 3 DL 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni.

Altre disposizioni, infine, intervengono in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Su questo aspetto, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:

  1. a) impianti fotovoltaicidi potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti da prezzi di mercato);
  2. b) impiantidi potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

 

DL 13/2022

art. 121 c. 3 DL 34/2020

 

Milleproroghe: guida alle principali novità

 

In tabella le principali novità del decreto Milleproroghe (DL 228/2021 conv. in L. 15/2022).

Novità Descrizione
Riapertura termini dilazione Viene disposta la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 – o per i contribuenti di Lombardia e Veneto “zona rossa” del 21 febbraio 2020sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.
Assemblee e antiriciclaggio

 

Si prevede l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. disposte dall’art. 106 DL 18/2020 alle assemblee che si svolgeranno entro il 31 luglio 2022; in tema di antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 231/2007, è stata identificata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l’obbligo di adeguata verifica si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, e viene rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette.
Fondi immobiliari quotati

 

Si dispone il posticipo al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale è consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine è posticipato, inoltre, al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
Riduzione del capitale sociale

 

Si estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020. In pratica, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale.
Sanzioni per obblighi delle CU

 

Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU (certificazioni uniche) relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della vigente sanzione (€ 100 con un massimo di € 50.000 per sostituto d’imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Agevolazioni prima casa

 

Si proroga al 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all‘acquisto o al riacquisto della prima casa.
Ammortamento del costo delle immobilizzazioni

 

Si estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Si consente senza “limitazioni” la derogatoria all’adozione della sospensione degli ammortamenti all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Vale a dire che per effetto delle modifiche in commento, l’applicazione delle disposizioni viene estesa all’esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non più per solo quelli che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Limite contante Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorna ad essere stabilito nella misura di 2 mila fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Recupero IVA fallimenti Si precisa la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis – e precisamene dell’art. 18 DL 73/2021 – che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. In particolare, con le modifiche in esame si precisa che le predette norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso tale giorno, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del DL 73/2021, vale a dire al 26 maggio 2021.
Superbonus Si dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10 mila, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese – fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate – al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali Si amplia i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi transizione 4.0, disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (L 178/2020), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Proroga versamento IRAP

 

Si posticipa dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’art. 24 decreto Rilancio (DL 34/2020), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. La norma in esame interviene sull’articolo 42-bis c. 5 DL 104/2020 in sui si dispone che l’importo dell’imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 31 gennaio 2022, senza applicazioni di sanzioni né interessi, in caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 24 c. 3 DL 34/2020 in materia di sospensione del pagamento dell’IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 (prima rata dell’acconto), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato.

Per effetto dell’articolo 20-bis, introdotto in sede referente, il termine per il versamento dell’imposta sospesa e erroneamente non pagata viene spostato, senza sanzioni e interessi, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022.

Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo Si prorogano i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.
Agricoltura – la proroga termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati;

– i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole; l’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas;

– la proroga a tutta la durata del periodo di emergenziale (attualmente fissato al 31 marzo 2022), della possibilità per le aziende agricole di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari posticipando alla fase della corresponsione del saldo, l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi benefici;

– la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa.

 

 

 

                 Intrastat: dieci giorni in più per l’invio degli elenchi di gennaio

 

Slitta dal 25 febbraio al 7 marzo 2022 il termine entro cui devono essere inviati gli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2022. La proroga è stata anticipata da un Comunicato stampa congiunto dell’AE e dall’AD.

Ai fini dell’invio gli operatori dovranno utilizzare per la prima volta i nuovi modelli approvati con la Determinazione AD 23 dicembre 2021 n. 493869. Tra le novità, si segnala:

  • per le cessioni di beni – modello INTRA-1 bis– i dati della natura della transazione sono divisi in due colonne A e B ed è stata prevista una semplificazione per le spedizioni sotto € 1.000;
  • per gli acquisti di beni – modello INTRA-2 bis– la soglia di presentazione è posta a € 350.000, rispetto alla precedente soglia di € 200.000. Sotto tale nuova soglia, l’operatore è esonerato. Inoltre, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale;
  • le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.

La compilazione, il controllo e la trasmissione degli elenchi dovrà avvenire tramite il nuovo pacchetto software Intr@Web rilasciato nei giorni scorsi dall’AD.

 

 

Applicabili gli interessi anche se il ruolo è sospeso

 

Ai fini del calcolo degli interessi, non rileva la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale disposta dal giudice. A confermarlo è la Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riguardo un contenzioso sorto in merito agli interessi richiesti con una cartella di pagamento per il periodo di sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/92). A detta della parte contribuente, per tale periodo di sospensione non si potevano applicare gli interessi; non così per l’AE e per i giudici di Cassazione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, gli effetti della sospensione vengono meno quando viene pubblicata la sentenza di primo grado; nondimeno, la cessazione della sospensione non può non comportare il recupero degli interessi, in quanto la sterilizzazione della pretesa andrebbe altrimenti ad operare in modo indipendente dall’esito del giudizio di merito. Gli interessi, inoltre, decorrono dalla notifica della cartella: in caso di sospensione giudiziale, non è necessaria una nuova iscrizione a ruolo (cfr. Cass. 6 ottobre 2021 n. 27209).

 

Cass. 22 febbraio 2022 n. 5692

 

 

  • Rottamazione ter: prossime scadenze

L’AdR ha riepilogato sul proprio sito le prossime scadenze per il pagamento, tramite bollettino, delle rate della rottamazione ter (art. 3 DL 119/2018), fissate per le seguenti date:

– 28 febbraio 2022 (per questa rata, il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 7 marzo 2022);
– 31 maggio 2022;
– 31 luglio 2022;
– 30 novembre 2022.

Per il versamento entro le suddette date sono ammessi 5 giorni di tolleranza. Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati valgono come acconto sulle somme dovute.

 

 

CFP ristorazione collettiva: pubblicate le regole

 

In chiaro modalità e criteri per ottenere il contributo a fondo perduto previsto, dal Decreto Sostegni bis, a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva dall’art. 43-bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021.

Possono accedere al contributo le menzionate imprese che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso del 2019, la riduzione del fatturato, nella stessa misura del 15%, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro Imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato dal Provvedimento dell’AE che definirà le modalità di presentazione telematica e i contenuti della domanda di accesso al contributo.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’AE ai sensi dell’art. 35 DPR 633/72, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  • 56.29.10 “Mense”;
  • 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Sono escluse dalle agevolazioni in argomento le imprese:

  1. a) destinatarie disanzioni interdittive;
  2. b) che si trovino in altre condizionipreviste dalla legge come causa di incapacitàa beneficiare di agevolazioni finanziarie.

L’ammontare del contributo è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.

In caso di riconoscimento del beneficio, il contributo verrà accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza inviata all’AE.

L’aiuto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.

 

art. 43-bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021

art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR

DM 23 dicembre 2021

 

 

Vending machine: come evitare la duplicazione IVA tra corrispettivi ed e-fattura

 

In caso di operazione certificata sia con l’invio dei corrispettivi (tramite vending machine) che con l’emissione di fattura elettronica, l’esercente, per evitare la doppia imposizione dei corrispettivi incassati, può annotare quest’ultima nella sola contabilità generale, a condizione che dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending machine e quelli certificati con la fattura elettronica.

Nel caso di specie, un esercente che gestisce lavanderie automatizzate vende ai clienti delle tessere ricaricabili o gettoni tramite una cassa centralizzata (vending machine) avente le caratteristiche di un distributore automatico soggetto, dunque, agli obblighi di censimento, memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Diversi clienti sono però “business”, pertanto, a seguito dell’acquisto/ricarica della prepagata, richiedono l’emissione di una fattura per la deduzione della spesa e per la detrazione dell’IVA. A tal proposito, l’esercente chiede all’AE come evitare che la trasmissione telematica dei corrispettivi possa generare una duplicazione dell’IVA nella liquidazione periodica in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.

Secondo l’AE, per evitare la doppia imposizione dei corrispettivi incassati, l’esercente può annotare nella sola contabilità generale le fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti business, ma a condizione che dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending machine e quelli certificati con la fattura elettronica.

Pertanto, secondo l’AE, l’esercente deve:

  • effettuare la ricarica a favore dei clienti business solo tramite tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice della prepagata, al momento del suo rilascio, al cliente stesso;
  • indicare sulla fattura emessa il codice della tessera associata al cliente e la data di ricarica;
  • consegnare la fattura non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo. In alternativa, deve consegnare, non oltre la fine della ricarica, una quietanza che riporti il codice della tessera associata, i dati del cliente, l’ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi la quietanza nella fattura elettronica;
  • indicare nella fattura elettronica, tramite annotazione nel blocco informativo “Altri dati gestionali”, che l’imponibile e l’imposta siano già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente;
  • compilare un report dei corrispettivi riguardanti le fatture elettroniche, per consentire la riconciliazione tra l’imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” nella comunicazione di liquidazione periodica IVA.

 

Risp. AE 22 febbraio 2022 n. 88

 

 

Bonus Turismo: on-line i modelli per le domande

 

Dal 21 febbraio 2022 sono disponibili sul sito di Invitalia la modulistica e il fac simile della domanda per accedere alle seguenti due agevolazioni rivolte alle imprese del comparto turistico:

  • credito d’imposta fino all’80% delle spese, cedibile a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari);
  • contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di € 40.000 (questo limite può essere aumentato a € 100.000 in presenza di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile, mezzogiorno).

Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al termine della verifica verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.

 

 

         Imprese del settore wedding: in GU il decreto con i contributi

 

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DM 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (art. 1 ter DL 73/2021).

Possono beneficiare degli aiuti di cui al decreto MISE in commento le imprese del settore che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

  • nell’anno 2020, hanno subito una riduzionedel fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019;
  • hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramentodel risultato economico d’esercizio.

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto (erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale) ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. Ulteriori istruzioni, ricordiamo infine, arriveranno con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, incaricata di erogare il sussidio.

 

DM 30 dicembre 2021

 

 

Bonus digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: istanze dal 4 marzo

 

Il Ministero del Turismo ha fissato la deadline per accedere al credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 DL 152/2021; DM 29 dicembre 2021):

  • dal 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
  • dalle ore 12:00 del 4 marzo 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo cumulato di € 25.000.

 

 

                Contributo a fondo perduto per le piscine: ecco il DPCM

 

Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato il DPCM 28 gennaio 2022, relativo alle modalità ed al termine di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto (di valore massimo € 30 milioni) in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (art. 10-bis c. 1 DL 73/2021).

Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine, ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, esclusivamente in modalità telematica. I beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate). A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato.

Il beneficio è attribuito nel seguente modo:

  • fino a€ 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche) con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati;
  • fino a€ 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche) con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.

 

 

Zone terremotate: 110% fino al 2025 per gli edifici inagibili

 

Per il Superbonus relativo alle zone terremotate, la proroga dell’aliquota del 110% al 31 dicembre 2025 si applica solo agli edifici inagibili.

L’AE ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 119 c. 8-ter DL 34/2020, secondo cui per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus si applica nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio, l’AE ricorda che:

  • nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventidi efficientamento energetico spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ( 119 c. 1-ter DL 34/2020);
  • in alternativa al contributoper la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza ( 119 c. 4-ter DL 34/2020);
  • nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismicispetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ( 119 c. 4-quater DL 34/2020).

Per effetto di tale richiamo, secondo l’AE la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o costruzione a seguito di eventi sismici.

Inoltre, l’AE ricorda che per la fruizione dei contributi per la ricostruzione occorre accertare, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico.

Da ultimo, per effetto del richiamo all’art. 119 c. 8-bis DL 34/2020, la proroga al 31 dicembre 2025 riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

 

Ris. AE 15 febbraio 2022 n. 8/E

 

 

Nuovo Patent box: pronte le regole

 

L’AE ha definito le regole attuative del nuovo patent box, così come modificato dall’art. 6 DL 146/2021, individuando le attività rilevanti e le spese agevolabili, la documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni.

In sintesi, la nuova disciplina agevolativa:

  • consente di maggiorare, ai fini delle Imposte direttee dell’IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • non includepiù tra i beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow;
  • consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di impostaprecedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%;
  • consente di predisporre una documentazione idoneache permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione ( 1 c. 2 D.Lgs. 471/97). Si richiede a tal fine che il documento venga articolato in due sezioni: la prima per descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione, la seconda volta a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e le connesse spese rilevanti.

Il nuovo Provvedimento prevede che possono optare per l’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che rivestano la qualifica di investitore, o il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della propria attività d’impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati (non è investitore chi non sostiene i costi).

Tra le attività rilevanti ai fini dell’agevolazione sono individuate le attività:

La nuova prassi, inoltre, definisce le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime. È disposto, infine, che i contribuenti possano presentare istanza di interpello, allegando alla stessa il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.

 

Provv. AE 15 febbraio 2022 n. 48243

art. 6 DL 146/2021

 

 

  • Bonus idrico: istanze dal 17 febbraio

Dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line, il bonus idrico previsto dal DM 27 settembre 2021.

Il bonus, finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua, è riconosciuto nel limite massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell‘anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Per la presentazione delle istanze è possibile seguire i passaggi descritti dal MiTE nell’apposita guida. Le domande, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 

 

 

Articoli d’autore

 

Primi chiarimenti dell’Agenzia in materia di IRPEF ed esclusione da IRAP

A cura di Paolo Parisi

 

Secondo intervento dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, questa volta con i chiarimenti relativi alle modifiche del sistema di tassazione delle persone fisiche attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino a € 55.000 e il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Importanti precisazioni in merito all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che dal 1° gennaio 2022 non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni in forma individuale al fine di incentivare l’offerta di lavoro e l’emersione degli imponibili.

Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati

Qualora uno o più redditi di cui agli artt. 49 – con esclusione di quelli indicati nel c. 2 lett. a) – e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a

  1. a) 1.880 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 €;
  2. b) 1.910 €, aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 28.000 €;
  3. c) 1.910 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 € ma non a 35.000 €, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 €: l’Agenzia precisa che tale importo debba essere inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto – in presenza dei requisiti reddituali suindicati – per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno. Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 € sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

Decorrenza delle modifiche normative

Le modifiche normative in commento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti. L’Agenzia delle Entrate precisa che qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’art. 12 TUIR, gli stessi possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. In particolare, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l’art. 12 c. 1 lett. c) e 1-bis TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 230/2021 per i successivi dieci mesi del 2022.

Addizionali regionali e comunali all’IRPEF

Per consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:

  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021). L’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23%, tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23%, possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti;
  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF) nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.itentro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);
  • i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.

 

 

Esclusione dall’IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 non sono più considerasti soggetti passivi dell’IRAP:

  1. a) le persone fisiche esercenti attività commercialititolari di reddito d’impresa di cui all’ 55 TUIRresidenti nel territorio dello Stato;
  2. b) le persone fisiche esercenti artiprofessionidi cui all’ 53 c. 1 TUIR residenti nel territorio dello Stato.

Nell’ambito della categoria soggettiva di cui alla lettera a) rientrano le persone fisiche esercenti imprese commerciali: l’Agenzia delle Entrate precisa che al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, non siano soggette ad IRAP l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella Ris. AE 28 aprile 2008 n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. In tal senso è possibile menzionare anche la Risp. AE 18 marzo 2021 n. 195, che, nel richiamare la Ris. AE 10 giugno 2008 n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa. In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022. Analogamente, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP, dal periodo 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP di cui alla lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53 c. 1 TUIR residenti nel territorio dello Stato: rimane assoggettato ad IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del c. 3 dell’art. 5 TUIR.

L’esclusione dall’IRAP determina l’esonero dagli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta: diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi al periodo d’imposta 2021.

 

Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E

 

 

Click day contributo imprese turistiche: domande a partire dal 28 febbraio

A cura di Maurizio Maraglino Misciagna

 

Il Ministero del Turismo fissa ufficialmente la data del “click day” al 28 febbraio 2022 e pubblica le FAQ relative all’avviso (indetto ai sensi dell’art. 1 c. 9 DL 152/2021 e pubblicato il 23 dicembre 2021), recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche. La misura risulta essere tra le più attese del comparto turistico nazionale con una dotazione finanziaria disponibile pari a € 100 milioni per il 2022; € 180 milioni per il 2023 e 2024 ed € 40 milioni per il 2025. È tuttavia prevista una riserva del 50% per gli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica ed ulteriore riserva disponibile del 40% per gli interventi effettuati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Nello specifico, con l’art. 6 c. 1 Avviso MIT 23 dicembre 2021, il Ministero ha annunciato le seguenti date di avvio dell’operatività e accessibilità della piattaforma informatica:

  • a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
  • a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Il Ministero chiarisce che ai fini dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, è rilevata la data e l’orario di invio della domanda, ossia quello dell’ultimo documento inserito o modificato la cui produzione è obbligatoria per provare il possesso dei requisiti richiesti. In caso di esaurimento delle risorse, il Ministero del Turismo comunicherà la chiusura della procedura con un avviso pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari avverrà entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Tra le disposizioni più importanti e utili chiarite dalle FAQ vi è sicuramente la risposta al quesito n. 19 che permette la partecipazione all’avviso pubblico anche alle imprese con DURC irregolare, non determinando in automatico l’esclusione della domanda e dandone possibilità al richiedente di provvedere alla regolarizzazione entro un termine definito.

Ulteriori risposte ai quesiti riguardano la possibilità di considerare tra i beneficiari anche le imprese con sede legale all’estero che intendano realizzare gli investimenti in un’unità locale in Italia e siano iscritte nel Registro delle imprese, nonché le imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese ma temporaneamente sospese in ragione dell’emergenza pandemica. In quest’ultimo caso l’impresa richiedente deve tuttavia dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale disposto dal Governo italiano. Le imprese beneficiarie, come chiarito nel quesito n. 5, devono essere iscritte nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico e che l’attività ricettiva deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Nella FAQ in oggetto viene posto l’esempio di un’attività di ristorazione svolta non soltanto per gli ospiti della struttura ricettiva. Nel caso in cui l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto all’attività ricettiva, oppure nel caso in cui l’attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni.

Sempre in merito ai soggetti beneficiari, il quesito n. 23 chiarisce che sono considerati soggetti ammissibili anche i rifugi alpini ed escursionistici, in quanto imprese del comparto turistico e iscritte al Registro delle imprese commerciali.

Sono inoltre ammissibili le imprese proprietarie di immobili in cui un’altra impresa esercita l’attività alberghiera, purché le imprese proprietarie operino imprenditorialmente nel settore turistico, come documentabile dal registro delle imprese.

Con il quesito n. 2 viene inoltre chiarita la definizione di “struttura ricettiva”, intesa come il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa, rientrando di conseguenza anche dependance, campi sportivi o siti annessi direttamente integrati nell’attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario/gestore. Nell’ipotesi in cui un’impresa gestisca una catena o più strutture distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può spettare a un solo complesso.

In riferimento invece alla tempistica degli investimenti, il quesito n. 6 precisa che per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 si intendono le spese riferite ad interventi e/o acquisti eseguiti successivamente a tale data. Nell’ipotesi di avvio dei lavori, il c. 1 dell’art. 3 dell’avviso MIT 23 dicembre 2021 presuppone che tale avvio sia documentato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Tuttavia il quesito n. 7 chiarisce che anche in caso di lavori in edilizia libera occorre il rilascio di autodichiarazione con effetti legali, oppure in caso di acquisti fa fede la fattura o la bolla di accompagnamento. È utile inoltre ricordare che la data di fine lavori non può essere successiva alla data dell’ultima fattura emessa in relazione al progetto.

I quesiti riferiti invece alle spese agevolabili, chiariscono infine che sugli interventi di incremento dell’efficienza energetica, sono ammissibili altresì quelli riguardanti solo una parte della struttura o degli impianti (es. installazione o sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione), purché sia certificato l’incremento di efficienza energetica. In tema di potenziamento dell’apparato digitale, rientrano tra le spese agevolabili anche i dispositivi digitali o altri dispositivi (es. totem interattivi) che consentono all’ospite di effettuare in autonomia il check-out e il pagamento, e che siano in grado di unire con la tecnica digitale un pacchetto integrato di servizi, quali informazioni sull’offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, ivi inclusa la prenotazione degli stessi.

 

art. 1 DL 152/2021

 

 

  • Tax credit formazione e inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo

A cura di Lorenzo Meroni

 

Pubblicato nella GU del 9 febbraio 2022 il decreto contenente le disposizioni normative volte a regolamentare il credito d’imposta introdotto al fine di sostenere l’investimento in capitale umano in particolari settori strategici con la finalità di incentivare lo sviluppo economico e sociale del paese e di promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.

Tale agevolazione, introdotta dall’art. 1 c. da 536 a 539 L. 178/2020, consiste in un credito d’imposta spettante a piccole e medie imprese, soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente tramite donazioni effettuate negli anni 2021 e 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Soggetti interessati

Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza o il regime contabile utilizzato, che sostengono, tramite donazioni sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, negli anni 2021 e 2022.

Sono escluse dall’agevolazione:

– le c.d. imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) Reg. UE n. 651/2014

– le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

– le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria).

Attività formative ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni sotto forma di borse di studio relative ad attività formative quali:

– corsi di perfezionamento;

– corsi di aggiornamento;

– master di I livello;

– master di II livello;

– altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, ai quali sono riconosciuti 60 crediti formativi universitari.

Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tuttavia, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari.

Nel caso in cui le attività formative siano erogate da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diverse da quelle precedentemente elencate, questi devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Credito d’imposta

Il credito d’imposta verrà concesso nella misura del:

– 100% delle spese sostenute per le piccole e micro imprese;

– 90% per le medie imprese;

– 80% per le grandi imprese,

nel limite massimo di € 100.000 di spesa sostenuta per gli anni 2021 e 2022.

A tal fine sono stati stanziati € 500.000 per ciascun anno, qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti superasse suddetto limite, l’agevolazione sarà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’università e della ricerca.

Procedura di accesso al contributo

Le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private devono comunicare al Ministero dell’università e della ricerca ogni iniziativa formativa deliberata e sostenuta da donazioni sotto forma di borse di studio effettuate nel 2021 o nel 2022, in modo che il Ministero possa verificarne l’ammissibilità al beneficio.

Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell’Università e della ricerca:

– entro il 28 febbraio 2022 per le donazioni ricevute nel 2021;

– entro il 28 febbraio 2023 per le donazioni ricevute nel 2022.

Una volta verificata la conformità delle attività formative e il rispetto dei requisiti previsti, il Ministero emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d’imposta.

Successivamente i soggetti beneficiari individuati dal suddetto decreto dovranno formulare un’istanza di accesso all’agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi e indicando:

– gli elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;

– l’ammontare della donazione;

– l’ammontare del credito d’imposta richiesto.

Infine, in base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie disponibili, il Ministero dell’Università e della ricerca predisporrà un elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.

 

DM 19 novembre 2021

Circolare per i clienti del 30.09.2021

FISCO

  • La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi non è obbligatoria

 

L’AE ha chiarito che il contribuente che decide di sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il bilancio 2020 (art. 60 c. 7 bis-7 quinquies DL 104/2020 conv. in L. 126/2020) ha la facoltà e non l’obbligo di dedurre fiscalmente i relativi ammortamenti.

L’AE ricorda che la disciplina in questione è stata introdotta dal legislatore per consentire al contribuente di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

Una diversa lettura che presupponesse l’obbligo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati tramite riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo, ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa.

Tra gli adempimenti vi potrebbe essere, ad esempio, il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi.

Nel caso di specie, il contribuente non ha interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell’esercizio 2020 si chiude con una perdita tale da determinare l’assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che IRAP.

 

 

  • Contributi Covid-19: non serve compilare il prospetto Aiuti di Stato

 

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento riservato ad alcune agevolazioni concesse nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

In particolare, secondo il Fisco, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:

  • in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • da chiunque erogati;
  • spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
  • indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

In linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti questi requisiti, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10-bis DL 137/2020.

Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, nella Tabella codici aiuti di Stato posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi sono espressamente ricompresi:

  • Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19;
  • Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici.

In particolare, secondo l’Agenzia, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nonché i lavoratori autonomi che hanno ricevuto i contributi e indennità Covid-19, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP. Inoltre, tali predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello IRAP).

L’Agenzia ha ancora evidenziato che l’inclusione nel novero degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, o degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è rimessa all’autorità responsabile tenuta a registrare il relativo regime di aiuti e aiuto ad hoc nell’ambito del Registro Nazionale Aiuti.

 

 

  • Beni anti-Covid: quali cessioni possono fruire dell’agevolazione IVA?

 

Premesso che ai fini del regime di favore IVA previsto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’elenco di beni di cui all’art. 124 c. 1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 ha natura tassativa e non esemplificativa (a differenza dell’elenco allegato alla Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE della Commissione), prendendo in esame un caso concreto, l’AE ha chiarito che beneficiano del regime agevolativo:

  • reagenti – necessari per l’esecuzione dei tamponi – solo se rientrano nelle voci doganali indicate nella Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080;
  • i prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid solo se rientrati nell’elenco dei beni indicati dal menzionato art. 124;
  • portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea a condizione che l’attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo;
  • supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti (colonnine) solo se presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili).

 

Viceversa, non beneficiano del regime di favore:

  • kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina in argomento, nonostante siano individuati dalla Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE della Commissione. I codici doganali, richiamati nella Decisione, non figurano nella Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D, ad eccezione dei codici ex 9018 9084 “strumentazione per accesso vascolare” ed ex 9018 90 “strumentazione per diagnostica Covid-19“, in relazione ai quali trova applicazione il regime agevolativo in parola;

 

 

  • le provette non sterili (rientrano nel regime, invece, le provette sterili).

 

 

  • Previdenza complementare e deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro

 

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di € 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro.

È quanto affermato dall’AE sulla base delle disposizioni che prevedono:

  • la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di € 5.164,57 (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005);
  • la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

L’espressione “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro”, benché utilizzi la congiunzione “e” deve essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore o datore di lavoro, committente).

Entro la predetta soglia di € 5.164,57, il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente:

  • deduce i contributi a carico del lavoratore;
  • non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.

 

 

  • Restituzione Contributo Fondo Perduto indebito: in caso di incertezza niente sanzioni

 

Il contribuente che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, e che, solo a seguito della pubblicazione di nuovi chiarimenti forniti dalla prassi, conosca di avere assunto un comportamento non coerente con tali chiarimenti, non è soggetto alle sanzioni dovute per l’indebita percezione.

Nel caso di specie non devono essere applicate le sanzioni al contribuente che, percepito il contributo al 27 aprile 2021, ha preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dalla Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E, ove è stato precisato che nel calcolo del fatturato medio mensile non devono essere inseriti gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa (mentre, il contribuente aveva considerato il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé medesimo, trattandosi di una ditta individuale). La somma da restituire sarà pari al contributo percepito e agli interessi.

La somma non spettante dovrà essere versata tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 8077 in riferimento al contributo indebitamente percepito, e 8078 con riferimento ai relativi interessi sulla posizione contributiva dei lavoratori interessati dopo l’emissione relativa all’anno 2021.

 

 

 

  • Bonus pubblicità 2021: slitta di un mese la finestra per le domande

 

La finestra temporale per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (la cd. prenotazione), che avrebbe dovuto aprirsi il 1° settembre 2021, e concludersi a fine mese, è stata spostata al periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Lo slittamento, annunciato da un comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, è dovuto a degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica resisi necessari a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis (art. 67 c. 10 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). Tra queste, la proroga del “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 agli anni 2021 e 2022 e l’estensione dello stesso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il menzionato “regime derogatorio” riguarda due elementi:

  • la base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione;
  • la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50% (anche per il 2021 e il 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale).

Ai fini della presentazione della comunicazione al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, il modello dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’AE direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

ADEMPIMENTI 

Trasmissione dati delle spese sanitarie al Sistema TS solo per gli iscritti agli albi.

 

Con il decreto DM 23 luglio 2021, pubblicato in GU 28 luglio 2021 n. 179, è stata prevista una proroga relativa all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

La proroga riguarda l’invio e la trasmissione, da parte delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie, dei dati relativi alle fatture emesse nei confronti di pazienti ai fini di agevolare e quindi mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni riguardo alle spese sanitarie effettuate dai cittadini poi riportate nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Il termine ultimo, prima previsto al 31 luglio 2021, viene posticipato al 30 settembre 2021.

Entro tale data i soggetti obbligati saranno tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria riferiti al primo semestre 2021 (gennaio-giugno 2021).

La proroga è stata concessa per “venire in contro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria” come sottolineato nel Com. Stampa MEF 28 luglio 2021 n. 153 che annuncia, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, la proroga dell’invio dei dati relativi alle spese sanitarie.

Inoltre, è stata allargata la platea di soggetti obbligati alla comunicazione dei dati.

 

 

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

 

Tra i soggetti obbligati alla trasmissione rientrano già dal 2015 farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e, a partire dal 2016, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici di radiologia medica.

Dal 2019 la platea di soggetti obbligati è già stata notevolmente ampliata includendo, tra gli altri, tutti i soggetti iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti del decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 (dietisti, fisioterapisti, logopedisti, fisioterapisti…).

Con il DM MEF 16 luglio 2021 sono stati identificati nuovi soggetti tenuti alla trasmissione dei dati di spesa Sanitaria al Sistema TS.

Il decreto ministeriale va ad aggiungere l’onere dell’invio dei dati a tutti quei soggetti che non si possono iscrivere agli appositi Albi presso l’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP).

Si tratta infatti di soggetti che possono svolgere la propria attività essendo iscritti in Elenchi Speciali istituiti con Decreto del Ministero della Salute presso l’ordine TSRM e PSTRP, ma che non hanno ancora concluso le procedure di equivalenza di cui all’art. 4 c. 2 L. 42/99.

L’iscrizione all’Albo è possibile solo dopo aver terminato le procedure di equivalenza e quindi in seguito alla cancellazione dall’Elenco speciale.

 

Per questi ultimi soggetti iscritti negli elenchi speciali, l’invio TS delle prestazioni sanitarie è da effettuare in data diversa rispetto a tutti gli altri soggetti obbligati.

Qui un elenco, non esaustivo, dei soggetti obbligati:

  • Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
  • Farmacie e Parafarmacie;
  • Medici chirurghi e Odontoiatri;
  • Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi Albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

Tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati iscritti agli Albi o iscritti negli elenchi speciali omonimi devono effettuare l’invio nelle scadenze previste.

 

 

NUOVE SCADENZE

 

Viene fissata nella data del 30 settembre 2021 il termine ultimo per l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese relative al primo semestre 2021.

Il Sistema Tessera Sanitaria ha pubblicato in data 3 agosto 2021 il decreto RGS DM 23 luglio 2021 nel quale vengono identificati i termini e le relative norme di riferimento specifiche per ciascuna categoria di soggetti obbligati (tenendo conto anche della nuova platea di soggetti ora obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

Il documento mette in luce le differenti scadenze a seconda del soggetto che trasmette.

In linea generale i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS iscritti in appositi Albi devono seguire tali scadenze:

  • Documenti pagati nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 -> invio dati entro 30 settembre   2021;
  • Documenti pagati nel periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 -> invio dati entro 31 gennaio 2022.

 

I soggetti non iscritti negli appositi Albi, per le cause sopra descritte, sono invece tenuti all’invio dei dati entro il prossimo 31 gennaio 2022 per le spese sanitarie con data di pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Per l’invio dei dati relativi alle spese veterinarie da parte dei soggetti tenuti, la data termine è il giorno 16 marzo 2022.

 

Gli adempimenti relati alla trasmissione delle spese sanitarie suddivise per soggetti:

Invio dei dati di spesa Sanitaria da parte dei soggetti tenuti Invio dei dati di spesa Sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute
Dati 1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021

 

Entro il giorno 30 settembre 2021

Dati anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

 

Entro il giorno 31 gennaio 2022

Dati in modifica 1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021

 

Entro il giorno 6 ottobre 2021

Dati in modifica anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

 

Entro il giorno 7 febbraio 2022

Dati 2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021

 

Entro il giorno 31 gennaio 2022

 
Dati in modifica 2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021)

 

Entro il giorno 7 febbraio 2022

 

 

Vale sempre, in riferimento all’invio dei dati, il principio di cassa per il quale i dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria in base alla data di pagamento del documento.

Gli operatori sanitari che devono trasmettere i dati al Sistema TS relativi a spese sanitarie e veterinarie devono compilare, tra gli altri, i campi relativi alla modalità di pagamento della spesa (pagamento tracciato o pagamento con strumenti non tracciabili).

 

GUIDE OPERATIVE

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato

 

Con l’emanazione del DL 127/2021, pubblicato sulla GU 21 settembre 2021 n. 226, è stato esteso l’obbligo di possedere ed esibire il green pass anche ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro privati.

 

La nuova disposizione, prevista dall’art. 3 DL 127/2021, sarà in vigore dal 15 ottobre p.v. al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In tale lasso di tempo, pertanto, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-Cov-2, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è esteso a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono l’attività lavorativa in ambito privato, anche a titolo formativo o di volontariato ed anche sulla base di contratti esterni. Allo stesso modo devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 anche le colf e le baby sitter.

 

Non sono esonerati dalla disposizione i soggetti che svolgono l’attività con partita IVA, quindi i professionisti, gli artigiani, i commercianti e anche gli imprenditori agricoli. Questi soggetti nel momento in cui si trovano sul luogo del lavoro, quindi in ufficio, in cantiere, in negozio od in azienda devono essere in possesso del green pass, oltre che esibirlo su richiesta qualora, sempre per lavoro, si rechino negli ambienti di lavoro privati.

Per fare un esempio, non è tenuto ad essere in possesso del green pass un soggetto privato che si reca in uno studio professionale ma è tenuto ad esserne in possesso ed esibirlo chi si reca nel medesimo studio per effettuare la manutenzione del fotocopiatore.

 

Gli unici soggetti che non sono tenuti a possedere e presentare la certificazione verde COVID-19 sono coloro i quali sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri di cui alla Circ. Min.Sal. 4 agosto 2021 n. 35309.

 

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione della verifica del rispetto delle prescrizioni del DL. Esse possono essere eseguite, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro medesimi potranno, con atto formale, individuare i soggetti incaricati delle verifiche e dell’accertamento delle sanzioni fornendo ad essi adeguate istruzioni. Considerato che il decreto prevede in modo esplicito l’adozione di un atto formale, si presume pertanto che questo potrà essere adempiuto mediante un incarico via raccomandata o via pec che dovrà essere accettato dall’incaricato o mediante apposita delibera di consiglio, nel caso di società, sempre previa accettazione dell’incarico da parte dei soggetti individuati.

 

Il controllo del green pass deve avvenire esclusivamente per il tramite dell’applicazione VerificaC19 gratuitamente scaricabile dagli store on line.

Pertanto, il datore di lavoro e/o i soggetti incaricati della verifica, richiederanno la certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, l’interessato se in possesso mostrerà il QR Code in formato cartaceo o digitale.

A questo punto mediante l’applicazione VerificaC19 verrà letto il QR Code che mostrerà la validità o meno del certificato restituendo le generalità dell’intestatario in modo tale da poter verificare l’identità del soggetto.

 

Il datore di lavoro dovrà in ogni caso:

  • informare i lavoratori sulle nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
  • informare i soggetti esterni quali fornitori, consulenti, collaboratori, ecc., circa le medesime regole di accesso;
  • esporre adeguata cartellonistica informativa.

 

Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne siano sprovvisti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati. Tale assenza perdura fintanto che non venga presentata la citata certificazione (e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 dicembre 2021). I lavoratori che comunicano di essere sprovvisti di green pass non potranno subire conseguenze disciplinari, mantengono il posto di lavoro ma per i giorni di assenza ingiustificata non avranno diritto alla retribuzione o ad ogni altro compenso.

 

Nel caso in cui l’attività impieghi un numero di dipendenti inferiori a 15, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di un dipendente il datore di lavoro può sospendere il contratto di lavoro per un periodo pari a quello del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta.

 

I datori di lavoro che non si dotano delle già menzionate misure organizzative e non abbiano previsto le modalità di verifica, consentendo l’accesso a lavoratori privi di green pass, sono sanzionabili con una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 Euro.

 

Per i lavoratori che invece accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass la sanzione va dai 600,00 ai 1.000,00 Euro, oltre alle conseguenze disciplinari di cui sopra. Chi falsifica una certificazione verde Covid-19, anche spacciandosi per un’altra persona, incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato con una pena che può arrivare alla reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Sia le sanzioni amministrative imputabili al datore di lavoro che quelle amministrative riferibili ai lavoratori sono irrogate dal Prefetto.

 

Di seguito si riepilogano le situazioni che danno il diritto al green pass e la sua durata di validità:

  • termine del ciclo prescritto di vaccinazione, durata del green pass 12 mesi dal termine del ciclo vaccinale;
  • prima vaccinazione, diritto al green pass trascorsi 15 giorni dalla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo;
  • guarigione da Covid-19 con termine del periodo di isolamento, validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
  • tampone molecolare negativo, validità 72 ore;
  • tampone antigenico rapido, validità 48 ore.

 

Circolare per i clienti del 18.07.2021

FISCO

Fatture elettroniche: adesione al servizio prorogata al 30 settembre

Il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche è stato prorogato al 30 settembre 2021.
Sempre entro lo stesso termine, è stato previsto che, per gli operatori IVA, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, sia possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche (Provv. AE 30 giugno 2021 n. 17289).

La proroga – spiega l’AE in una nota – è finalizzata a concludere l’ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 (art. 14 DL 124/2019) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione finanziaria.

Un tavolo di lavoro è stato avviato con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; grazie al proficuo confronto, sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C) di cui restano ancora da condividere alcuni aspetti oggetto di valutazioni da parte dell’Autorità Garante.

Mancata presentazione dichiarazione IVA/compilazione quadro VE: comunicazione AE

L’AE trasmette una comunicazione al domicilio digitale dei contribuenti per i quali risulta la mancata presentazionedelladichiarazioneIVAper l’anno d’imposta 2020 o la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo da parte degli interessati.

La comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno del cassetto fiscale presente nell’area riservata del portale informatico dell’AE o nella sezione “Fatture e corrispettivi” e contiene le seguenti informazioni:

  • –  codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • –  numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    – in caso di mancata presentazione della dichiarazioneIVA, data di elaborazione della

    comunicazione;
    – in caso di mancata compilazione del quadro VE, data e protocollo telematico della

    dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2020.

Le suddette informazioni, rese disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici, riguardano la presenza di fatture elettroniche, dati relativi a operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e corrispettivi giornalieri trasmessi. Esse forniscono al contribuente i dati utili per presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dal termine ordinario (30 aprile 2021) versando sanzioni in misura ridotta o per regolarizzare errori e omissioni mediante il ravvedimento operoso.

www.mementopiu.it

FISCO

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Tale comportamento può essere attuato a prescindere dalla constatazione della violazione o da accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

Nuova Sabatini: riaperto lo sportello per le istanze

Dallo scorso 2 luglio è stato riaperto lo sportello della misura Nuova Sabatini per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di beni strumentali.
Le nuove istanze possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021. Nella medesima prenotazione potranno essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data ante 2 giugno 2021, data di chiusura dello sportello precedente, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al MISE. Le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al MISE entro lunedì 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, sono soddisfatte in via prioritaria, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La riapertura dello sportello segue il rifinanziamento della misura, disposto dal recente Decreto Lavoro e Imprese (art. 5 DL 99/2021) che ha, inoltre, previsto una semplificazione per le procedure di erogazione dei contributi volta ad accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni. In particolare, per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il MISE può procedere a erogare le successive quote in un’unica soluzione.

Contributi a fondo perduto DL Sostegni bis: Guida riassuntiva AE

I contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni bis (DL 73/2021) sono oggetto della guida di luglio 2021 dell’AE.
Il contributo, in realtà, consiste in tre nuovi bonus (contributo Sostegni bis automatico, contributo Sostegni bis attività stagionali, contributo Sostegni bis perequativo) destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da coronavirus. Per tutti i nuovi contributi, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Contributo automatico

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 c. 1-4 DL 73/2021 è una somma di denaro corrisposta ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del predetto decreto) e che hanno percepito il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, a seguito della presentazione dell’apposita istanza nel periodo tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021. L’importo riconosciuto è pari al contributo a fondo perduto Sostegni percepito. Il contributo Sostegni bis automatico è alternativo al contributo Sostegni bis attività stagionali.

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Contributo per attività stagionali

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 c. 5-15 DL 73/2021 è una somma di denaro corrisposta dall’AE a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente in possesso dei requisiti previsti. L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto Sostegni bis automatico.

Contributo Sostegni bis perequativo

Il contributo è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del Decreto Rilancio. Tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di una nuova, specifica guida dell’AE.

Contributo per riduzione canoni locazione: domande entro il 6 settembre

L’AE ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanzaper il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione previsto dal Decreto Ristori (art. 9-quater DL 137/2020 conv. in L. 176/2020). Pubblicati, altresì, il relativo modello di domanda e una Guida dedicata al tema. Il contributo è riconosciuto per l’anno 2021 al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Ai fini del bonus, la rinegoziazione con riduzione del canone deve essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’AE tramite il modello RLI e deve avere una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021 esclusivamente mediante il servizio web messo a disposizione nell’area riservata del soggetto richiedente. Nell’applicativo vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza. Il richiedente potrà indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021. Sulla base dei dati dell’istanza, la procedura espone l’importo teorico massimo del contributo spettante. Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto. Se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto. Il contributo oggetto spetta fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Il contributo è erogato mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario. Prima di effettuare l’accredito, l’AE verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

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Superbonus e valutazione che l’edificio sia residenziale nella sua interezza

In merito al Superbonus, anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi siaresidenzialenella sua interezza. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. Resta esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative a interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali.

L’AE ha fornito indicazioni in merito agli interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. A tal proposito, l’istante rappresentava di essere proprietaria di un fabbricato composto da più unità immobiliari autonomamente accatastate. Il chiarimento della Risp. AE 9 giugno 2021 n. 397 interviene a parziale rettifica di quanto precisato nella Risp. AE 9 aprile 2021 n. 231.

In merito a questo aspetto, si precisa che, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus-sismabonus, l’art. 119 c. 4 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, non richiama “gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. Pertanto, dovendo l’intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l’intera struttura, non è necessario verificare se le unità immobiliari abbiano tali caratteristiche.

Solo per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici il Superbonus spetta per “gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno” (art. 119 cc. 1- 2 DL 34/2020).

Recovery Plan: confermate le novità in tema di Superbonus

La legge di conversione del decreto recante le misure urgenti al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicata in GU, ha confermato le proroghe in tema di Superbonus previste già dalla prima versione del decreto (vedi la nostra news del 18 maggio). In particolare, le disposizioni prevedono (art. 1 c. 3 DL 59/2021 conv. in L. 101/2021):

  •   la proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, del termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Pertanto, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica possono avvalersi della detrazione al 110% fino alla data del 30 giugno 2023;
  •   laprorogaaltresì di sei mesi, sino al 30 giugno 2023, del termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Conseguentemente, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023);
  •   con riferimento ai condomini, l’eliminazione – ai fini della proroga del termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale – della verifica dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). In particolare, è stabilito che, per gli interventi effettuati dai condomini, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022). Sul punto, la legislazione previgente prevedeva che per usufruire della

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proroga della misura del Superbonus al 31 dicembre 2022 i condomini avrebbero dovuto effettuare lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Tale requisito sull’avanzamento dei lavori (SAL) non è più richiesto.

Esonero contributivo parziale: il CNDCEC consiglia di richiedere già il DURC

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 22-22bis L. 178/2020), il CNDCEC invita i propri iscritti a procedere all’inserimento di una richiesta di verifica sulla procedura DURC On Line.

Questo, allo scopo di accelerare il procedimento di verifica della regolarità contributiva di competenza dell’INPS, anche in funzione di una più efficace gestione di un eventuale processo di regolarizzazione.
L’esito del documento, potrà essere utilizzato dall’INPS nell’ambito del procedimento di concessione dell’esonero anche per consentire una riduzione dei tempi di riconoscimento dello stesso.

I requisiti richiesti per l’accesso all’esonero, previsto per una sola Gestione e relativo ai soli contributi previdenziali dovuti per il 2021 (con esclusione di qualsiasi contribuzione integrativa e dei premi dovuti a INAIL), sono:

  •   calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  •   reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività soggetta a contribuzione

    della gestione INPS) nel 2019 non superiore a € 50.000;

  •   assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente

    senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno

    ordinario di invalidità);

  •   possesso di un DURC On Line (regolare) in corso di validità.

    I limiti reddituali sono valevoli per gli iscritti che abbiano avviato l’attività entro il 2019 e non sono applicabili, invece, a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020.

ADEMPIMENTI 

La roulette delle scadenze per il versamento delle imposte sui redditi

Il Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipava nella serata del 28 giugno 2021 l’adozione di un nuovo DPCM. Si trattava in questo caso del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/06/2021 (DPCM 28 giugno 2021; GU 30 giugno 2021, n. 154) che prorogava il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle Imposte sui Redditi e dell’IVA.

Il provvedimento ricalcava le disposizioni del DPCM 27 giugno 2020, dando nuovamente la possibilità ai soggetti ISA di beneficiare di un termine maggiore per i versamenti delle Imposte.

Il versamento veniva infatti differito al 20 luglio 2021 viste e considerate “le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e il perdurare dello stato nazionale di emergenze epidemiologica per la diffusione del CODIV-19”.

In data 9 luglio 2021 la commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento al DL Sostegni-bis che proroga, si auspica definitivamente, il termine di pagamento per i soggetti ISA, minimi e forfettari, al 15 settembre p.v., senza maggiorazione dello 0,40%. In particolare con il citato emendamento i termini per pagare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, a saldo 2020 e primo acconto per il 2021, che scadono dal 30/06/2021 al 31/08/2021, sono prorogati al 15/09/2021.

LA DISCIPLINA GENERALE

La disciplina generale prevede all’art. 17 DPR 435/2001:

“l versamento del saldo dovuto con riferimento alla Dichiarazione dei Redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle Persone fisiche, e delle Società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR, di cui al DPR 917/86 è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della Dichiarazione stessa…”

Il dettato normativo specifica al c. 1 il termine di versamento del saldo dell’Imposte da parte delle Persone fisiche e delle Società di Persone o associazioni da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della Dichiarazione stessa.

Sempre al c. 1 viene definito il termine di versamento per i soggetti IRES, da effettuarsi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del Periodo d’Imposta.

L’articolo continua, al c. 2, prevedendo la possibilità per il Contribuente di effettuare il versamento “entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti al c. 1, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Riassumendo le regole generali, prevedono che i versamenti siano effettuati:

SCADENZA NATURALE

SCADENZA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%.

ENTRO IL 30 GIUGNO ENTRO IL 30 LUGLIO

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SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dal provvedimento, come specificato dall’art. 1 DPCM 28 giugno 2021:

  • –  I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione;
  • –  I soggetti che adottano il regime di cui all’art. 27 c. 1 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011 anche definito “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”;
  • –  I soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014. Non dovrebbero rientrare nella proroga:
  • –  i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA attualmente pari a 5.164.569 euro;
  • –  i soggetti che svolgono attività agricola e titolari di solo reddito agrario.
    Per quest’ultimi il termine rimane invariato, quindi da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, ovvero il

    30 luglio 2021, con la maggiorazione dell’interesse dello 0,40%.

    OGGETTO DELLA PROROGA

    L’oggetto della proroga consiste nel differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’art. 12 c. 5 D.Lgs. 241/97 (norma che prevede la possibilità di modificare, tenendo conto delle esigenze organizzative, i termini in materia di dichiarazioni fiscali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze).

    I versamenti riguardano:

  • –  Saldo 2020
  • –  I° Acconto 2021
    delle Imposte sui Redditi e dell’IRAP.

– Saldo IVA 2020 da dichiarazione IVA.

Per tutti i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, lo slittamento del versamento riguarda anche il versamento del diritto camerale verso il Registro delle Imprese competente territorialmente.

La norma specifica che il differimento del versamento non comporta corresponsione di interessi, quindi non gravata da maggiorazioni ulteriori.

NUOVI TERMINI

Con l’ultimo emendamento è possibile identificare il “nuovo” termine di versamento:

SCADENZA NATURALE
SCADENZA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE NON PREVISTA

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Diversamente da quanto disposto da precedenti Decreti di proroga, l’emendamento riformulando direttamente la norma cancella la possibilità di eseguire i versamenti con lo 0,40%. Esso interviene infatti direttamente sull’art. 17 c. 2 DPR 435/2001, cioè sulla disposizione che prevede il pagamento con lo 0,40% in più entro 30 giorni dal termine ordinario.

VERSAMENTO

Nulla cambia in termini di modalità di versamento. Tutti i contribuenti devono utilizzare il Modello di versamento F24, come da prassi.
I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica :

  • direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ;
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.) che:
    o sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia;
  • o sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il

     

  • servizio “F24 addebito unico”;
  • o si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

    Nel Modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo.

    Se l’importo viene rateizzato è necessario indicare gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati, la rata che si sta versando e il numero di rate prescelto.

    Gli importi delle Imposte che scaturiscono dalla Dichiarazione devono essere versati arrotondati

    all’unità di euro.
    I codici tributo da indicare nel Modello F24 sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I

    principali:

  • 4033: IRPEF – Acconto prima rata;
  • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario Addizionale regionale;
  • 1842: IRPEF – Saldo;
  • 1840: IRPEF – Acconto prima rata;
  • 1841: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione.

GUIDE OPERATIVE

Chiarimenti dalla circolare 7/E sulla tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili

Con la pubblicazione della Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il consueto documento di prassi con indicazioni in merito a detrazioni e deduzioni in vista della chiusura delle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2020.

Il documento, rubricato “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”, supera abbondantemente le 500 pagine e spazia dal rilascio del visto di conformità, agli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta, agli interessi sui mutui, alle spese di istruzione alle erogazioni liberali ai premi assicurativi. Vengono poi trattate tutta una serie di casistiche correlate agli oneri deducibili dal reddito complessivo. Ampio spazio è concesso alla trattazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio immobiliare, dal bonus facciate, al sisma bonus, al superbonus.

In questa sede si vuole concentrare l’attenzione relativamente alle indicazioni fornite sulla tracciabilità delle spese sostenute e rientranti negli oneri detraibili di cui all’art. 15 TUIR.

Tale incombenza è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2020 che condiziona la fruizione della detrazione IRPEF del 19% alla tracciabilità del pagamento della maggior parte degli oneri detraibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Il testo di Legge recita: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 TUIR, di cui al DPR 917/86, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/97”.

Per pagamento tracciato o tracciabile si intende pertanto quello effettuato tramite bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, carta prepagata, assegno bancario o circolare, tramite sportelli bancomat, bollettini postali, Mav, pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati.

Per poter dimostrare l’avvenuto pagamento mediante i sistemi di cui sopra è necessario fornire prova cartacea della singola transazione o pagamento. In alternativa il pagamento tracciato può essere documentato mediante annotazione da parte del percettore sul documento fiscale rilasciato.

Le uniche situazioni in cui è prevista una deroga e risultano detraibili le spese sostenute anche con pagamento in contanti sono quelle relative:

  • agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al

    servizio sanitario nazionale.

    Tra gli oneri detraibili che rientrano tra quelli la cui spesa deve essere sostenuta con metodi di pagamento tracciabili vi rientrano, per esempio:

    gli interessi passivi e relativi oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e relativi compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare;

  • le spese sanitarie diverse da quelle di cui sopra;
  • le spese veterinarie;
  • le spese funebri;
  • le spese universitarie;
  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • i premi per assicurazioni rischio morte o invalidità permanente;
  • le erogazioni liberali;
  • le spese per l’abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi.

    Non rientrano nella disposizione trattata le spese deducibili dal reddito imponibili e quelle detraibili per gli oneri la cui percentuale di detrazione è fissata in misura diversa dal 19%.

    Relativamente alle spese conseguenti l’acquisto di dispositivi medici conseguenti alla pandemia Covid-19, la Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E conferma come, relativamente alle mascherine, siano detraibili solamente le spese sostenute per le mascherine protettive marchiate CE. Risultano pertanto detraibili anche le spese per l’acquisto di quelle chirurgiche a patto che marchiate come sopra e non è sufficiente, anche per altri tipi di mascherine, la sola conformità alla normativa sui DPI.

    Sempre relativamente ai dispositivi medici, la circolare nel confermare la detraibilità anche se pagati con strumenti di pagamento non tracciabili, chiarisce (per la prima volta e in via definitiva) che sono detraibili anche le spese relative al noleggio e non solo all’acquisto. Inoltre con riferimento alle protesi, la marcatura CE può essere attestata dal venditore sul documento di spesa, attestazione che può anche avvenire semplicemente riportando il codice AD che ne attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria o quello PI che è specificatamente relativo alle protesi.

    Un altro passaggio interessante per fugare ogni dubbio è quello che tratta la detraibilità delle spese in commento qualora il pagamento, tracciato, non è avvenuto da parte dell’intestatario del documento. Nella circolare si sostiene infatti che l’onere: “sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa”.

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce come in tale evenienza quindi la spesa è detraibile da parte del soggetto intestatario del documento. Non rileva quindi chi ha effettuato il pagamento, che dovrà poi essere rimborsato da parte dell’intestatario del documento, anche con metodi di pagamento non tracciati, a colui che ha pagato per suo conto in quanto l’onere deve essere sostenuto dal soggetto che detrae. Quest’ultimo dovrà quindi rilasciare una dichiarazione relativa al rimborso della spesa, autodichiarando quindi il suo sostenimento.

    Relativamente alle spese per interessi passivi legati all’acquisto dell’abitazione principale la tracciabilità del pagamento è dimostrata già dalle contabili dell’istituto bancario creditore o dalla sua certificazione annuale; discorso diverso invece per i premi assicurativi detraibili per i quali viene richiesta la quietanza del pagamento rilasciata dall’assicurazione che riporti altresì il metodo di pagamento.

    Con riferimento ai pagamenti effettuati per il tramite di smartphone con applicazioni collegate ad Istituti riconosciuti di moneta elettronica, questi tracciano sì il pagamento come ogni altro sistema ma il fatto che siano collegati ad un conto corrente comportava il legittimo dubbio se, per dimostrare il pagamento tracciato, fosse necessario esibire l’estratto conto di addebito. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’esibizione dell’estratto conto è necessaria solamente qualora il contribuente non sia in grado di produrre nessun altro documento che evidenzi l’effettivo pagamento con i sistemi sopra citati. Anche solo l’email ricevuta dalla piattaforma di pagamento è valida ai fini della detraibilità della spesa.

E’ infine chiaro il passaggio in cui l’Agenzia delle Entrate sostiene che: “l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili” ma richiede una tutela della riservatezza del contribuente: “i CAF e i professionisti … nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente”.

Circolare per i clienti del 18.06.2021

FISCO

Beni 4.0 e limiti al beneficio in caso di interconnessione tardiva

L’interconnessione tardiva rispetto all’entrata in funzione dei beni è ammessa solo con riguardo ai beni che sin dal loro primo utilizzo posseggano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. È, inoltre, escluso che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0. Per converso, l’applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i dispositivi aggiunti in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell’All. A L. 232/2016 o in quanto relativi all’intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le richieste caratteristiche tecnologiche.

È quanto precisato in un parere rilasciato dal MISE all’AE, nell’ambito di una Risposta a interpello, con riguardo alle agevolazioni previste per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave “industria 4.0” (art. 1 c. 184-197 L. 160/2019). La disciplina agevolativa, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il “super ammortamento” e l'”iper ammortamento”, le quali restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Il caso di specie concerne la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali in relazione a dei carrelli elevatori, acquistati a partire dal periodo d’imposta 2017 e fino al periodo d’imposta 2020. I carrelli sono noleggiati presso terzi e verranno interconnessi tramite uno specifico dispositivo al sistema aziendale nel corso del 2021.

Forniti i chiarimenti anticipati, con riguardo alla componente software dei dispositivi in parola, il parere precisa che:

  • il software di sistema (stand alone), se riconducibile ad uno di quelli previsti dall’ B L. 232/2016 (idoneo a consentire l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri della società medesima), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione;
  • il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.

Il rispetto delle caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Ai fini dei successivi controlli, sarà cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.

Applicazione errata del reverse charge e rimborso IVA

Salva l’ipotesi di frode, nel caso di errata applicazione del reverse charge, per sanare l’errore, laddove l’imposta sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell’inversione contabile, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l’obbligo di versare l’imposta; il cessionario a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell’imposta.

In merito alla corretta modalità di recupero del credito IVA sugli acquisti da parte di un non residente, l’AE osserva che in base alla normativa in materia i soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, chiedono il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato o dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a € 400,00; se detto ammontare risulta inferiore a € 400,00 il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a € 50 (art. 38-bis2 Decreto IVA). La norma, dunque, esclude la possibilità di chiedere il rimborso con la speciale procedura ivi prevista se i soggetti non residenti hanno effettuato operazioni per i quali sono debitori d’imposta.

Tale previsione, va in ogni caso, coordinata con la disciplina di cui all’art. 6 c. 9-bis.2 D.Lgs. 471/97 che, in caso di errore nell’applicazione del reverse charge, fa salvo il comportamento del cedente che non ha applicato l’imposta, cristallizzando gli esiti dell’errore (come illustrato nella Risp. AE 28 aprile 2021 n. 301).

Passaggio al forfettario negato in caso di comportamento concludente

Il regime ordinario adottato erroneamente con comportamenti concludenti, quali l’emissione di fatture con IVA e la presentazione delle liquidazioni periodiche, non può essere sostituito con il regime forfettario.

Il caso di specie riguarda l’attività di collaborazione svolta da un avvocato nei confronti di una società, in relazione alla quale il difensore ha emesso nel 2020 dodici fatture, regolarmente saldate, per un importo mensile comprensivo di IVA e contributo alla cassa previdenziale, applicando erroneamente il regime fiscale ordinario in luogo di quello forfettario.

L’amministrazione finanziaria nega al professionista la possibilità di mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020, in ragione delle seguenti circostanze:

  • negli anni pregressi l’avvocato non ha applicato il regime forfettario (non è noto se per scelta o per mancanza dei requisiti);
  • nel 2020 (ed invero anche nel 2021) ha tenuto un comportamento concludente coerente con quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVAe applicazione del contributo previdenziale;
  • ha presentato le liquidazioni periodiche.

Inoltre, è presumibile pensare che sulle fatture abbia indicato anche la ritenuta a titolo di acconto e non è noto se abbia comunicato entro il 28 febbraio del 2020 alla Cassa Forense l’opzione per il regime di favore ai fini contributivi.

 

Nuovi termini versamento

Viene differita dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da:

  1. a) cartelle di pagamento;
  2. b) avvisi accertamento esecutivi emessi dall’AE;
  3. c) avvisi di addebito dell’INPS.

Questi versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 luglio 2021.

Pignoramenti

Il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento, derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, viene ulteriormente differito al 30 giugno 2021.

Le verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche (art. 48 bis DPR 602/73) e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000, restano prive di qualunque effetto e quindi tali soggetti pubblici devono eseguire il pagamento a favore del beneficiario.

I termini invariati

Non sono stati previsti, invece, ulteriori differimenti per i pagamenti relativi alla c.d. rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE.

Ne consegue che il versamento delle rate 2020 deve essere effettuato entro il termine del 31 luglio 2021. Pertanto, le definizioni non sono invalidate per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Ricontrattazione delle locazioni commerciali: novità dalla conversione del Decreto Sostegni 

Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone delle locazioni commerciali nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica da Covid-19.

È quanto stabilito dalla legge di conversione del c.d. Decreto Sostegni (DL 41/2021 conv. in L. 69/2021) con lo scopo di agevolare un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Ricordiamo che la cassazione aveva già sottolineato l’esigenza che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, i contratti di locazione commerciale dovessero essere rinegoziati dalle parti, in modo da adeguarne le prestazioni alle mutate circostanze.

Pertanto, il locatore che si fosse rifiutato ingiustificatamente di riequilibrare l’assetto negoziale originario doveva ritenersi inadempiente (Relazione tematica della Cassazione n. 56/2020).

Art. 6 nonies DL 41/2021 conv. in L. 69/2021

Bando INAIL “informazione per la prevenzione”: al via la presentazione delle domande

Dalle ore 12:00 del 30 giugno sino alle ore 18:00 del 20 luglio sarà possibile accedere alla procedura informatica per l’inoltro delle domande online relative all’avviso pubblico INAIL per il “Finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro” Le risorse stanziate mirano alla realizzazione di interventi informativi, con l’obiettivo di sviluppare la capacità di analisi e la soluzione di situazioni o problemi complessi.

Comunicato CdL 31 maggio 2021

ADEMPIMENTI 

Diritto Camerale in pagamento il 30 giugno

Scade il 30 giugno il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale in base ad una tariffa fissa:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico);
  • società tra avvocati Lgs. 96/2001;

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso. Il diritto è dovuto anche, per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

Sono tenuti al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente, le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, precisamente:

  • Società tra professionisti previste dalla 183/2011;
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società di capitali;
  • Società cooperative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi con attività esterna;
  • Enti economici pubblici e privati;
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla Lgs. 267/2000;
  • GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico.

Sono infine tenute al pagamento del diritto annuale le società in liquidazione e le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese.

Soggetti esclusi

Non sono tenute al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese soggette alle altre procedure concorsuale;
  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
  • le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale;
  • le società cooperative cessano di essere soggette all’obbligo del pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell’Autorità Governativa.

Con la Nota MISE 22 dicembre 2020 n. 286980, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le misure del diritto annuale anno 2021. Precisamente, la tabella che segue indica le tariffe fisse:

 

  Sede Unità
locali
Imprese individuali (piccoli imprenditori iscritti nella sezione speciale)  €             44,00  €            8,80
Società semplici iscritte con la qualifica
di Impresa Agricola
 €            50,00  €           10,00
Società semplici non agricole o inattive  €         100,00  €          20,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs.  96/2001  €         100,00  €          20,00
Imprese con sede principale all’estero, per ogni unità locali o sede secondaria    €         55,00
Soggetti iscritti solo al REA  €             15,00  

 

La nota stabilisce che le tariffe da pagare tengono conto della riduzione del 50%, a norma dell’art. 28 c. 1 DL 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014.

In riferimento al diritto annuale commisurato al fatturato, nella tabella che segue sono indicati gli scaglioni di fatturato e le aliquote relative da applicare appunto sul fatturato totale (somma delle fatture emesse) dell’impresa conseguito nell’esercizio precedente:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro  
zero 100.000,00                                             200,00
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,01%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

La somma minima da versare per il primo scaglione è pari a 100,00 euro mentre l’importo massimo da versare, in nessun caso, potrà essere superiore a 20.000,00 euro.

Ciascuna singola Camera di Commercio ha la facoltà di aumentarne la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), fino ad un massimo del 20%.

Modalità di versamento

Il pagamento del Diritto Camerale deve essere effettuato, in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi per il 2021 entro il 30 giugno o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, nei 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio 2021.

E’ utile ricordare che, in sede di prima iscrizione, il diritto andrà pagato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle Imprese.

Il versamento deve essere eseguito tramite la sedizione telematica del modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve indicarsi nello spazio dedicato (“codice ente”) la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento.

Ravvedimento operoso

In caso di pagamento oltre il termine previsto, la violazione potrà essere sanata attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. Il pagamento va effettuato sempre con il modello F24, compilando la sezione IMU e altri tributi locali e indicando i seguenti codici tributo:

  • 3850 tributo;
  • 3851 interessi;
  • 3852 sanzione.

In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del DM 27 gennaio 2005 n. 54.

GUIDE OPERATIVE

L’Agenzia delle Entrate illustra i correttivi ISA 2021 a seguito dell’emergenza Covid

Con la Circ. AE 4 giugno 2021 n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato quelli che sono stati gli interventi in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020 per “adeguarli” alla situazione economica generata dalla crisi pandemica oltre a fornire chiarimenti in ordine alla loro applicazione.

L’aggiornamento degli ISA, cita l’Agenzia delle Entrate, è avvenuto in due momenti e su due piani. Il primo riguarda l’evoluzione standard alla quale circa la metà degli ISA viene annualmente sottoposta in un percorso di ordinaria evoluzione dello strumento. Il secondo step invece, del tutto straordinario, ha riguardato la totalità degli indici con il fine di renderli tali da tenere conto degli effetti causati dall’emergenza Covid.

Seguendo l’ordine degli argomenti trattati nel documento di prassi, il primo punto è dedicato agli interventi straordinari. In prima battuta vengono elencate quelle che sono le cause di esclusione per il periodo d’imposta 2020 che pertanto prevedono che gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’ 85 c. 1 esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54 c. 1 TUIR, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
  • hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività. (Nella Tabella 2, allegata alle istruzioni Parte generale degli ISA sono riportati tutti i codici attività esclusi).

I contribuenti che rientrano nelle cause di esclusione di cui sopra sono in ogni caso tenuti, ai fini statistici, alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli e potranno dispensare dall’acquisizione dal cassetto fiscale dei dati precalcolati limitandosi quindi alla mera compilazione del modello.

Per contro i soggetti che rientrano nelle cause di esclusione e che non procedono alla consueta compilazione del modello non potranno di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis c. 11 DL 50/2017.

Con riferimento ai correttivi Covid-19 questi sono stati applicati sia all’analisi degli indicatori elementari di affidabilità sia a quella degli indicatori elementari di anomalia sulla base dei seguenti fattori sintomatici della crisi economica:

  • contrazione della produttività settoriale stimata sulla base delle analisi descritte in precedenza;
  • giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco;
  • riduzione del valore dei Ricavi/Compensi nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta 2019 riferite al singolo contribuente;
  • riduzione dei costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del p.i. precedente (anche in questo caso, per singolo contribuente);
  • variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS.

Inoltre, nelle modifiche è stato tenuto conto di aspetti legati all’area territoriale di appartenenza tenendo conto:

  • di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
  • degli effetti dell’andamento congiunturale.

Al punto 2 della circolare viene data evidenza degli aspetti correlati alla modulistica ed alla relativa compilazione del modello “ISA2021”. In particolare, è stato portato avanti un processo di omogeneizzazione delle informazioni che vengono richieste ai fini dell’applicazione degli indici. In particolare, è stata effettuata un’implementazione del software “Il tuo ISA 2021” che consente l’importazione di informazioni relative a dati contabili già dichiarate, utilizzando il software “Redditi On Line” all’interno dei quadri RE, RF e RG del modello Redditi 2021.

L’aspetto da sottolineare, dal punto di vista della modulistica e delle info richieste, è che non è stata introdotta alcuna richiesta al contribuente di nuove informazioni per l’applicazione della nuova metodologia sviluppata per tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente alla diffusione del COVID-19.

Nelle istruzioni parte generale sono riportate indicazioni sulla compilazione, valide per ogni ISA, in tale parte si trova:

  • la Tabella 1 contenente l’indicazione dei codici attività e del corrispondente ISA;
  • la Tabella 2 che individua le attività escluse per il periodo di imposta 2020 sulla base delle clausole di esclusione di cui si è detto sopra.

Con riferimento al quadro A, relativo alle informazioni sul personale, l’Agenzia delle Entrate segnala che, nei righi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non “effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all’art. 22 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/ 2020, o ad altri istituti simili.

Nei dati contabili delle imprese (Quadro F) non devono invece essere indicati in alcun quadro i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionali a seguito dell’emergenza Covid che non concorrono alla formazione del reddito. Tali contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente su cui applicare gli ISA. Alla stessa stregua anche nel Quadro H riservato ai professionisti non devono essere indicati in alcun rigo i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In alcuni modelli ISA è poi previsto un Quadro E (Dati per la revisione), all’interno del quale vengono richieste ulteriori informazioni che non rilevano ai fini del calcolo per l’anno in dichiarazione ma utili per l’attività di revisione ed evoluzione dell’indice.

La Circ. AE 4 giugno 2021 n. 6/E prosegue poi ricordando che, come per le due precedenti annualità, anche per il periodo d’imposta 2020 occorre procedere all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire le cosiddette “variabili precalcolate” che pur non essendoci elementi sostanziali di novità rispetto alle modalità di acquisizione del passato, nella versione aggiornata questi dati sono integrati dal punteggio ISA 2018 e 2019 che in ogni caso non hanno influenza di calcolo ma sono esclusivamente informazioni aggiuntive a supporto di chi compila il modello.

Con riferimento alle “ordinarie” evoluzioni degli ISA per il periodo d’imposta 2020, che in totale sono 87, l’Agenzia delle Entrate va una breve sintesi suddivisa per comparto: agricoltura, manifatture, servizi e commercio.

Anche per quanto riguarda il software applicativo “Il tuo ISA 2021” è dedicato un intero punto della circolare (punto 5). La struttura del software è la medesima delle scorse tornate, pertanto l’assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative. C’è stato un aggiornamento nella sezione dove sono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità in modo tale da poter dare evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del COVID-19. In corrispondenza del punteggio ISA, al messaggio relativo alle condizioni di accesso ai benefici premiali, è stata aggiunta l’informativa COVID come di seguito:

“Il tuo ISA, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l’accesso ai benefici premiali di cui all’art. 9-bis c. 11 del DL  50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con Provv. AE 26 Aprile 2021 n. 103206. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell’emergenza Covid-19”.

Relativamente al regime premiale, al punto 6, sono riportate le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2020, che così come individuate dal Provv. AE 26 Aprile 2021 n. 103206, confermano i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per la precedente annualità, benefici di cui all’art. 9-bis c. 1 DL 50/2017 che si riepilogano di seguito:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del c. 36-decies dell’ 2 DL 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’ 39 c. 1 lett. d) secondo periodo DPR 600/73 e all’art. 54 c. 2 secondo periodo DPR 633/72;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’ 43 c. 1 DPR 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57 c. 1 DPR 633/72;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’ 38 DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Circolare per i clienti del 15.04.2021

Fisco

Dichiarazione IVA in caso di fallimento

Per le operazioni attive perfezionate prima dell’apertura della procedura concorsuale, il relativo credito dell’Erario è concorsuale anche se l’imposta diventa esigibile successivamente, nel corso della procedura. Diversamente, il debito IVA maturato durante la procedura rappresenta un credito prededucibile dell’Erario.

Al fine di distinguere tali situazioni, il curatore deve presentare la dichiarazione annuale IVA seguendo le istruzioni per la compilazione del par. 2.3, punto A, Mod. “Fallimento e liquidazione coatta amministrativa”, con due moduli:

  • nel primo, deve indicare le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile dopo l’apertura della procedura;
  • nel secondo, deve indicare le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta della dichiarazione (post apertura procedura).

Inoltre, nel caso in cui dalle operazioni relative al periodo ante fallimento emerga un debito IVA, occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, in quanto i saldi risultanti dal quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro.

L’eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, tramite Mod. F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento.

Il curatore deve inoltre trasmettere all’AE la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l’apertura del fallimento al fine di consentirne l’insinuazione tardiva al passivo.

Risp. AE 8 aprile 2021 n. 230

 

E-commerce: istanze di accesso alla procedura agevolata

Per accedere all’apposita procedura prevista dall’AD per la definizione e la semplificazione delle formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, i corrieri e gli altri operatori economici dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione entro il 22 aprile 2021. La procedura in questione è riservata alla merce di valore trascurabile, ricondotto a due differenti soglie, € 22 oppure € 150, avente come destinatario finale un soggetto privato, ed è stata introdotta, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto IVA, in considerazione della previsione di un notevole incremento di tali operazioni.

L’istanza al rilascio dell’autorizzazione preventiva è presentata presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco, istituito presso la Direzione Dogane e denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria di soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l’indicazione della soglia di riferimento (€ 22 o € 150).

I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta. Tale semplificazione è applicabile anche alle operazioni della specie svolte dai soggetti autorizzati in procedura ordinaria presso dogana. Sono escluse le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toeletta, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Il rilascio dell’autorizzazione per l’iscrizione alla sezione “Altri operatori economici” dell’elenco è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo:

  1. 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della presente determinazione; nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1° maggio 2021;
  2. possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
  3. utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
  4. tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
  5. possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
  6. adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
  7. predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

Per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino € 150 è, altresì, necessario il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

  1. titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e relativa garanzia, nelle forme usualmente accettate dall’AD;
  2. a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’AD per tutte le dichiarazioni della specie (valore da € 22 a € 150).

I soggetti autorizzati alla semplificazione devono inoltre garantire, a pena di decadenza, i seguenti adempimenti:

  1. corretta compilazione della dichiarazione doganale a dati ridotti, secondo le modalità descritte in apposito disciplinare di servizio redatto dall’ufficio competente, a seguito dell’iscrizione all’Elenco “e-commerce P4I”, oppure già impartite nelle autorizzazioni possedute dai soggetti iscritti d’ufficio;
  2. per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, fornire il dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate;
  3. per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornire un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che i diritti dovuti siano stati indicati in modo corretto e che la merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
  4. consentire all’AD di inter-operare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l’acquisto effettuato (ottenuto dalla piattaforma di marketplace entro cui è stato avviato l’ordine che ha dato origine alla movimentazione).

 

Determinazione AD 6 aprile 2021 n. 100615

 

Assegno unico per i figli a carico: in Gazzetta la legge delega

Il Governo ha ricevuto la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare l’assegno mensile unico e universale, con lo scopo di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.

La legge delega, nell’affidare l’incarico al Governo, definisce alcuni criteri direttivi, generali e specifici.

 

Principi e criteri direttivi e generali

Ogni figlio a carico, entro i limiti previsti e secondo i criteri di universalità e progressività, ha diritto di accedere all’assegno, corrisposto nella forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro.

Determinazione dell’importo

L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

Ai fini dell’accesso e per il calcolo di altre prestazioni sociali agevolate, il computo dell’assegno unico può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento.

L’assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo di esso.

 

Ripartizione tra i genitori

L’assegno spetta:

– in pari misura tra i genitori o, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale;

– al genitore affidatario in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e in mancanza di accordo;

– in pari misura tra i genitori nel caso di affidamento congiunto o condiviso e in mancanza di accordo.

Compatibilità

L’assegno unico è pienamente compatibile:

– con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

– il reddito di cittadinanza (art. 1 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019). I due benefici sono corrisposti congiuntamente con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza (art. 2 c. 4 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).

 

Principi e criteri direttivi specifici

Requisiti

Il richiedente l’assegno deve essere:

cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

In caso di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti possono essere concesse specifiche deroghe ai requisiti previsti.

Ambito di applicazione

L’assegno mensile è riconosciuto:

– per ciascun figlio minorenne a carico a decorre dal 7° mese di gravidanza (per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato);

– per ciascun figlio maggiorenne a carico fino ai 21 anni che:

  • frequenta un percorso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea;
  • svolge un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
  • è registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

L’importo dell’assegno è inferiore rispetto a quello previsto per i figli minorenni e può essere corrisposto direttamente al figlio al fine di favorirne l’autonomia.

 

Ipotesi particolari

È riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato a favore:

– delle madri di età inferiore a 21 anni;

– di ciascun figlio con disabilità, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%, graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

In caso di figlio maggiorenne disabile a carico l’assegno è riconosciuto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento dei 21 anni di età.

Eventuali misure e importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai destinatari dell’assegno unico restano validi.

 

Superamento delle attuali misure

È previsto un graduale superamento o soppressione delle seguenti misure:

– assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (art. 65 L. 448/98);

– assegno di natalità (art. 1 L. 190/2014; art. 23 quater c. 1 e 2 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018; art. 1, c. 340, L. 160/2019);

– premio alla nascita (art. 1 c. 353 L. 232/2016);

– fondo di sostegno alla natalità (art. 1 c. 348 e 349 L. 232/2016);

– detrazioni fiscali per carichi di famiglia (art. 12 c. 1 lett. c DPR 917/86);

– assegno per il nucleo familiare (art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88) e assegni familiari (DPR 797/55).

 

IFRS 16: prorogata la contabilizzazione semplificata degli incentivi

Lo IASB ha approvato l’amendment “Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021” con il quale viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il periodo di applicazione degli amendments all’IFRS 16 (paragrafi 46A e 46B) che consentono alcune semplificazioni nella contabilizzazione degli incentivi, relativi ai leasing, collegati al Covid-19, ad esempio sospensione o riduzione dei canoni d’affitto.

Più in dettaglio, i locatari non sono tenuti a valutare se tali incentivi costituiscano modifiche al contratto di leasing e possono quindi contabilizzarli direttamente a conto economico.

Tali misure, previste inizialmente fino al 30 giugno 2021, sono ora estese fino al 30 giugno 2022, in ragione del protrarsi della pandemia da Covid-19 e tenuto conto delle segnalazioni inoltrate dagli stakeholders allo IASB.

L’amendment si applica agli esercizi che hanno inizio il 1° aprile 2021 o successivamente.

 

 

 

Prima casa: vendita parziale in caso di donazione

In caso di acquisto di abitazione con l’agevolazione prima casa pur possedendo un’altra abitazione acquisita con l’agevolazione, in parte a titolo oneroso e in parte a titolo gratuito, per conservare l’agevolazione è sufficiente alienare, entro un anno dal nuovo acquisto, la quota della prima casa acquistata a titolo oneroso con il beneficio mentre non è necessario alienare anche l’ulteriore quota acquistata per donazione. L’alienazione della quota acquistata a titolo oneroso può avvenire sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

La titolarità di un diritto derivante da successione o donazione permette quindi, nell’ipotesi di successivo acquisto di un’altra abitazione, di fruire dell’agevolazione prima casa (art. 69 c. 3 e 4 L. 342/2000) anche in caso di precedente acquisto di immobile avvenuto solo parzialmente per donazione.

Nel caso esaminato, il contribuente era proprietario di un immobile acquistato con l’agevolazione prima casa:

– per la quota del 50% per donazione;

– per la restante quota del 50% a titolo oneroso.

Per usufruire dell’agevolazione sull’acquisto di altra abitazione in un Comune diverso, il contribuente dovrà cedere – a titolo oneroso o gratuito – entro un anno la sola quota acquistata a titolo oneroso.

In proposito, l’AE rammenta anche che per gli adempimenti relativi all’agevolazione prima casa, e dunque anche per la cessione dell’immobile preposseduto, i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e ricominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 3 c. 11 quinquies DL 183/2020 conv. in L. 21/2021).

 

 

Atto costitutivo delle start-up innovative costituite in forma di SRL

Il Consiglio di Stato ha sancito l’illegittimità del DM MISE 17 febbraio 2016, relativa alle modalità di redazione degli atti costitutivi delle start-up costituite in forma di s.r.l., nella parte in cui stabilisce la redazione in modalità esclusivamente informatica dell’atto costitutivo e dello statuto e nella parte in cui amplia i poteri ordinari di controllo del Registro Imprese.

Per i giudici, il Decreto, che avrebbe dovuto avere un contenuto meramente esecutivo, non si è limitato a recepire le indicazioni della fonte primaria (art. 4 c. 10-bis DL 3/2015 conv. in L. 33/2015) ma si è posto in contrasto con essa, in violazione del principio di gerarchia delle fonti.

L’art. 4 c. 10-bis DL 3/2015, infatti, prevede che l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti per atto pubblico o per atto sottoscritto con le modalità previste dall’art. 24 D.Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).

L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del MISE e trasmessi al competente Ufficio del registro delle imprese).

Il provvedimento in esame, invece, prevede, tra l’altro, che l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica (art. 1 c. 2 DM MISE 17 febbraio 2016), senza alcuna autentica di sottoscrizione (art. 1 c. 5 DM MISE 17 febbraio 2016), escludendo, in palese contrasto con la legge, l’altra modalità alternativa, quella basata sulla redazione per atto pubblico.

La sentenza ha, inoltre, sancito l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui definisce i controlli sostanziali che gli Uffici del registro delle imprese devono eseguire in sede di deposito degli atti societari, che esulano dai poteri ad essi attribuiti dalla disciplina primaria italiana (art. 8 L. 580/93 e art. 11 DPR 581/95). Il Consiglio di Stato ha evidenziato, ancora, come il Registro delle imprese possa effettuare, in base alle competenze attribuite dalla disciplina primaria, solo verifiche formali all’atto della costituzione di una start-up innovativa, in contrasto con la normativa comunitaria, che impone un controllo di legalità in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali che gli uffici del registro delle Imprese non sono competenti a fare (art. 11 Dir. 2009/101/CE e art. 10 Dir. 2017/1132/UE).

Il Consiglio di Stato ha, infine, confermato l’annullamento, già avvenuto in primo grado con la sentenza del TAR 2 ottobre 2017 n. 10004, dell’art. 4 DM citato nella parte in cui prevede, nel caso di perdita delle condizioni per l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up, il passaggio della s.r.l. nella sezione ordinaria del registro in assenza di qualsiasi controllo formale o sostanziale sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti a tal fine necessari e dunque in violazione del procedimento costitutivo disciplinato dalla legge. Il passaggio automatico alla sezione ordinaria resta, quindi, possibile solo per le start-up costituite come s.r.l. con atto pubblico.

Adempimenti

Web tax: il primo versamento al 16 marzo 2021

Appuntamento il 16 marzo con il primo versamento dell’imposta sui servizi digitali (Web Tax), introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, cc. 35-50, L 145/2018) e modificata dal Bilancio 2020 (art. 1, c. 678), da calcolarsi con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ne ha definito le regole operative con il Provv. AE 15 gennaio 2021 n. 13185.

Soggetti passivi

Sono “soggetti passivi dell’imposta” i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

  1. realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000;
  2. percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Ambito oggettivo

L’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali.

Nota bene: per “servizi digitali” s’intendono:

  1. veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  2. messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

iii. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Sono esclusi dall’ambito oggettivo dell’imposta i seguenti servizi:

  1. a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  2. b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  3. c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  4. d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire: i sistemi dei regolamenti interbancari, le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici, le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo, le sedi di negoziazione all’ingrosso;
  5. e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
  6. f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Sono infine escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta anche le prestazioni di servizi accessori alle operazioni escluse appena indicate.

Calcolo della base imponibile

L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta per l’effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell’art. 2359 c.c. nel medesimo anno solare.

Come anticipato, ai fini della web tax, un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato.

In particolare:

– per i servizi digitali riguardanti la veicolazione su un’interfaccia digitale mirata agli utenti della medesima interfaccia, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale;

– per i servizi digitali relativi alla messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nell’anno solare, un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo;

– per i servizi relativi alla trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando dispone di un conto per la totalità o una parte dell’anno solare che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato.

L’agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.

Come versare l’imposta

I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. Solo in sede di versamento per il primo anno, la scadenza è prorogata al 16 marzo 2021.

L’imposta è versata con le modalità di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/97. Si è ancora in attesa del provvedimento che stabilisca istituisca i codici tributo per il versamento dell’imposta e impartisca le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Guide operative

Decreto Sostegni: il 30 aprile segna la fine della sospensione dell’attività di riscossione

 

Il Decreto Sostegni (DL 41/2021) è intervenuto sulle attività di riscossione ed ha previsto (art. 4) la proroga della sospensione legata alla notifica di cartelle di pagamento.

Nello specifico la norma ha previsto la sospensione dei termini di versamento con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da:

– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

– accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;

– avvisi di addebito emessi dall’INPS;

– atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione;

– ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;

– accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

Entro il mese successivo al 30 aprile, quindi entro il 31 maggio, i contribuenti dovranno effettuare, in una o più soluzioni, il pagamento di tutti gli importi oggetto di sospensione.

I soggetti che non riusciranno a rispettare tale termine potranno richiedere un piano di dilazione beneficiando delle nuove agevolazioni introdotte dal DL 34/2020 (Decreto Rilancio) ossia:

  • estensione da 5 a 10 del numero massimo delle rate, anche non consecutive, al cui mancato pagamento si incorre nella decadenza dai benefici della dilazione;
  • innalzamento a 100mila euro della soglia di debito oltre il quale è necessario comprovare, tramite apposita documentazione, la situazione di obiettiva difficoltà di adempiere.

 

Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate Riscossione, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021.

 

Il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) aveva previsto all’art. 68 l’applicabilità della disciplina relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali (art. 12 D.Lgs. 159/2015). Tale applicabilità viene confermata anche nel Decreto Sostegni stabilendo precisamente che:

– le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione;

  1. b) i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
  2. c) l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

 

 

 

Rottamazione e definizione agevolata

Il Decreto Sostegni ha apportato altresì delle modifiche al c. 3 dell’art. 68 DL 18/2020 che prevede disposizioni in tema di:

– rottamazione ter,

– definizione agevolata delle risorse,

– saldo e stralcio,

– riapertura termini per gli istituti della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

In particolare,  la nuova disposizione prevede che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

  1. a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  2. b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Inoltre, la norma stabilisce che in caso di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

 

Carichi affidati all’agente della riscossione

Visto il prorogarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19 e che il periodo di sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione viene ad interessare anche l’anno 2021, è stato necessario applicare una gradualità nel riavvio delle procedure di recupero.

Nello specifico, il decreto, in riferimento:

  1. ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione che va dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e successivamente a tale periodo, fino al 31 dicembre 2021;
  2. ai carichi affidati anche dopo il 31 dicembre 2021 se relativi:

– alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018,

– alle somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017;

-alle somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche, alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell’anno 2017;

– alle somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018 (art. 36-ter DPR 600/1973);

dispone la proroga:

di 24 mesi ai fini dei termini di decadenza e prescrizione;

di 12 mesi del termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo.

Differita al 30 aprile anche la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di maggio 2021.