Circolare per i clienti del 03.03.2021

Fisco

Superbonus: comunicazione delle opzioni al 31 marzo

Slitta dal 16 al 31 marzo il termine entro cui trasmettere all’AE la comunicazione delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus 110%, relative alle spese sostenute nel 2020 (art. 121 DL 34/2020 conv. in L 77/2020). Le opzioni, alternative tra loro, consistono in:

  • un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi;
  • la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il termine è stato prorogato dall’AE a fronte delle richieste di operatori, consulenti e relative associazioni di categoria che, stante il rilascio della procedura telematica di invio, avvenuto lo scorso 15 ottobre, hanno richiesto maggior tempo per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, accumulatesi nel tempo.

Superbonus: demolizione e ricostruzione di unità collabenti

È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientrino in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). A fini dell’individuazione dei limiti di spesa, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Il caso di specie

L’istante intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, con stessa forma e dimensione, di un fabbricato pericolante, composto da due unità immobiliari c.d. “collabenti”, con frazionamento in sei unità immobiliari. È inoltre sua intenzione realizzare interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico sull’edificio (composto dalle due unità collabenti) nonché realizzare gli impianti (reflui, adduzione e riscaldamento) a servizio sia del fabbricato da demolire e ricostruire, sia di un’altra unità immobiliare autonoma, attigua e già esistente (cd. “casottino”, censita come unità immobiliare C/3, priva di impianto di riscaldamento).

Le indicazioni dell’AE

Il contribuente può fruire della detrazione Superbonus in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico che prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato classificato nella categoria catastale F/2 (due unità collabenti) sempreché gli interventi siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001). La spesa massima ammissibile è di 96.000 € moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2, cosi come indicati dall’Istante all’inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Rientrano nel richiamato limite di spesa anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quali, ad esempio, il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso.

L’istante potrà beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi oppure, nell’ipotesi che alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Poiché il complesso immobiliare oggetto dell’intervento è costituito da due unità collabenti, prive di impianto di riscaldamento (cosi come dichiarato dallo stesso Istante), le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono invece essere ammesse al Superbonus.

 

Università non statali: importi massimi detraibili

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MIUR recante l’individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2020.

La spesa detraibile relativa all’iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l’Ateneo, è individuata negli importi massimi indicati come segue:

  • corso di istruzione medica: euro 3700 (Nord), 2900 (Centro), 1800 (Sud e Isole);
  • corso di istruzione sanitaria: euro 2600 (Nord), 2200 (Centro), 1600 (Sud e Isole);
  • corso di istruzione scientifico-tecnologica: euro 3500 (Nord), 2400 (Centro), 1600 (Sud e Isole);
  • corso di istruzione umanistico-sociale: euro 2800 (Nord), 2300 (Centro), 1500 (Sud e Isole).

La spesa detrabile riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, nell’importo massimo, è la seguente: euro 3700 (Nord), 2900 (Centro), 1800 (Sud).

Esonero contributivo alternativo alla CIG: istruzioni INPS

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile (art. 1, c. 306-308, L 178/2020). Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Le due misure (nuovi trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo) si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dalla stessa Legge di Bilancio 2021.

Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva qui esaminata, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

Datori di lavoro che possono accedere all’esonero

I nuovi chiarimenti precisano che:

  • può accedere all’esonero il datore di lavoro, identificato sulla base della matricola INPS, che abbia fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020;
  • ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero, è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale;
  • nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso. Il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione;
  • in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero, in virtù del fatto che l’azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Alternatività tra l’esonero contributivo e le integrazioni salariali e lo stesso esonero previsto dal Decreto Ristori

In ordine all’alternatività dell’esonero è stato chiarito che:

la scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale dovrà essere operata per singola unità produttiva. Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale;

i benefici sono riconosciuti al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero previsto dal Decreto Ristori (art. 12 DL 137/2020 conv. in L 176/2020) e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Misura e importo dell’esonero

L’effettivo ammontare dell’esonero è pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, tenendo presente che:

  • ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e/o giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, vi rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto. Al riguardo, si precisa che la retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e/o giugno 2020, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità;
  • nell’ipotesi in cui l’azienda interessata all’esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori;
  • l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale;
  • laddove la fruizione dell’esonero avvenga in due mensilità, gli importi mensili non necessariamente dovranno essere di pari ammontare, poiché ciò dipende dalla contribuzione dovuta;
  • l’importo dell’esonero può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di 8 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per le ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a 8 settimane, resta fermo il limite temporale massimo di 8 settimane. Resta la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori alle 8 settimane.

Contribuzioni escluse dell’esonero

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (art. 1, c. 755, L 296/2006);
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 148/2015);
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c. 4, L 845/78);
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamento, per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero e quindi fino al 31 marzo 2021. I divieti di licenziamento operano, pertanto, non solo durante il periodo di fruizione dell’esonero, ma in ogni caso fino al 31 marzo 2021.

Compatibilità con gli aiuti di Stato

L’efficacia delle disposizioni sull’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Coordinamento con altre misure

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. A titolo di esempio non è cumulabile con:

  1. l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile;
  2. l’incentivo “Io lavoro”.

Laddove l’esonero in commento risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

La cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASPI).

Se le previsioni normative prevedono un abbattimento totale della contribuzione datoriale – come nel caso dell’esonero per l’assunzione di donne – l’esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all’assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (si ricorda, al riguardo, che l’agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali ma nel limite di € 6.000 annui).

Con riferimento alle agevolazioni astrattamente applicabili che siano state introdotte contemporaneamente nell’ordinamento (a titolo esemplificativo, la c.d. Decontribuzione Sud così come da ultimo disciplinata dalla Legge di Bilancio 2021), l’applicazione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che rinuncino ai trattamenti di integrazione salariale, in virtù dell’entità dello stesso, preclude l’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura. Resta fermo che, al termine della fruizione del suddetto esonero, il datore di lavoro interessato, che sia in possesso dei requisiti legittimanti, potrà accedere, per il periodo di spettanza, alla Decontribuzione Sud.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero previsto dal Decreto Ristori, possono rinunciare alle frazioni di esonero non ancora godute e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Indennità previste dal Decreto Ristori: istruzioni per il riesame delle domande 

L’INPS ha fornito un chiarimento in tema di gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle domande di indennità COVID-19 previste dal c.d. Decreto Ristori (artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 conv. in L 176/2020).

Il Decreto prevedeva, rispettivamente, la concessione di un’indennità onnicomprensiva-bis e un’indennità onnicomprensiva-ter, pari a € 1.000 ciascuna, in favore delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il termine, non perentorio, per la presentazione dell’istanza di riesame è quello di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS, ovvero l’11 marzo 2021. Entro tale termine l’interessato deve presentare la documentazione utile al riesame.

Per l’indennità in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15 DL 137/2020 conv. in L 176/2020), l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020.

Inoltre, si precisa che, per l’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo, non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.

Per l’indennità in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite a domicilio (art. 15-bis DL 137/2020 conv. in L 176/2020), l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, l’INPS ricorda che il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 1° dicembre 2020 anziché al 30 novembre 2020.

 

Registro Imprese: solo alla parte interessata spetta richiedere l’iscrizione 

Con la Nota MiSE 19 febbraio 2021 n. 46907, il Ministero fornisce chiarimenti in merito alla funzione pubblicitaria del Registro delle Imprese, affrontando per la prima volta la nuova disciplina introdotta dall’art. 40 del DL 76/2020 conv. in L 120/2020 e la funzione della vigilanza ministeriale rispetto a quella del giudice del registro.

Come risulta dalle disposizioni, alle Camere di commercio spetta il compito di garantire l’attualità delle informazioni contenute nel Registro delle imprese ed, a questo scopo, il legislatore ha anche previsto, fra le competenze degli Enti e del Giudice del registro, l’attuazione di procedure di iscrizione d’ufficio. Con il DL 76/2020, tali procedure sono state sottoposte ad un importante intervento di semplificazione che ha affidato il ruolo, già attribuito al Giudice del registro, al Conservatore con l’intento di ridurre i tempi di conclusione delle procedure d’ufficio e, conseguentemente, restringere i tempi necessari per l’aggiornamento del Registro delle imprese. Al Giudice del registro resta riservato il riesame della procedura in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore.

La titolarità di richiedere le iscrizioni nel Registro delle imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d’ufficio previste specificatamente da norme ad hoc, è esclusivamente riservata alla parte interessata.

Con riguardo all’obbligo di iscrizione di un indirizzo pec, vigono le disposizioni che prevedono, in caso di inadempimento, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, anche l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale.

La competenza in materia di vigilanza sul Registro delle imprese affidata al Mise consiste nella verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria affidata alle Camere di commercio. Tale potere si esplica attraverso atti di indirizzo ed anche ispezioni aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste dalla normativa di settore. Resta esclusa la possibilità di entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche.

Contratto di concessione cessato e bonus locazione

È possibile fruire del bonus locazione anche in assenza di un contratto di concessione vigente (art. 28 DL 34/2020 conv. in L 77/2020). Questo il chiarimento fornito dall’AE in materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immo non abitativo e affitto d’azienda, rispondendo all’interpello di una società che esercitava la propria attività in alcuni locali di proprietà comunale, sulla base di una concessione registrata che non era stata rinnovata, pur perdurando l’occupazione dei locali in cui si svolgeva l’attività commerciale.

In merito alla possibilità di beneficiare del credito di imposta a seguito del pagamento dell’indennità provvisoria in assenza della concessione da parte del Comune l’AE ha precisato che, tenuto conto della ratio legis, il rapporto tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità in questione può essere assimilato ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili (cfr. Risp. AE 11 gennaio 2021 n. 34).

La società istante può fruire del credito d’imposta con riferimento alla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposta, in assenza di un contratto di concessione vigente per l’occupazione sine titulo di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione della concessione, indipendentemente dalla qualificazione che tali somme assumono ai fini delle imposte dirette.

Adempimenti

Web tax: il primo versamento al 16 marzo 2021

Appuntamento il 16 marzo con il primo versamento dell’imposta sui servizi digitali (Web Tax), introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, cc. 35-50, L 145/2018) e modificata dal Bilancio 2020 (art. 1, c. 678), da calcolarsi con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ne ha definito le regole operative con il Provv. AE 15 gennaio 2021 n. 13185.

Soggetti passivi

Sono “soggetti passivi dell’imposta” i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

  1. realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000;
  2. percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Ambito oggettivo

L’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali.

Nota bene: per “servizi digitali” s’intendono:

  1. veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  2. messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

iii. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Sono esclusi dall’ambito oggettivo dell’imposta i seguenti servizi:

  1. a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  2. b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  3. c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  4. d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire: i sistemi dei regolamenti interbancari, le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici, le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo, le sedi di negoziazione all’ingrosso;
  5. e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
  6. f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

 

Sono infine escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta anche le prestazioni di servizi accessori alle operazioni escluse appena indicate.

Calcolo della base imponibile

L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta per l’effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell’art. 2359 c.c. nel medesimo anno solare.

Come anticipato, ai fini della web tax, un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato.

In particolare:

– per i servizi digitali riguardanti la veicolazione su un’interfaccia digitale mirata agli utenti della medesima interfaccia, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale;

– per i servizi digitali relativi alla messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nell’anno solare, un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo;

– per i servizi relativi alla trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando dispone di un conto per la totalità o una parte dell’anno solare che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato.

L’agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.

Come versare l’imposta

I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. Solo in sede di versamento per il primo anno, la scadenza è prorogata al 16 marzo 2021.

L’imposta è versata con le modalità di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/97. Si è ancora in attesa del provvedimento che stabilisca istituisca i codici tributo per il versamento dell’imposta e impartisca le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Guide operative

Il credito d’imposta per gli investimenti in start-up e PMI innovative

Con il decreto 28 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

L’agevolazione fiscale è stata introdotta dal decreto Rilancio, ed è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

Sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente nel capitale sociale delle imprese e delle startup innovative che quelli effettuati indirettamente, tramite organismi di investimento collettivi del risparmio.

Impresa beneficiaria

Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, deve effettuare l’investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie.

Nota bene: per impresa beneficiaria dell’investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento.

L’investimento agevolato può essere effettuato dall’investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

Investimento agevolato

L’investimento massimo, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta:

– l’importo di euro 100.000 se l’investimento viene effettuato in una o più startup innovative;

– l’importo di euro 300.000 se l’investimento viene effettuato in una o più PMI innovative. In tal caso, se l’investimento è superiore a tale importo, sulla parte di investimento che eccede tale limite, il soggetto investitore può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza.

L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

L’agevolazione fiscale deve essere applicata ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Ai fini della determinazione del periodo agevolato, i conferimenti rilevano:

  1. nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli artt. 2444 e 2481-bis c.c.;
  2. alla data di sottoscrizione delle quote, in caso di investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio;
  3. nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione, nel caso di conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili.

Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.

Agevolazione fiscale

L’agevolazione fiscale spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Procedura di presentazione dell’istanza

L’impresa beneficiaria prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, dovrà presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative» a cura del Ministero dello sviluppo economico.

L’istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata solo on line e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. a) gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
  2. b) l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  3. c) l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Come fruire dell’agevolazione fiscale

L’agevolazione fiscale dovrà essere indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nella impresa beneficiaria.

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

Il diritto alle agevolazioni decade per il soggetto investito se, entro tre anni dalla data in cui rileva

l’investimento, si verifica:

  1. la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
  2. la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
  3. il recesso o l’esclusione degli investitori;
  4. la perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa da parte della start-up innovativa;
  5. la perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

  1. i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente;
  2. la perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa;
  3. la perdita dei requisiti da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.

L’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell’agevolazione accertata in sede di controllo dall’Agenzia delle Entrate, comporta la restituzione dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell’incentivo, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento sarà effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Circolare per i clienti del 15.02.2021

Fisco

E-fatture: verifica e modifica dei dati sull’imposta di bollo

Il nuovo documento di prassi definisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’AE delle fatture elettroniche inviate a partire dal 1° gennaio 2021 tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Il Provvedimento definisce anche le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’AE, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.

L’AE, con procedure automatizzate, integra le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunica al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi (art. 12-novies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019).

A ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi vengono forniti due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SdI:

  • riportanti l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • non riportanti l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente. Ulteriori modalità di diffusione, tramite canali di cooperazione informatica, potranno essere approvati con successivi Provvedimenti. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti è calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite Mod. F24.

art. 12-novies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019

Provv. AE 4 febbraio 2021 n. 34958

Non residenti: torna la riduzione dell’IMU sulla casa in Italia

Il MEF ha chiarito che per fruire della riduzione al 50% dell’IMU non è richiesta l’iscrizione all’AIRE del pensionato non residente e che in caso di due immobili separati, utilizzati dallo stesso nucleo familiare come fossero un’unica abitazione, l’esenzione spetta per uno solo.

In occasione della manifestazione Telefisco 2021, il Dipartimenti Finanze del MISE ha fornito due chiarimenti utili in materia di IMU.

Un primo chiarimento riguarda l’agevolazione che prevede la riduzione al 50% dell’imposta dovuta dai soggetti non residenti in Italia, a condizione che questi siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Sul punto, il MEF chiarisce che non è richiesta l’iscrizione all’AIRE del soggetto non residente, ma che è sufficiente che lo stesso sia residente in uno Stato diverso dall’Italia.

Il dubbio era sorto dalla precedente agevolazione riconosciuta ai soggetti non residenti titolari di pensioni.

Infatti, l’art. 13 c. 2 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011 (per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9-bis DL 47/2014 conv. in L. 80/2014) prevedeva che, a partire dal 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

La precedente agevolazione era, quindi, riservata ai cittadini non residenti ma iscritti all’AIRE.

Questa norma è stata abrogata dal c. 780 Legge 160/2019 che ha riscritto la disciplina IMU; il c. 741 della stessa legge, nel definire cosa di intenda per abitazione principale e quali sono le unità immobiliari che possono comunque essere considerate tali, non ha previsto una analoga agevolazione a quella che era contenuta nel precedente art. 13  DL 201/2011 conv. in L. 214/2011.

A prevedere questa agevolazione, ci ha pensato la legge di Bilancio 2021.

La formulazione della norma risulta però diversa da quella precedente, con la conseguenza che l’iscrizione all’AIRE, prima necessaria, oggi non è più richiesta.

Ad esempio, come afferma il MEF nella sua risposta, un cittadino tedesco non residente in Italia che possiede un immobile in Italia e che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione in Italia ha diritto a fruire della riduzione IMU, a nulla rilevando la circostanza che non sia iscritto all’AIRE (né potrebbe esserlo considerato che possono iscriversi all’AIRE solo i cittadini italiani).

Anche il secondo chiarimento riguarda l’abitazione principale, in questo caso del nucleo familiare.

Il MEF sostiene che due immobili separati, con rendite catastali distinte, seppur attigui e abitati dallo stesso nucleo familiare non possono fruire dei benefici previsti per l’abitazione principale. In sostanza, è il caso di due immobili che sono utilizzati come fossero un’unica abitazione.

L’agevolazione viene riconosciuta come non spettante in quanto il c. 741 L. 160/2019 prevede l’esenzione da IMU per l’abitazione principale definendo tale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente.

In questa ipotesi, la decadenza dal beneficio riguarda un solo immobile (non entrambi) e, in caso di accertamento, sarà onere del proprietario dimostrare in quale dei due immobili il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente.

Il MEF fornisce però una importante precisazione richiamando la Circ. AE 13 giugno 2016 n. 27/E, paragrafo 1.7, con la quale aveva previsto l’unione di fatto ai fini fiscali. Di norma, la fusione di due unità immobiliari è possibile quando, per ciascuna di esse, sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, cioè appartengano allo stesso soggetto.

Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

Il MEF quindi conferma che in caso di fusione fiscale, il regime di esenzione si applica per entrambe le unità immobiliari; in caso contrario, l’agevolazione spetta per una sola delle due.

art. 13 c. 2 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011

art. 9-bis DL 47/2014 conv. in L. 80/2014

780 Legge 160/2019

Legge di Bilancio 2021

Circ. AE 13 giugno 2016 n. 27/E, paragrafo 1.7

Art. 1 c. 148 L. 178/2020

 

Sospensione quote di ammortamento: chiarimenti AE

L’AE ha confermato che il recupero fiscale mediante variazione in aumento della quota di ammortamento non imputata a conto economico nel 2020 avverrà in coda al processo di ammortamento.

Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali è consentito di sospendere le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2020, mantenendo dunque il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 60 c. 7 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020).

In tal caso, la quota di ammortamento non imputata nel suddetto bilancio lo sarà nel conto economico relativo al 2021, consentendo lo slittamento delle successive quote di ammortamento.

Rimane ferma la deduzione delle quote di ammortamento non imputate a conto economico, nei limiti previsti dalle norme del TUIR – artt. 102, 102 bis e 103 DPR 917/86.

Dal punto di vista fiscale, dunque, la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non va ad influire sulla deducibilità della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico.

art. 60 c. 7 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020

TUIR – art. 102

102 bis e 103 DPR 917/86

IVA agevolata auto disabili e presentazione certificazione 

Ai fini delle agevolazioni IVA – con fruizione dell’aliquota del 4% – previste per le cessioni di automobili a soggetti portatori di handicap grave, le certificazioni di invalidità devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo. Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto, mediante l’esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota IVA ridotta (art. 30 c. 7 L. 388/2000). In tale ipotesi il venditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Nella fattispecie in esame, l’emissione della nota di credito risulta preclusa alla società venditrice poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione veicolo. La società venditrice ha però la facoltà di richiedere il rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione (art. 30 ter DPR 633/72).

art. 30 c. 7 L. 388/2000

art. 30 ter DPR 633/72

Risp. AE 1° febbraio 2021 n. 69

 

Brexit: resta valida l’identificazione diretta ai fini IVA

I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono utilizzare l’identificazione diretta per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 c. 3 DPR 633/72). Gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato prima del 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne senza necessità richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.

Il recente chiarimento è stato emesso dall’amministrazione finanziaria sulla base dell’Accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit. L’Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Il Protocollo, in base all’esame delle disposizioni in esso contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni che consentono, al ricorrere di precisi requisiti, l’identificazione diretta (art. 35 ter DPR 633/72,  Ris. AE 28 luglio 2020   n. 44/E).

art. 17 c. 3 DPR 633/72

art. 35 ter DPR 633/72

Ris. AE 28 luglio 2020 n. 44/E

Ris. AE 1° febbraio 2021 n. 7/E

Adempimenti

Al 1 marzo 2021 la presentazione all’INAIL della dichiarazione dei salari

È in scadenza il 16 febbraio 2021 il pagamento, se dovuto, del premio INAIL determinato in autoliquidazione, procedimento che consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani.

In particolare, attraverso il meccanismo dell’autoliquidazione, i datori di lavoro provvedono:

– al calcolo del premio anticipato per l’anno in corso (rata),

– al conguaglio per l’anno precedente (regolazione),

sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente.

Il premio da pagare sarà dunque determinato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive. Gli elementi fondamentali attraverso i quali determinare il premio da versare sono messi a disposizione dall’INAIL tramite pubblicazione sul proprio sito nella sezione “Fascicolo aziende”.

L’azienda ha facoltà di decidere se effettuare il versamento in unica soluzione (in tal caso nel modello F24, da utilizzare per il versamento del premio di autoliquidazione, va indicato il relativo numero di riferimento: 902021) oppure se usufruire della rateizzazione in quattro rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale.

In tal caso dovrà darne comunicazione all’INAIL, direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2021 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto, mentre per le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, sono previste le seguenti scadenze:

2° rata: 17 maggio 2021;

3° rata: 20 agosto 2021;

4° rata: 16 novembre 2021.

Le rate saranno maggiorate degli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente che, per il 2021, è pari allo 0,59%. I coefficienti per l’anno 2021 sono pertanto:

  • per il 17 maggio 2021 – 0,00143863;
  • per il 20 agosto 2021 – 0,00292575;
  • per il 16 novembre 2021 – 0,00441288.

Il mancato o tardato pagamento di una o più rate non comporta decadenze o revoche ma sicuramente l’applicazione delle sanzioni civili dalla scadenza della rata alla data di pagamento.

Nota bene: l’INAIL può iscrivere a ruolo le singole rate.

Il datore di lavoro che preveda di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, in riferimento al periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto ma deve comunque comunicarlo all’Istituto assicuratore, con adeguata motivazione.

Dichiarazione dei salari

Successivamente al pagamento della prima o unica rata, precisamente entro il 1° marzo 2021 (visto che il 28 febbraio cade di domenica), il datore di lavoro deve inviare telematicamente la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell’anno precedente.

Nota bene: il datore di lavoro deve comunicare il totale delle retribuzioni imponibili erogate ai dipendenti ed ai soggetti ad essi assimilati (soci e collaboratori non artigiani, parasubordinati ed altre figure residuali) adottando il criterio della competenza.

Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

L’invio deve essere effettuato tramite il servizio “Alpi on-line” o tramite “Invio telematico dichiarazione salari”. I servizi consentono di:

  1. presentare le dichiarazioni delle retribuzioni;
  2. comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate;
  3. presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani.

“Alpi on line” effettua anche il calcolo del premio.

Nel caso in cui la dichiarazione non fosse inviata nel termine di legge è prevista una sanzione amministrativa che va da 125,00 euro a 770,00 euro. Tale sanzione è dovuta anche nel caso di autoliquidazione a credito.

Guide operative

ISA 2020: le nuove cause di esclusione

Con il provvedimento n. 27444/2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2020, che recepiscono le cause di esclusione approvate dalla Commissione degli esperti in attuazione dell’art. 148 comma 1 del decreto Rilancio (DL 34/2020). In particolare la norma ha stabilito, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, l’adozione di particolari misure di elaborazione degli ISA, strumentali all’introduzione di nuove cause di esclusione e di specifici correttivi per far fronte delle conseguenze negative determinatesi per effetto delle misure restrittive introdotte per contenere l’emergenza sanitaria.

 

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2021 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

Gli ISA rappresentano uno strumento di compliance adottato nell’ordinamento fiscale italiano finalizzato a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari attraverso cui, il contribuente può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

  1. a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Soggetti obbligati

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Nota bene: per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività:

– se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, applicherà i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
– se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applicherà sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:

  1. a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  3. c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
  4. d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  5. e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  6. f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività

complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

  1. g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  2. h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;
  3. i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
  4. l) le imprese sociali;
  5. m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  6. n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;
  7. o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U;
  8. p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.

In considerazione dell’emergenza COVID sono state inoltre introdotte, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, nuove cause di esclusione che interessano:

– i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
– i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
– i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella n. 2 allegata alle istruzioni tra cui ad esempio i settori della ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e ricreativo.

Tali casi di esclusione sono stati confermate con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, contenente appunto, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020.

Attenzione: Analogamente alle imprese multiattività e agli appartenenti a un gruppo IVA, i soggetti che dichiareranno di trovarsi in una delle nuove condizioni di esclusione, dovranno comunque allegare il modello ISA alla dichiarazione dei redditi.

Aspetto sanzionatorio

Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, l’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nella graduazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) terrà conto del comportamento del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

Circolare per i clienti del 05.02.2021

Fisco

Stabile organizzazione italiana e obblighi IVA

La stabile organizzazione italiana di una società non residente è debitrice d’imposta quando vi sia un intervento diretto – nell’operazione di acquisto – da parte della stabile medesima, utilizzando i propri mezzi umani e tecnici. In particolare si qualifica come soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Quando, come nel caso prospettato, la S.O. italiana assume un ruolo attivo durante la realizzazione della cessione continuativa del gas (comprendente l'”asset management”, il dispacciamento e controllo della tratta italiana, il “procurement” nonché la gestione diretta del flusso della fornitura, interfacciandosi direttamente con il fornitore estero) si presume che abbia partecipato attivamente all’acquisto, effettuato in Italia.

Questo aspetto si somma al fatto che la stabile organizzazione italiana è l’effettivo destinatario e utilizzatore del gas, tanto da determinare la territorialità IVA della fornitura: diventa così debitore d’imposta, assolvendo l’imposta mediante il reverse charge (art. 17 c. 2 DPR 633/72). Chiarimento analogo era stato fornito dalla prassi con la Risp. AE 25 giugno 2020 n. 193.

 

Appalti: IVA ordinaria per le prestazioni di progettazione autonom

Nell’ambito dei contratti di appalto, le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera (n. 127-septies), Tab. A, Parte Terza, All. DPR 633/72). In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’imposta in base all’aliquota ordinaria del 22%.

In sostanza, i servizi descritti nella fattispecie – progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza – non sono assoggettabili ad aliquota IVA ridotta, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un unico contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta (cfr. in tema di progettazione di reti fognarie, Ris. Min. 24 dicembre 1999 n. 168; in tema di costruzione di manufatti, Ris. AE 18 febbraio 2008 n. 52/E).

 

Certificazione dei contratti di appalto in caso di consorzi e società consorziate

L’INL ha fornito chiarimenti riguardo al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate e, in particolare, rispetto alla possibilità di estendere la certificazione (art. 84 D.Lgs. 276/2003) a tali società, effettive esecutrici del contratto di appalto, anche se non l’hanno richiesta.

La commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari (art. 29 c. 1 D.Lgs. 276/2003).

La natura e le caratteristiche dell’appalto devono essere valutate in concreto, tanto più in quei casi in cui si tratti di c.d. appalti labour intensive, nei quali potrebbe mancare l’apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell’appaltatore.

Come già evidenziato in precedenza dal Ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 11 febbraio 2011 n. 5), l’indagine dell’organo certificatore – sia in caso di richiesta certificazione in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – ha maggiore efficacia quando la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti (art. 29 c. 1 D.Lgs. 276/2003) viene effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti.

L’Istituto, fatte queste premesse e acquisito il parere del Ministero del Lavoro (Nota 20 gennaio 2021 n. 504), ritiene che, nel caso oggetto di chiarimento, l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione, debba coinvolgere non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate (anche se non hanno presentato la relativa istanza) già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produce i suoi effetti.

La certificazione del contratto di appalto, quindi, non può produrre effetti nei confronti di:

– imprese che, dopo l’avvenuta certificazione, aderiscano al consorzio in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto;

– imprese già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, ma non individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso, che intervengano in corso d’opera.

Rispetto a tali imprese, infatti, la Commissione non ha effettuato le necessarie verifiche.

Infine, l’INL ricorda che le questioni affrontate presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate, in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.

Bonus acqua potabile

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 spetta un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per:

  1. a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290;
  2. b) il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Per le persone fisiche, il limite massimo di spesa è di € 1.000 per ciascun immobile; per imprese e professionisti e gli enti non commerciali, è di € 5.000 per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

I criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito saranno stabiliti con provvedimento  AE.

Per effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, i beneficiari devono trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

 

Spese sanitarie: invii al Sistema TS fino all’8 febbraio

Il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2020 è rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021. La proroga, concessa a causa di problemi tecnici del sistema di invio nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021, è riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, secondo le nuove scadenze:

  • fino all’8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio) si potrà esercitare l’opposizione con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’AE;
  • dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), si potrà esercitare l’opposizione in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, viene spostato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021 il termine entro il quale il Sistema TS mette a disposizione dell’AE i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi, utili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Provv. AE 22 gennaio-2021 n. 20765

 

On-line il sito istituzionale dedicato al Superbonus

All’indirizzo http://www.governo.it/superbonus è consultabile il nuovo sito dedicato al Superbonus, la detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Il nuovo portale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione:

  • ospita una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea;
  • offre la possibilità di inviare i propri quesiti sull’agevolazione tramite apposito canale;
  • raccoglie la Guida e tutti i documenti relativi al Superbonus;
  • illustra i benefici riconosciuti ai cittadini e alle imprese.

Adempimenti

Fondo Salvaguardia Imprese: domande a partire dal 2 febbraio

Parte la misura Fondo Salvaguardia Imprese, gestita da Invitalia e istituita dal Decreto Rilancio con una dotazione di 300 milioni euro (art. 43 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Infatti, con Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che dal prossimo 2 febbraio sarà possibile inviare le domande di accesso.

Ambito Soggettivo

Possono presentare le domande le imprese in difficoltà che abbiano avviato un confronto presso la Struttura per la crisi d’impresa del MISE, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni:

– essere titolari di marchi storici di interesse nazionale;

– essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250;

– detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.

La Struttura per la crisi d’impresa trasmette ad Invitalia l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.

Intervento del Fondo

Il Fondo Salvaguardia Imprese acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione.

Nello specifico, Invitalia, con le risorse del Fondo, effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:

– la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;

– l’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro;

– l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:

  1. investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);
  2. all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)
  3. Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.

INVITALIA in aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione può realizzare investimenti in quasi equity.

In tema di incentivi per il sostegno all’occupazione, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per cui viene garantita la stabilità occupazionale, purché si preveda il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro (art. 15 DM 29 ottobre 2020).

 

Presentazione delle domande

La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2021.

La domanda, pena l’improcedibilità della stessa, dovrà essere:

– compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati in allegato al decreto;

– redatta in lingua italiana;

firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente ovvero dell’impresa subentrante.

L’iter di presentazione prevede le seguenti fasi:

  1. a) accesso alla procedura informatica;
  2. b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
  3. c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
  4. d) caricamento della domanda firmata digitalmente;
  5. e) caricamento degli allegati firmati digitalmente;
  6. f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

Il modulo di domanda, corredato degli allegati richiesti, dovrà essere inviato al Ministero all’indirizzo PEC dgiai.div06@pec.mise.gov.it con indicazione del codice identificativo.

La domanda di accesso al Fondo dovrà contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa, allegando l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.

 

Guide operative

Crisi di impresa: chiarimenti dell’agenzia delle entrate sulla gestione delle proposte di transazione fiscale
di Ada Ciaccia 

Con la circolare n. 34 del 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle nuove istruzioni agli Uffici in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti in riferimento ai procedimenti per la gestione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) e le indicazioni in ordine ai rapporti con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale, al fine di puntualizzare gli esiti delle interferenze che vengono a crearsi tra le azioni di questi ultimi e le attività istruttorie degli Uffici.

A causa della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è stata rinviata al 1° settembre 2021.

In tale nuovo e complesso scenario, il ruolo principale deve essere svolto dai due interlocutori:

  1. da una parte l’Agenzia delle Entrate impegnata nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo, nell’esercizio della propria azione, un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica, al fine di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali;
  2. dall’altra parte gli imprenditori e i professionisti che sono coinvolti nella gestione di tali procedimenti, cui è richiesta una fattiva e leale cooperazione, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.

Ai fini della composizione della crisi d’impresa il debitore può far ricorso:

all’accordo di ristrutturazione che costituisce uno strumento negoziale che permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità;

al concordato preventivo che è una procedura concorsuale che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio).

Valutazione della proposta da parte dell’Ufficio

Nell’ambito della procedura di composizione della crisi d’impresa, diventa fondamentale il ruolo assegnato ai professionisti che devono attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo. Ruolo quindi divenuto determinante in quanto deputato a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano, che devono essere finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, sostanzialmente, al risanamento dell’impresa.

Essa deve ricomprendere le informazioni necessarie a far acquisire un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta.

 

Il giudizio di manifesta inattendibilità

Gli Uffici, tanto nel concordato preventivo quanto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dell’erario, ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale che viene formulata e dell’espressione del voto, o dell’assenso, che ne consegue, sono chiamati ad esaminare il requisito della maggior convenienza economica di tale proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

È, quindi, necessario confrontare l’importo che l’erario può percepire sulla base della proposta oggetto di esame con quello realizzabile, alternativamente, mediante la liquidazione giudiziale dell’impresa, tenendo conto dei valori degli asset aziendali e dell’ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa.

A tal fine è indispensabile che nel piano siano chiaramente quantificati, in termini monetari, gli esiti delle diverse linee di azione, che devono essere vagliate dall’attestatore, in modo da assicurarne la coerenza, la correttezza metodologica e, in definitiva, l’attendibilità.

Gli Uffici dovranno tener conto:

  1. degli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente e,
  2. nel caso di concordato preventivo, anche da quanto attestato e verificato dal Commissario Giudiziale.

Un parere contrario che disattendi le rispettive risultanze, può essere dato solo quando le stesse siano ritenute manifestamente non attendibili, ovvero non sostenibili, anche alla luce del contesto economico e competitivo di riferimento, nonché della situazione economico-patrimoniale dell’impresa.

In tal caso gli Uffici devono corredare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una puntuale motivazione. Ad esempio:

  1. una manifesta inattendibilità relativa alla determinazione del valore di realizzo dei beni immobili va motivata dagli Uffici ricorrendo a parametri pubblicamente disponibili, senza limitarsi all’utilizzo dei valori determinati dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ma integrando questi ultimi, per ipotesi, con le informazioni desumibili dai borsini immobiliari, ovvero con i valori di vendita presenti nei siti on-line delle agenzie immobiliari;
  2. una manifesta inattendibilità concernente le variabili previsionali (come nel caso di ipotesi di crescita del fatturato palesemente incoerenti rispetto alla media dei trend storici) va motivata dagli Uffici richiamando anche eventuali studi settoriali predisposti dalle associazioni di categoria, ovvero da altri soggetti istituzionali impegnati nell’analisi del mercato di riferimento;
  3. una manifesta inattendibilità riguardante i dati che, per loro natura, non possono essere assunti in maniera puntuale (come il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa), va motivata dagli Uffici tenendo in considerazione che comunque gli stessi possono collocarsi in un intervallo di valori aventi un medesimo livello di attendibilità.

 

La condotta del contribuente

Un altro aspetto su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti è rappresentato dalla rilevanza che deve essere attribuita alla condotta del contribuente. La stessa infatti non deve generalmente inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito, ma debba essere posta su un piano diverso rispetto a quest’ultima.

I precedenti fiscali del contribuente, considerato che gli stessi sono ordinariamente oggetto di verifica nel corso delle attività di controllo formale e sostanziale, non sono generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta. Tuttavia, eventuali condotte riconducibili ad una sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali, pur non assumendo autonoma rilevanza dovranno rientrare nell’ambito della predetta valutazione con la finalità di garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa.

In particolare devono essere valutati attentamente i casi di frode ossia i casi di condotte caratterizzate dall’utilizzo di documentazione falsa da altri artifizi e raggiri, ovvero da operazioni in tutto o in parte simulate, che denotano l’assenza, da parte del contribuente, di collaborazione e trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Finanza esterna

Infine sarà importante, ai fini della valutazione del piano, anche la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell’imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell’accordo di ristrutturazione.

Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, e la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta di transazione fiscale.

 

Circolare per i clienti del 03.01.2021

La lotteria degli scontrini: cosa devono fare gli esercenti

Partirà nel 2021 la lotteria degli scontrini: i consumatori che effettueranno acquisti di beni e servizi, presentando all’esercente il codice lotteria potranno concorrere alle estrazioni dei premi in palio, che avverranno con cadenza settimanali, mensili e annuali.

Ogni scontrino associato al codice lotteria farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Vediamo nel dettaglio come si partecipa e cosa devono fare gli esercenti per non farsi trovare impreparati.

 

Ambito soggettivo

Possono partecipare alla lotteria i consumatori maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni o servizi di importi superiori a 1 euro, presso esercizi commerciali al minuto.

Per partecipare alla lotteria occorrerà innanzi tutto procurarsi sul sito predisposto all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it il codice lotteria che sarà generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita e dovrà essere mostrato all’esercente al momento dell’acquisto.

Nota bene: Il servizio per ottenere il codice lotteria è già attivo dal 1° dicembre.

 

Come si partecipa alla lotteria

Lo scontrino elettronico abbinato al codice lotteria, consentirà la partecipazione alla lotteria.

In sostanza spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Ad esempio: 10 scontrini possono corrispondere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Sono esclusi e non saranno quindi validi ai fini della lotteria:

  1. gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  2. gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale;

nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche

  1. gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
  2. gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

Nota bene: con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche agli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria la possibilità di trasmettere i corrispettivi validi ai fini delle estrazioni, ma limitatamente a quelli riferiti ad operazioni per le quali il cliente consumatore finale ha richiesto l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle Entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria – codice fiscale).

I premi in gioco

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se il contribuente avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico potrà partecipare ad entrambe.

Ogni scontrino partecipa a una sola estrazione “ordinaria” mensile e a una sola estrazione “ordinaria” annuale della lotteria (e a partire dal 2021 a una sola estrazione “ordinaria” settimanale).

Se il pagamento sarà avvenuto con strumenti di pagamento elettronico lo scontrino partecipa anche a una sola estrazione “zerocontanti” settimanale, a una sola estrazione “zero contanti” mensile e a una sola estrazione “zero contanti” annuale della lotteria. Nel caso in cui venga estratto un biglietto virtuale associato ad uno scontrino che risulti già vincente nella stessa estrazione, l’estrazione di tale biglietto virtuale è ritenuta nulla e l’estrazione viene ripetuta.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  1. sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  2. tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  3. un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  1. quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  2. dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  3. un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

 Come “incassare” il premio

Sulla home page del portale saranno riportati gli scontrini vincenti.

Per ogni premio in palio per il concorso sarà indicato lo scontrino estratto.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli darà formale comunicazione ai vincitori nei seguenti modi:

  1. all’indirizzo di posta elettronica certificata del vincitore se disponibile nell’area riservata del portale (modalità non utilizzabile nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena);
  2. tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza del vincitore disponibile nell’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ovvero in Anagrafe Tributaria (per il vincitore che non ha segnalato un indirizzo di posta elettronica certificata o che, pur avendolo segnalato, ha un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta attivo o che ha la casella di posta elettronica piena).

Nel caso a) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, comunicare le modalità di pagamento prescelte.

Nel caso b) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, recarsi entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata presso l’Ufficio dei monopoli territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. Chi si è registrato nell’area riservata del portale – tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel – potrà lì verificare se ha vinto.

Se il consumatore avrà inserito nell’area riservata il numero di cellulare riceverà anche una comunicazione informale tramite SMS.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o, per coloro che non hanno un conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Nota bene: il premio non concorre alla determinazione della base imponibile del contribuente.

Cosa deve fare l’esercente

L’esercente per essere pronto a partecipare e far partecipare alla lotteria deve:

  1. verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
  2. consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;
  3. dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente.

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria. I file saranno generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione potrà avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Se il file è scartato, i documenti non sono validi ai fini della lotteria.

È utile segnalare che non è stata stabilita alcuna sanzione per l’esercente che non adotti le misure necessarie per consentire al consumatore di partecipare alla lotteria in quanto non si tratta di esplicito obbligo è disposto in capo agli esercenti. Tuttavia il legislatore ha precisato che “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.

Ancora con il Provvedimento Interdirettoriale numero 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane predisposto d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, all’art. 13 è stato indicato che: “Attraverso il “Portale lotteria”, sia nell’area pubblica sia nell’area riservata, è possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché le segnalazioni di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 secondo modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento”.

Circolare per i clienti – Adempimenti

Imposta di bollo sulle e-fatture al 20 gennaio 2021

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Quindi il 20 gennaio 2021, scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2020.

Ambito oggettivo

Sono soggette alla marca da bollo le fatture elettroniche riguardanti:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
  • Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Ambito soggettivo

I contribuenti interessati al versamento dell’imposta di bollo sono:

  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • enti che non svolgono attività commerciali;
  • organi e amministrazioni dello Stato;
  • altri soggetti.

Come effettuare il versamento

Come anticipato, l’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, è stata introdotta una nuova modalità di pagamento: al posto delle marche da bollo cartacee, il versamento può essere effettuato con il modello F24 precompilato dall’Agenzia delle Entrate o tramite addebito diretto sul conto corrente.

L’accesso alla visualizzazione e calcolo del bollo sulla fattura elettronica può essere effettuato dalla home “Consultazione” presente nella sezione “Fatture e corrispettivi”, alla voce “Pagamento imposta di bollo”.

I dati predisposti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate possono essere verificati ed eventualmente modificati. In ultimo, nella medesima sezione può essere generato il modello F24 precompilato.

Il codice tributo da utilizzare per il quarto trimestre è 2524.

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo il contribuente potrà sanare la sua posizione tramite ravvedimento operoso utilizzando i seguenti codici:

Novità per il 2021

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 del decreto 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.

Nello specifico il decreto stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, potrà procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Sinteticamente:

Primo trimestre 2021: versamento entro il 31 maggio 2021;

Secondo trimestre 2021 o 1° semestre del 2021 (se l’imposta di bollo del 1° trimestre è inferiore a 250,00 euro): versamento entro il 30 settembre 2021;

Terzo trimestre 2021 e 1° semestre 2021 (se l’imposta di bollo riferita al semestre è inferiore a 250,00 euro): versamento entro il 30 novembre 2021;

Quarto trimestre 2021: versamento entro il 28 febbraio 2022.

Il decreto prevede inoltre che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo  mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Al verificarsi di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

 

Nota bene: le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in parola.

Circolare per i clienti – Fisco

Cuneo fiscale: quando può essere applicata la misura?

L’AE ha analizzato la disciplina della riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (c.d. cuneo fiscale) prevista dal DL 3/2020 conv. in L. 21/2020 e ha fornito chiarimenti sulla sua applicabilità (Circ. AE 14 dicembre 2020 n. 29/E).

La misura ha introdotto:

  1. la rimodulazione del bonus IRPEF (c.d.“Bonus Renzi”), riconoscendo un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 e spettante solo se il reddito complessivo del beneficiario non è superiore a € 28.000, pari a € 600 per il 2020 e a € 1.200 per il 2021;
  2. un’ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 40.000.

 

Trattamento integrativo

In merito al trattamento integrativo, l’AE precisa che per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali, quali i docenti e ricercatori e gli “impatriati”, occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito complessivo di € 28.000.

Non rientra nella determinazione del reddito complessivo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Se il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale, produce anche redditi di lavoro autonomo in regime forfetario, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.

Sono esclusi dal trattamento integrativo i contribuenti:

  1. il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall’art. 1 del decreto; che non hanno un’imposta lorda generata da predetti redditi superiore alle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi;
  2. che, pur avendo un’imposta lorda superiore alle detrazioni, sono titolari di un reddito complessivo superiore a € 28.000.

 Ulteriore detrazione fiscale

L’ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un reddito complessivo riferito al 2020 superiore a € 28.000 e non oltre € 40.000. Resta fermo che nel caso di reddito complessivo pari a 28.000 trova applicazione il trattamento integrativo.

Anche ai fini del riconoscimento dell’ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto:

  1. considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
  2. al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

 

Disapplicazione disciplina delle società di comodo

Qualora la società abbia come unico bene un immobile non agibile, in corso di ristrutturazione, può essere disapplicata la disciplina delle società di comodo.

La società istante sottoponeva alla valutazione dell’AE la propria situazione relativamente al periodo d’imposta 2019, per il quale intendeva dimostrare l’esistenza di “oggettive situazioni” non suscettibili di valutazioni soggettive, che avevano reso impossibile conseguire i ricavi, gli incrementi di rimanenze, i proventi ordinari ed il reddito. La società possedeva nel proprio patrimonio un unico complesso immobiliare, inagibile e ristrutturato nel corso di un lungo intervento che era durato dal 2014 al 2019. L’istante chiedeva di confermare la legittimità della disapplicazione del regime per il periodo d’imposta 2019.

Nel caso di specie, si osserva che la società istante ha rappresentato, e debitamente documentato, che il periodo d’imposta 2019 è stato un periodo di non normale svolgimento dell’attività, posto che nell’anno 2019 ha avuto termine il processo di ristrutturazione sul complesso immobiliare in oggetto, iniziato nel 2014. Tale ristrutturazione, come sopra rilevato, è stata considerata come oggettiva situazione che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi. L’AE ha quindi concesso la disapplicazione della disciplina delle società di comodo per l’intero anno 2019 (art. 30 L. 724/94).

 

Superbonus e applicabilità per gli edifici tutelati

Ai fini del Superbonus, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi.

Il caso

L’Istante è proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il condominio, in quanto sottoposto a vincolo, non può effettuare interventi c.d. “trainanti”. Fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende però effettuare gli interventi c.d. “trainati” (ad esempio sostituzione degli infissi) sulle due singole unità immobiliari, fruendo del Superbonus.

Le indicazioni dell’AE

Positivo il parere dell’amministrazione finanziaria: qualora l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus – ad esempio, sostituzione degli infissi – purché sia certificato il miglioramento energetico. Di conseguenza, l’istante potrà accedere al Superbonus, potendo optare altresì per la sua fruizione in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta lorda (cessione del credito/sconto in fattura).

 

Bonus riqualificazione energetica: ipotesi di errata compilazione del modello

 In materia di detrazione per interventi di riqualificazione energetica ex DL 63/2013 conv. in L. 90/2013, l’errata compilazione del Mod. F24 di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.

L’AE ha ricordato che l’art. 10 c. 1 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 ha introdotto nell’art. 14 DL 63/2013 ampliando, dunque, le modalità di fruizione del beneficio correlato alla realizzazione degli interventi agevolati.

Per il soggetto titolare del diritto alle detrazioni, l’opzione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, ha rappresentato una modalità di fruizione sostanzialmente equivalente alla cessione, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili, del credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi (Provv. AE 31 luglio 2019 n. 660057).

 

Accesso al Superbonus da parte di persona fisica non residente

Il principio secondo cui il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti vale anche nel caso in cui, in relazione ad una o più unità immobiliari, il contribuente sia nudo proprietario. Ai fini dell’accesso al Superbonus, quindi, anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento (usufruttuari), l’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei proprietari.

Il caso

L’Istante è pieno proprietario di una unità abitativa (“Unità 1”) e nudo proprietario di altra unità abitativa (“Unità 2”) e di una unità adibita a magazzino (“Unità 3”), tutte formanti parte di un unico fabbricato plurifamiliare che intende sottoporre a lavori di ristrutturazione, incluso il rifacimento completo della struttura (parte comune a tutte le unità immobiliari), con adeguato isolamento termico e miglioramento strutturale antisismico. Tramite interpello chiede se in relazione alle spese che sosterrà per gli interventi possa usufruire del Superbonus del 110% ritenendo che la presenza di diversi diritti reali a carico di soggetti diversi sulle varie unità immobiliari del fabbricato plurifamiliare integri un condominio idoneo a determinare la fruibilità del Superbonus in capo a se stesso, in qualità di pieno proprietario dell’Unità 1, ed in capo all’usufruttuario e a se stesso, in qualità di nudo proprietario delle Unità 2 e 3.

Le indicazioni

L’AE non condivide la soluzione del contribuente: nel caso di specie trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo Istante, nonostante la presenza del diritto di usufrutto in relazione ad alcune di tali unità, non è possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio. L’Istante, ricorrendone i presupposti e i requisiti, effettuando tutti gli adempimenti potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni Ecobonus di cui agli artt. 14 e 16 DL 63/2013 conv. L. 90/2013.

Si ricorda, infine, l’indicazione generale per cui – in assenza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione – si può optare per lo “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante (art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).

 

Nota di variazione in diminuzione emessa entro la data di presentazione della dichiarazione IVA

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

L’AE ha fornito un chiarimento in merito ai termini di emissione della nota di variazione.

Per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo. Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso.

In particolare, per ciò che attiene al fallimento, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA resta subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 Decreto IVA. La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (Circ. AE 17 gennaio 2018 n. 1/E).

 

Triangolazioni all’esportazione: chiarimenti dell’AE

Un’esportazione in forma triangolare complessa, in cui il promotore si occupa dell’assemblaggio e della certificazione dei beni in Italia, oltre che dell’esportazione ai fini doganali, il primo cedente è un soggetto stabilito in un altro stato membro ma dispone di un identificativo IVA, i beni vengono consegnati in Italia su un velivolo con clausola FOB, è in regime di non imponibilità IVA e consente la maturazione del plafond.

Nel caso in questione:

  • la consegna dei beni avviene, con clausola FOB, con il caricamento degli stessi su un aereo cargo di proprietà del cessionario finale, presso un aeroporto italiano;
  • posto che l’assemblaggio dei beni è effettuato dal promotore della triangolazione, su incarico del primo cedente, l’AE è chiamata a verificare l’eventuale disponibilità degli stessi come proprietario in capo al promotore, circostanza che qualificherebbe la prima compravendita come cessione interna e non come esportazione.

Relativamente alle potenziali criticità connesse al trasporto di beni, secondo l’AE la circostanza che lo stesso venga effettuato in nome e per conto del primo cedente da un vettore terzo scelto dallo stesso, con modalità di consegna FOB, è sufficiente a configurare una cessione all’esportazione.

Difatti, l’AF ha chiarito che la non imponibilità dell’operazione è applicabile nel caso in cui i beni, acquistati nello Stato con la clausola FOB, vengano consegnati dal cedente nazionale direttamente al vettore marittimo od aereo che ne cura il trasporto all’estero; ciò in quanto, con il collocamento a bordo degli stessi si deve considerare rispettata la condizione dettata dalla norma fiscale in ordine all’esecuzione della spedizione o del trasporto dei beni medesimi fuori dal territorio doganale (R.M. 4 novembre 1986 n. 416596).

In merito alla circostanza che il bene venga assemblato e certificato dal promotore dell’operazione, l’AF ha confermato che non appare sufficiente a configurare la disponibilità del bene come proprietario (Ris. AE 26 maggio 2000 n. 72/E).

In ogni caso, anche la giurisprudenza, ha ribadito che per configurare una triangolazione non imponibile è sufficiente che l’operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia preordinata al trasporto all’estero, conformemente alla comune volontà degli originari contraenti (Cass. 10 dicembre 2010 n. 24964).

In merito al fatto che il promotore della triangolazione, si occupi dell’esportazione doganale, l’AE specifica che per fruire della non imponibilità dell’operazione ai fini IVA rileva il trasporto, quindi che la messa a bordo dei beni venga eseguita dal primo cedente (direttamente o tramite terzi) a prescindere da cui sia l’intestatario della bolletta doganale.

Quanto alla prova dell’esportazione, per quanto concerne il primo cedente, l’AE ricorda che sono necessarie:

    • l’apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del promotore e presentata all’atto dell’esportazione (anche tramite verifica della chiusura del MRN, se associato alla fattura);
    • la successiva integrazione del documento con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio dell’UE o in alternativa, copia del documento doganale d’esportazione, intestato al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione, unitamente alla stampa del messaggio di uscita.